Codice Penale art. 225 - Minore imputabile.Minore imputabile. [I]. Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile [98], il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata [228], tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente. [II]. È sempre (1) applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità [227]. (1) V. però art. 31 l. 10 ottobre 1986, n. 663; v. anche artt. 36-39 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448. InquadramentoOriginariamente la disposizione in oggetto, relativamente al minore ultraquattordicenne, riconosciuto imputabile e socialmente pericoloso, che avesse commesso un delitto, prevedeva che il giudice potesse ordinare, dopo l'esecuzione della pena, il ricovero in un riformatorio giudiziario o la libertà vigilata; era poi stabilita, al comma secondo, una ulteriore presunzione di pericolosità nei confronti del minore che fosse stato condannato per un delitto commesso durante l'esecuzione della misura di sicurezza a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità. La presunzione è stata eliminata dall'ordinamento a seguito della l. n. 663/1986, che ha soppresso tutte le presunzioni di pericolosità. Secondo la dottrina, la norma in esame rappresenta un'applicazione nel nostro ordinamento del modello sanzionatorio del doppio binario (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 555). Profili generaliAnche in questo caso l'esecuzione della misura di sicurezza segue l'esecuzione della pena, ed è subordinata, ex art. 679, ad un nuovo accertamento della pericolosità sociale del minore, secondo i criteri imposti dall'art. 37 d.P.R. n. 448/1988. La riforma del processo minorile da un lato, la eliminazione delle presunzioni di pericolosità dall'altro, ha circoscritto l'applicazione della norma ai casi più gravi: il riformatorio giudiziario potrà essere disposto dopo l'esecuzione della pena solo quando la sentenza di condanna sia stata pronunciata per uno o più dei delitti contemplati dall'art. 23, comma 1, d.P.R. n. 448/1988, richiamato dall'art. 36, comma 2, stesso decreto (Gallucci, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 1239). BibliografiaAlessandri, Pena e infermità mentale, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1976, 227; Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 577; Piccione, Libertà dall'ospedale psichiatrico in dismissione e rischi di regressione istituzionale, in Riv. Aic, 2014, n. 4. |