Codice Penale art. 203 - Pericolosità sociale.

Donatella Perna

Pericolosità sociale.

[I]. Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

[II]. La qualità di persona socialmente pericolosa si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 133.

Inquadramento

L'art. 203 definisce la nozione di pericolosità sociale, intesa come la probabilità — e non semplice possibilità — che un soggetto, il quale abbia già commesso un reato o un quasi reato, commetta nuovi fatti di reato. Tale nozione rinvia a categorie elaborate dal positivismo criminologico ottocentesco, secondo cui la pericolosità sociale di un soggetto è determinata dalle sue caratteristiche psichiche e dall'ambiente in cui vive.

La norma è stata criticata dalla dottrina per la sua genericità, poiché non distingue tra reati più o meno gravi, consentendo l'applicazione della misura di sicurezza anche per fatti lievi (Bettiol, 16).

Pericolosità sociale e capacità a delinquere

La norma pone il problema di definire i rapporti tra pericolosità sociale e capacità a delinquere, poiché le due nozioni dovrebbero essere accertate sulla base degli stessi elementi, indicati nell'art. 133: se la capacità a delinquere si intende proiettata verso il passato, le due nozioni, nonostante l'unicità degli elementi per l'accertamento, resterebbero eterogenee; se la capacità a delinquere

viene intesa verso il futuro, in funzione specialpreventiva, le due nozioni sarebbero legate da un rapporto di genere a specie, nel senso che la capacità a delinquere, intesa come attitudine a commettere nuovi reati, ricomprenderebbe in sé anche la pericolosità sociale, intesa come probabilità di recidiva (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 468).

 Altra parte della dottrina ritiene che le due nozioni operano su piani diversi: la pericolosità sociale riguarda il futuro e incide sul giudizio prognostico circa la commissione di nuovi reati; la capacità a delinquere riguarda il passato, ovvero il grado di colpevolezza del fatto commesso, per cui l'una non implica necessariamente la presenza dell'altra (Nuvolone, 632).

 Secondo la giurisprudenza, la pericolosità sociale, richiama, ai sensi dell'art. 203 c.p. la "probabile commissione di nuovi reati". Dunque, la valutazione relativa alla pericolosità sociale presuppone un giudizio prognostico di natura probabilistica che deve essere compiuto sulla base di una serie di indicatori, normativamente individuati attraverso il riferimento

ai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p. (Cass. I, n. 41230/2019).

Pericolosità presunta e pericolosità in concreto

L'art. 204, oggi abrogato, prevedeva — accanto all'ipotesi della misura di sicurezza da applicare previo accertamento in concreto della pericolosità del soggetto — ipotesi di pericolosità presunta ex lege, che non ammetteva prova contraria, manifestazione di una certa diffidenza del legislatore nella capacità del giudice di accertare la pericolosità (Musco, 1978).

I casi erano quelli dei soggetti affetti da infermità o immaturità psichiche: tuttavia, anche per essi era previsto l'accertamento in concreto della pericolosità quando fosse trascorso un certo lasso di tempo tra la commissione del fatto e la condanna penale, ovvero tra il provvedimento del giudice e l'inizio della misura.

La categoria aveva sempre suscitato critiche e dubbi di costituzionalità, ed era stata oggetto di diversi interventi della Corte costituzionale, a partire dalla eliminazione dei casi di pericolosità presunta nei confronti dei minori infraquattordicenni (Corte cost., n. 1/1971).

L'art. 31, l. n. 663/1986, ha infine abrogato l'art. 204 cit., imponendo che tutte le misure di sicurezza personali siano applicate previo accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto destinatario.

Era rimasta tuttavia aperta la questione del tempo dell'accertamento, nei casi — frequenti — in cui vi sia un intervallo temporale rilevante tra provvedimento applicativo della misura da parte del giudice della cognizione, e momento di esecuzione della misura stessa, dinanzi al magistrato di sorveglianza: mancava infatti una previsione che imponesse a quest'ultimo giudice di valutare la persistenza della pericolosità sociale all'atto dell'esecuzione.

