Codice Penale art. 192 - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato.Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato. [I]. Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 [195; 2901 c.c.] (1). (1) Per il riferimento all'art. 189, vedi nota a quest'ultimo. InquadramentoLa norma in commento è la prima di quattro dedicate dal codice all'azione revocatoria penale, così denominata perché si riferisce ad atti di disposizione patrimoniale compiuti dall'autore di un reato, e perciò si distingue dall'azione revocatoria ordinaria o pauliana, disciplinata dagli artt. 2901 ss. c.c. Nella relazione al Re di accompagnamento al codice, la revocatoria penale, rimedio di natura civilistica, viene collegata agli atti di disposizione patrimoniale compiuti da colui che ha commesso un reato, e cioè da una persona in flagrante mala fede (Rel. n. 197); ma tale ratio dell'istituto è parsa poco convincente, non essendovi ragione di presumere in ogni caso che l'atto di disposizione commesso prima o dopo il reato sia sempre ispirato da malafede, cosicché, più semplicemente, deve concludersi che l'azione revocatoria penale si risolve nel trattamento privilegiato di alcuni specifici crediti nascenti da illeciti, che, per essere maturati in un contesto di rilevanza penale, sono considerati di particolare gravità (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 383). Profili generaliLa dottrina ha precisato che la revocatoria penale — come quella ordinaria e quella fallimentare — è un'azione di inefficacia relativa, nel senso che il suo utile esperimento non tocca la validità dell'atto compiuto, che rimane integro, ma lo rende inopponibile al creditore revocante. Pertanto l'azione non ha funzione recuperatoria, nel senso che il bene alienato non torna nel patrimonio del debitore, bensì, più semplicemente, l'atto dispositivo, a seguito della dichiarazione giudiziale, diviene inefficace nei confronti del creditore, il quale potrà compiere — sui beni che ne costituivano oggetto — tutte le azioni esecutive e conservative nei confronti dei terzi acquirenti (art. 2902, comma 1, c.c.; Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 383). Il colpevole di un reato. La revocatoria penale riguarda gli atti dispositivi compiuti dal colpevole di un reato, delitto o contravvenzione, il che comporta da un lato che l'azione non può essere iniziata prima che un reato sia stato accertato; e, dall'altro, che ne restano esclusi gli atti compiuti da persone diverse dal colpevole, quali il responsabile civile, il civilmente obbligato per la multa o per l'ammenda e l'obbligato solidale per la sanzione pecuniaria amministrativa. È invece controversa la nozione di colpevole: mentre ne è escluso colui il quale sia stato assolto per qualsiasi causa, anche per una causa di non punibilità, è discusso se vi rientri chi sia stato dichiarato non punibile per perdono giudiziale: la prevalente dottrina è per la soluzione affermativa, argomentandosi che l'azione in parola è un rimedio civilistico, posto a tutela di crediti come quelli per il risarcimento del danno o le spese processuali, che presuppongono il mero accertamento di una responsabilità, pur seguita da perdono giudiziale (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 384). I crediti tutelati. Dopo l'abrogazione dell'art. 189 in materia di ipoteca legale, e l'intervento della disciplina sostitutiva del sequestro conservativo prevista agli artt. 316-320 c.p.p., il rinvio all'art. 189 contenuto nella norma in commento va inteso all'art. 316 c.p.p., e all'elenco dei crediti in esso indicati, rigorosamente tassativo, ed in cui rientrano: • I crediti dello Stato, dati dalle pene pecuniarie dovute, dalle spese del procedimento e da ogni altra somma dovuta all'Erario in dipendenza del reato: spese di mantenimento del condannato in carcere; spese anticipate per la pubblicazione della sentenza di condanna. • I crediti della parte civile per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e per le spese processuali. Ne consegue che i titolari di tali crediti saranno legittimati all’azione revocatoria penale. Sono invece esclusi, perché non più menzionati dall'art. 316 c.p.p., i crediti di istituti sanitari pubblici per le cure o alimenti alla persona offesa, e i crediti del difensore per le spese anticipate e quanto a lui dovuto a titolo di onorario. Gli atti inefficaci. In relazione ai crediti sopra menzionati, sono inefficaci gli atti dispositivi (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 386): • A titolo gratuito. Tali sono quelli dispositivi del patrimonio, compiuti senza alcun corrispettivo, seppure per un interesse apprezzabile: testamento, donazione modale, donazione remuneratoria, liberalità d'uso e adempimento dell'obbligazione naturale (Brasiello, Azione, 176). Rientrano nella categoria di cui all'art. 192 gli atti compiuti dal colpevole in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, mentre ne restano fuori le dationes in solutum, le concessioni di pegno e di ipoteca per obbligazioni già contratte (Brasiello, Azione, 176). • Commessi dopo la commissione del reato. Per stabilire se l'atto è stato compiuto prima o dopo il reato, il tempus commissi delicti è quello stesso della successione di leggi nel tempo (art. 2, comma 2); tuttavia, se per il reato è prevista una condizione oggettiva di punibilità, è successivo già l'atto compiuto dopo la condotta, anche se la condizione non si è ancora verificata. Così ad es., ai fini della dichiarazione di inefficacia delle distrazioni compiute dal colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per individuare l'anteriorità o posteriorità degli atti dispositivi rispetto al reato, ai sensi degli artt. 192 e 194 c.p., deve aversi riguardo al momento della realizzazione della condotta e non a quello della sentenza dichiarativa del fallimento (Cass. V, n. 20646/2021). • Che siano in concreto pregiudizievoli (c.d. eventus damni): non si richiede necessariamente la perdita di garanzia del credito, ma è sufficiente anche solo che vi sia una maggiore difficoltà e/o incertezza di esazione coattiva del credito stesso, con l'implicita presunzione invincibile di frode ai danni del creditore. Tali atti (nella specie, si trattava della costituzione di fondo patrimoniale a titolo gratuito) sono inefficaci rispetto ai crediti dello Stato e delle parti civili, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico (scientia damni) del beneficiato (Cass. V, n. 12804/2019). Profili processualiLa giurisprudenza ha osservato che la speciale ipotesi di inefficacia dell'atto di disposizione a titolo gratuito, contemplata dall'art. 192, non costituisce oggetto di un'azione ad hoc, ma può essere fatta valere in giudizio in via sia principale che incidentale, e, inoltre, come mera eccezione, anche non riconvenzionale (Cass., III, n. 23158/2014); presupposto per il suo esercizio è la declaratoria di colpevolezza dell'autore del reato, sicché il termine di prescrizione dell'azione decorre dalla data cui risale tale declaratoria, e non da quella del compimento dell'atto di disposizione contestato, poiché solo con la prima si identifica il momento in cui l'azione, ai sensi dell'art. 2935 c.c., può essere utilmente esercitata, fermo restando che la durata di tale termine, nonché la sua interruzione e sospensione, sono disciplinate dalle regole dettate in via generale dal codice civile in materia di prescrizione, poiché l'azione in oggetto è pur sempre riconducibile al più ampio genere della «actio pauliana». Pertanto, in applicazione dell'art. 2045, commi 1 e 3 c.c., il termine di prescrizione è interrotto dall'esecuzione di una misura cautelare o dall'instaurazione di un giudizio risarcitorio, e rimane sospeso per tutta la durata del giudizio — civile o penale che sia — destinato a concludersi con la pronuncia del titolo esecutivo che riconosce al danneggiato la qualità di creditore (Cass. cit.). La dottrina è concorde: revocatoria penale ha tra i suoi presupposti la condanna definitiva del colpevole, sicché la soluzione preferibile è quella per cui l'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna (con la precisazione che, per gli atti dispositivi compiuti dopo la condanna, il termine dovrebbe decorrere, ex art. 2903, dal giorno del compimento dell'atto (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 387). È stato infine precisato che l'inefficacia dell'atto dispositivo a titolo gratuito compiuto dopo la commissione del reato, trova applicazione anche nell'ipotesi di colpevolezza risultante da sentenza di patteggiamento, e può essere fatta valere anche nel giudizio civile attesa la sua equiparazione, a questo fine e sebbene non abbia alcun effetto diretto nei giudizi civili, ad una sentenza di condanna, poiché assolve ad una duplice funzione pubblicistica, di sanzione accessoria del reato, e di strumento di tutela patrimoniale della vittima di questo (Cass. civ., III, n. 23158/2014). CasisticaLa rinuncia all'eredità è un negozio unilaterale non recettizio che non rientra nella categoria degli atti a titolo gratuito che l'art. 192 considera inefficaci, quando compiuti dal colpevole dopo il reato, rispetto ai crediti dello Stato. In particolare, «non consiste in una disposizione di liberalità a favore di altri, ma in un atto autonomo, che può essere compiuto per più svariati motivi, e che comunque comporta l'effetto della esclusione della confusione del patrimonio ereditario con quello del «chiamato»» (Cass. V, n. 1294/2000). BibliografiaBrasiello, voce Azione revocatoria, in Nss. D. I., 1958, II, 175 s. |