Codice Penale art. 239 - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta.Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta. [I]. Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione per la quale la legge stabilisce la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca [2882 c.c.]; e la fideiussione si estingue [1955 c.c.]. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende [679 c.p.p.]. InquadramentoL'art. 239 prevede gli effetti conseguenti all'adempimento o alla violazione dell'obbligo di buona condotta. Conseguenze dell'adempimento o della violazione dell'obbligo di buona condottaLa dottrina rileva che la cauzione di buona condotta non comporta un generico obbligo di buona condotta, ma ha lo scopo di rafforzare l'obbligo di non commettere delitti o contravvenzioni punibili anche alternativamente con l'arresto o con l'ammenda, attraverso la coercizione psicologica del timore di perdere la somma versata (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 603). Se nel termine stabilito dal giudice il condannato non commette delitti o contravvenzioni punibili con l'arresto, il magistrato di sorveglianza (competente ex art. 679 c.p.p.) dispone la restituzione della somma o la cancellazione dell'ipoteca (Romano-Grasso-Padovani, Commentario, 604). Se, al contrario, nel termine stabilito dal giudice, il condannato commette delitti o contravvenzioni punibili con l'arresto, la somma depositata (o per la quale è stata data garanzia) viene devoluta alla cassa delle Ammende con provvedimento del magistrato di sorveglianza. BibliografiaM. Boscarelli, Compendio di diritto penale, parte generale, Milano, 1982, 25; Caraccioli, I problemi generali delle misure di sicurezza, Milano, 1970, 108; Scordamaglia, voce Cauzione di buona condotta (diritto penale), in Enc. giur. Treccani, VI, Roma, 1988, 6 s. |