La questione è stata risolta interpretando la generale previsione di cui all'art. 679 c.p.p. nel senso che spetta al magistrato di sorveglianza accertare in concreto la pericolosità sociale, non solo quando ordina le misure ai sensi dell'art. 205, ma anche quando è investito, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., della esecuzione di quelle ordinate in giudizio (e ciò in attuazione di una specifica disposizione contenuta nel punto 96 della legge delega). Si è concluso pertanto che la valutazione della pericolosità sociale va effettuata sia dal giudice della cognizione, al momento della applicazione della misura, sia dal giudice di sorveglianza, al momento della sua esecuzione (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 467).

Il principio è sostenuto costantemente anche dalla giurisprudenza, affermandosi che le disposizioni che concernono le misure di sicurezza impongono sempre di accertare la persistenza della pericolosità sociale del soggetto riferita al momento dell'applicazione della misura, oltre che a quello della sua esecuzione (Cass. III, n. 3108/2014).

Accertamento della pericolosità

Secondo la dottrina il giudizio di pericolosità si forma attraverso due fasi (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 470):

1) Analisi della personalità del soggetto, sulla base degli elementi indicati nell'art. 133, cui l'art. 203 espressamente rinvia.

2) Formulazione della prognosi criminale.

Ciò premesso, l'estrema genericità dei parametri contenuti nell'art. 133, rende il giudizio di prognosi criminale privo di qualsivoglia rigore scientifico, restando esso affidato all'intuizione del giudice, il quale, nel formularlo, finisce per scegliere quale elemento, tra quelli elencati nella citata norma, privilegiare nella propria valutazione. In altri termini, la qualifica di persona socialmente pericolosa, anziché essere ancorata a criteri rigidi e predeterminati, è sostanzialmente rimessa all'intuito del giudicante (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, cit.).

Nondimeno, la stessa scienza criminologica non è stata in grado di elaborare leggi scientifiche e metodiche certe ai fini dell'accertamento della pericolosità (Calabria, 769), cosicché la categoria stessa è oggi messa in discussione, e sta attraversando una crisi profonda.

La giurisprudenza, dal canto suo, è ferma nel sostenere che la pericolosità sociale di una persona, intesa come accentuata possibilità che essa commetta in futuro altri reati, deve essere accertata alla stregua dei parametri indicati dall'art. 133 (Cass. I, n. 24725/2008), sicché il giudice non può limitarsi a far proprio il giudizio espresso nella relazione criminologica, ma deve tener conto della personalità del soggetto, degli effettivi problemi psichiatrici che eventualmente presenti, della gravità dei fatti commessi (Cass. I, n. 9847/2007), nonché di ogni altro elemento utile (Cass. I, n. 40808/2010).

Si è così ritenuto che il giudice, nel formulare il giudizio di prognosi criminale, possa fare riferimento ad es., al comportamento del condannato durante l'esecuzione della pena (Cass. I, n. 24009/2003), o limitarsi a considerare i suoi precedenti penali (Cass. n. 40808/2010), o tener conto della recidiva (Cass. III, n. 29407/2013): il deficit di determinatezza della prognosi criminale emerge dunque anche dalle pronunce giurisprudenziali, aldilà delle osservazioni critiche della dottrina.

Accertamento della pericolosità nei confronti dell'infermo o seminfermo di mente

Il tema è particolarmente avvertito quando si tratti di accertare la pericolosità sociale ai fini dell'applicazione di una misura di sicurezza a persona inferma o seminferma di mente.

La giurisprudenza ha affermato che, nel caso di decisione riguardante l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario (oggi sostituito dalle R.E.M.S.: residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, introdotte con d.l. n. 52/2014, conv., con modif., in l. n. 81/2014, intitolato: Disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari), la prognosi criminale non può basarsi sulle sole emergenze di natura medico-psichiatrica, ma implica la verifica globale delle circostanze indicate dall'art. 133, espressamente richiamato dall'art. 203, fra cui la gravità del reato commesso e la personalità del soggetto, così da approdare ad un giudizio di pericolosità quanto più possibile esaustivo e completo (Cass. V, n. 43631/2017).

