Codice Penale art. 268 - Parificazione degli Stati alleati.

Angelo Valerio Lanna

Parificazione degli Stati alleati.

[I]. Le pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Inquadramento

Si definisce alleato lo Stato che è legato allo Stato italiano da uno specifico atto di natura diplomatica, segnatamente da un accordo che preveda il mutuo aiuto al verificarsi di determinate situazioni di criticità. Tali intese possono avere contenuti esclusivamente di natura politica, dunque risolversi semplicemente in una mutua assistenza in vari campi di attività, ovvero esser dotati di una valenza più genuinamente militare (ed in questo caso, essi potranno rivestire funzione difensiva o offensiva, secondo che obblighino ad una reciproca assistenza finalizzata a fronteggiare eventuali aggressioni esterne, ovvero servano per progettare attacchi).

Rientra invece nella classificazione di Stato associato — con accezione residuale — quello che risulti legato all'Italia non da una formale intesa diplomatica, bensì da una mera situazione di fatto contingente.

L'esistenza di tale disposizione normativa trova scaturigine nella considerazione che le condotte tipizzate dagli artt. 247 ss. — ove commesse in danno di uno Stato estero che sia alleato o associato con l'Italia, con il quale quindi sussistano relazioni e vincoli — possano riverberare effetti negativi anche sugli interessi del nostro Paese.

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