Codice Penale art. 211 bis - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza (1).Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza (1). [I]. Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147. [II]. Se la misura di sicurezza deve essere eseguita nei confronti dell'autore di un delitto consumato o tentato commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e vi sia concreto pericolo che il soggetto commetta nuovamente uno dei delitti indicati il giudice può ordinare il ricovero in una casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia della persona (2). (1) Articolo inserito dall'art. 7 l. 12 luglio 1999, n. 231. (2) Comma aggiunto dall'art. 2 l. 8 marzo 2001, n. 40. InquadramentoL'art. 211-bis è stato introdotto dall'art. 7, l. 12 luglio 1999 n. 231, e fa parte di un complesso normativo in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da Aids conclamata, o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave. La norma rimanda agli artt. 146 e 147, in tema di rinvio obbligatorio e facoltativo dell'esecuzione della pena, disposizioni che la giurisprudenza aveva sempre considerato eccezionali e di stretta interpretazione, e quindi non applicabili ai soggetti internati (cfr. sul punto, anche Corte Cost., n. 308/1994). Ora, con l'espresso rinvio contenuto nella disposizione in commento, la disciplina di cui agli artt. 146 e 147 è stata estesa anche alle misure di sicurezza personali. L'estensione della disciplina prevista dagli artt. 146 e 147 alle misure di sicurezza personaliCome già detto nella parte introduttiva, con l'art. 211-bis il legislatore ha inteso estendere la disciplina eccezionale di cui agli artt. 146 e 147 — dettata per lo più dal senso di umanità in tema di esecuzione della pena — anche alle misure di sicurezza. La dottrina ha osservato che in tal modo si è operata una sostanziale omologazione della disciplina delle misure di sicurezza e quella delle pene, quanto meno per i casi di rinvio obbligatorio e facoltativo, che trovano integrale applicazione. Restano tuttavia aperte alcune questioni, che — in mancanza di un intervento regolatore espresso — dovranno essere risolte dagli interpreti: ad es., se il rinvio riguardi solo le misure di sicurezza detentive, come sembra logico dato il contenuto degli artt. 146 e 147; e quali siano i rapporti tra l'art. 211-bis e l'art. 212 (Fidelbo-Panetta, in Rassegna Lattanzi-Lupo, III, 1147). L'ipotesi di pericolosità particolarmente qualificataOriginariamente l'art. 211-bis si componeva del solo primo comma, ed il secondo è stato aggiunto con l'art. 2, l. n. 40/2001. Tale ultima disposizione disciplina un'ipotesi di pericolosità particolarmente qualificata (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 504), riguardante soggetti condannati per un delitto consumato o tentato, commesso con violenza contro le persone ovvero con l'uso di armi e in presenza di un concreto pericolo di reiterazione, e prevede che in tal caso il giudice possa ordinare il ricovero in casa di cura o in altro luogo di cura comunque adeguato alla situazione o alla patologia del soggetto. Secondo la dottrina, si tratta di una misura atipica, di incerta qualificazione giuridica, non classificabile tra quelle conosciute dall'ordinamento (Canevelli), con la quale viene lasciato sostanzialmente al giudice di scegliere il luogo di cura più adatto alle esigenze dell'internato (altro luogo di cura), il che può fondatamente porre il problema del contrasto con il principio di legalità, applicabile anche alle misure di sicurezza ai sensi dell'art. 25, comma 3 Cost. BibliografiaCaraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 577; Canevelli, Commento a l. 8 marzo 2001, n. 40, in Dir. pen. e proc., 2001, 807. |