In particolare, il pericolo di recidiva non può essere tratto unicamente dalle modalità di commissione del reato e dai disturbi psichiatrici dell'imputato, occorrendo anche una valutazione della condotta di vita antecedente, contemporanea e successiva al reato, delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo, della sua capacità criminale (anche alla luce di eventuali precedenti penali) e della persistenza ed attualità del suo disturbo psichiatrico e del suo grado di rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità sociale (Cass. III, n. 6596/2023).  

La valutazione della pericolosità è dunque compito specificamente demandato al giudice, il quale non può abdicarvi in favore di altri soggetti, né rinunciarvi, pur dovendo tener conto dei dati relativi alle condizioni mentali dell'imputato ed alle implicazioni comportamentali eventualmente indicate dal perito, il quale andrà esaminato nel rispetto delle garanzie del contraddittorio, sicchè soltanto all’esito del suo esame il giudice potrà acquisire la relazione peritale; in applicazione di tale principio la S.C. ha annullato l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza aveva prorogato la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, sulla base soltanto della relazione peritale (Cass. I, n. 53415/2016).

Il giudice, in particolare, deve ritenere sussistente o persistente la pericolosità sociale ove accerti l'emersione del pericolo della commissione da parte del soggetto di nuovi reati mediante autonoma valutazione che deve tener conto dei rilievi peritali sulla personalità, sugli effettivi problemi psichiatrici e sulla capacità criminale del prevenuto, nonché di ogni altro parametro desumibile dall'art. 133 (Cass. I, n. 50164/2017).

Prima dell'introduzione del d.l. succitato, la giurisprudenza era orientata nel senso che il riferimento contenuto nell'art. 203, comma 2, alle circostanze indicate nell'art. 133, non escludeva affatto, ma, anzi, presupponeva che tali circostanze fossero valutate tenendo conto della situazione obiettiva in cui il soggetto, dopo la commissione del reato e l'eventuale espiazione della pena, avrebbe vissuto ed operato.

In altri termini, tra i vari elementi rilevanti ai fini del giudizio di pericolosità, era ricompresa anche la presenza ed affidabilità sul territorio, di presidi socio-sanitari adeguati, in funzione delle obiettive e ineludibili esigenze di prevenzione e di difesa sociale cui le misure di sicurezza sono preordinate (Cass. I, n. 507/1994).

Ne conseguiva che, di frequente, stante la mancanza sul territorio di strutture sanitarie ed assistenziali in grado di gestire le problematiche connesse alla malattia mentale caratterizzata da pericolosità sociale, si perpetuavano situazioni di internamento forzato.

L'art. 1, comma 1, lett. b), d.l. n. 52/2014, come modificato in sede di conversione, stabilisce ora che il giudice dispone nei confronti dell'infermo di mente e del seminfermo di mente l'applicazione di una misura di sicurezza, anche in via provvisoria, diversa dal ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario o in una casa di cura e custodia, salvo quando sono acquisiti elementi dai quali risulta che ogni misura diversa non è idonea ad assicurare cure adeguate e a fare fronte alla sua pericolosità sociale.

Tale accertamento deve essere condotto sulla base delle qualità soggettive della persona e senza che possano valere le condizioni di cui all'art. 133, comma 2, n. 4 (le condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo).

Allo stesso modo provvede il magistrato di sorveglianza, quando interviene ai sensi dell'art. 679 c.p.p.: non costituisce elemento idoneo a supportare il giudizio di pericolosità sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali.

La disposizione si inserisce nella normativa volta al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, e ha lo scopo, dichiarato, di «impedire all'autorità giudiziaria di desumere la pericolosità sociale dall'apparente mancanza di adeguate possibilità di cura e sistemazione in stato di libertà» (cfr. Rel. al senato della proposta emendativa), ed ha superato il vaglio di costituzionalità cui era stata sottoposta all'indomani della sua entrata in vigore (v. Corte cost., n. 186/2015).

