Codice Penale art. 197 - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende (1) (2).

Donatella Perna

Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende (1) (2).

[I]. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le regioni, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta [198; 89, 100 1, 154 4, 208, 460 1, 3, 463 2, 491 1, 503 1, 534, 575 2 c.p.p.].

[II]. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 116 l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario recitava: «Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende. [I]. Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta. [II]. Se tale obbligazione non può essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'art. 136».

(2) V. d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in tema di responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Inquadramento

L'art. 197, che unitamente all'art. 196 disciplina la figura del civilmente obbligato per la pena pecuniaria, prevede un'obbligazione civile pari nell'ammontare alla multa o ammenda inflitte all'autore del reato, cui a date condizioni è tenuta la persona giuridica rispetto alla quale l'autore del reato si trovi in un rapporto di rappresentanza, amministrazione o dipendenza. Alcuni elementi sono identici a quelli dell'art. 196: ad es., la trasmissibilità dell'obbligazione per successione, in caso di trasformazione, fusione o incorporazione della persona giuridica; l'accessorietà, nel senso che l'obbligazione dipende da un reato per cui vi sia condanna; la sussidiarietà, poiché l'obbligazione è condizionata alla eventuale insolvibilità del condannato.

Altri elementi sono invece specifici dell'istituto in esame: l'obbligazione è posta esclusivamente a carico di una persona giuridica (per associazioni e fondazioni oltre al riconoscimento del Capo dello Stato o del prefetto, è necessaria l'iscrizione nel pubblico registro della provincia; per le società commerciali è costitutiva l'iscrizione nel pubblico registro delle imprese; per le persone giuridiche pubbliche non vi sono eccezioni tranne che per gli enti territoriali, compreso naturalmente lo Stato), e la condanna deve riguardare un reato commesso da un rappresentante o amministratore o dipendente della persona giuridica, ovvero di un soggetto che agisce in nome e per conto della persona giuridica, in una sorta di identificazione organica con essa (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 406).

Profili generali

Come precisato nell'introduzione, l'obbligazione in esame è civile (e non potrebbe essere altrimenti, essendo la persona giuridica priva di capacità penale), accessoria e sussidiaria, negli stessi termini già esaminati sub art. 196. Anche qui, se l'obbligazione non può essere adempiuta si fa luogo alla conversione della multa o dell'ammenda inflitta a carico del condannato nei modi dell'art. 136, mentre spetta alla persona giuridica il diritto di regresso nei confronti del condannato in caso di pagamento in sua vece.

Il precetto, a differenza di quello sancito nell'art. 196, non presuppone la violazione di un obbbligo di fare osservare la norma, ma esige soltanto che si tratti di reato che rappresenti l'infrazione di un dovere inerente alla qualità che il colpevole riveste nell'ente collettivo, o di reato commesso nell'interesse di quest'ultimo (modifica inserita con la l. n. 689/1981).

Non è necessario che dal reato derivi un effettivo vantaggio alla persona giuridica, essendo sufficiente che esso appaia oggettivamente diretto e idoneo a far conseguire all’ente un illecito beneficio, senza che, al tempo stesso, debba necessariamente configurarsi anche un interesse per l’agente.

La dottrina ha precisato che il reato, affinché sorga l'obbligazione civile della persona giuridica, dovrà consistere nella violazione di un precetto legale riferibile ad essa, dovrà cioè trattarsi della violazione di norme poste non a tutela dell'ente, che l'agente violi in danno di esso, ma di norme che regolano l'attività dell'ente verso l'esterno, come nei reati propri del datore di lavoro o inerenti l'attività d'impresa svolta in forma societaria: in altri termini, l'obbligazione civile diventa un surrogato civile di una responsabilità penale negata dal codice, in quanto societas delinquere non potest (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 406).

Responsabilità solidale della persona giuridica per illeciti penali-amministrativi del rappresentante o dipendente

L'art. 6, comma 3, l. n. 689/1981, prevede che: “se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta”. Come nell'art. 197, anche nell'ipotesi regolata dall'art. 6 l. n. 689/1981, cit., è prevista un'obbligazione della persona giuridica in caso di violazione commessa da un suo rappresentante o dipendente, riguardante le sue competenze istituzionali all'interno dell'ente; anche in tal caso è prevista l'azione di regresso, e deve ritenersi che Stato ed enti pubblici territoriali siano esonerati dall'obbligazione.

Diversamente dall'art. 197 , vengono qui in considerazione anche l'ente sfornito di personalità giuridica e l'imprenditore individuale: così, ad. es., potranno essere chiamati a rispondere anche i comitati, i partiti politici, i sindacati ed in genere le associazioni non riconosciute.

Ancora, diversamente dall'art. 197, la responsabilità è qui solidale e non solo sussidiaria, cosicché l'amministrazione competente potrà chiedere il pagamento della sanzione indipendentemente all'autore della violazione o all'ente o imprenditore individuale (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 408).

Casistica

La giurisprudenza, in un caso in cui una società aveva proposto ricorso per cassazione dopo che il Gip aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta a decreto penale, ha chiarito che il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è legittimato all' opposizione solo nel caso in cui il decreto penale contenga nei suoi confronti una espressa statuizione di condanna al pagamento della pena corrispondente alla sanzione pecuniaria inflitta all'imputato: il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, in tanto può essere chiamato a pagare la pena corrispondente alla pena pecuniaria inflitta all'imputato nel caso di insolvenza di quest'ultimo, in quanto, a sua volta, con la sentenza o con il decreto penale sia stato condannato (Cass., III, n. 17713/2013).

Bibliografia

Alessandri, Reati d'impresa e modelli sanzionatori, Milano, 1985.

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