Quanto all'inciso che il soggetto pericoloso può essere anche non imputabile o non punibile (art. 203, comma 1), esso si spiega facilmente in relazione alla non imputabilità, perché la capacità di intendere e di volere non è richiesta per l'applicabilità di una misura di sicurezza. Meno chiaro è invece il riferimento alla non punibilità: vorrebbe dire che nonostante possano esservi ipotesi in cui la punibilità è ab origine esclusa, come nei quasi reati, cionondimeno è possibile l'applicazione di misure di sicurezza (Pagliaro, Principi, 663).

Profili processuali. Rinvio

Per quanto attiene alle tematiche processuali in materia di applicazione delle misure di sicurezza, si rinvia sub art. 205.

Casistica

Nei casi dei c.d. quasi reati, ovvero nelle ipotesi di cui agli artt. 49 e 115, le misure di sicurezza devono essere ordinate dallo stesso giudice che ha emesso la sentenza di condanna o di proscioglimento contestualmente alla stessa, e ciò per l'evidente ragione che le condizioni di pericolosità manifestate dal «quasi reato» possono essere oggetto soltanto di una valutazione contenuta in una sentenza, emessa a seguito di contraddittorio tra le parti e assistita dagli ordinari mezzi di impugnazione (Cass., I, n. 2260/2014).

Nel caso di condanna per reati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista dall'art. 417 non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante al riguardo una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo malavitoso, che può essere superata quando siano acquisiti elementi idonei ad escludere in concreto la sussistenza della pericolosità (Cass., V, n. 4115/2020), quali, ad es., la collaborazione del soggetto condannato con l'Autorità giudiziaria (Cass. VI, n. 2025/2018).

Secondo un diverso orientamento, in tema di misure di sicurezza, dopo la modifica introdotta dall'art. 31, comma 2, l. n. 633/1986, la loro applicazione, ivi compresa quella prevista dall'art. 417, può essere disposta, anche da parte del giudice della cognizione, soltanto dopo l'espresso positivo scrutinio dell'effettiva pericolosità sociale del condannato, senza il ricorso ad alcuna forma di presunzione giuridica, ancorché qualificata come semplice (Cass. I, n. 35996/2019; conf. Cass. I ,n. 1027/2019).

L'accertamento in concreto della pericolosità attuale del soggetto ai sensi dell'art. 203, pur non necessario al momento della pronuncia della sentenza di condanna, dovrà essere in ogni caso svolto dal magistrato di sorveglianza, alla luce degli elementi di cui all'art. 133 c.p. e del comportamento del condannato durante e dopo l'espiazione della pena (Cass. II n. 28582/2015).

Anche nel caso di applicazione della misura di sicurezza per effetto dell'intervenuta declaratoria di delinquenza abituale, è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione, che è sempre ancorata a fatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, alla perpetrazione di delitti, cui si aggiunge una sfavorevole prognosi in ordine alla probabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati. Pertanto, al fine di una corretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203, al giudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loro obiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazioni di significativo rilievo (Cass. II, n. 24850/2017).

In materia di violazioni doganali, l'applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata presuppone sempre il previo accertamento della pericolosità sociale del condannato, poiché l'art. 300 d.P.R. n. 43/1973 (secondo cui era sempre applicata la libertà vigilata, in caso di condanna per contrabbando alla pena della reclusione superiore ad un anno) deve ritenersi tacitamente abrogato dalla l. n. 663/1986, che ha espunto dall'ordinamento qualsiasi ipotesi di applicazione «automatica» delle misure di sicurezza (Cass. III, n. 38549/2015).

Bibliografia

Bettiol, Aspetti socio-politici delle misure di sicurezza, in Jus 1941, I, 16; Calabria, Sul problema dell'accertamento della pericolosità sociale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1990, 769; Musco, La misura di sicurezza detentiva. Profili storici e costituzionali, Milano, 1978; Nuvolone, voce Misure di prevenzione e misure di sicurezza, in Enc. dir., XXVI, Milano, 1976, 632.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario