Codice Penale art. 301 - Concorso di reati.Concorso di reati. [I]. Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282 (1), 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave [290-bis]. [II]. Nondimeno, nei casi in cui debbono essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà. [III]. Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato [84 1], questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati [71, 84 2], applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti. (1) Artt. 280, 281 e 282 abrogati dall'art. 3 d.lg.lt. 14 settembre 1944, n. 288: v. sub tali articoli, anche per quanto riguarda il nuovo testo dell'art. 280 successivamente introdotto. InquadramentoL'articolo indica le regole particolari alle quali attenersi, nell'applicazione dei criteri generali in tema di specialità ex art. 15, di reato complesso di cui all'art. 84 e infine in materia di concorso apparente di norme. È qui anzitutto stabilito che — allorquando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278 e 280, nonché 295 e 296 — costituisca essa stessa reato sulla base di norma diversa, debbano trovare applicazione le disposizioni di maggior rigore sanzionatorio. La norma in origine richiamava anche gli artt. 281 e 282 (abrogati entrambi dall'art. 3 d.lgs.lgt. n. 288/1944), nonché 297 e 298 (abrogati, questi, dall'art. 18 l. n. 205/1999) La disposizione normativa in esame sta dunque ad indicare che, quando una condotta di offesa integri già di per sé un reato semplice, ma possa reputarsi sussistente anche uno dei delitti contro la personalità dello Stato sopra indicati, dovrà essere applicato il reato più grave. E questo sarà sempre uno dei delitti sopra citati, di cui al Titolo Primo del Libro Secondo del Codice. È poi previsto il caso in cui debba essere comunque applicata una disposizione diversa, rispetto a quelle contenute nei Capi precedenti del Codice; in questo caso, le pene saranno aumentate, in una misura che varia da un terzo alla metà. Si verrà dunque a realizzare una circostanza aggravante ad effetto speciale, “la cui gravità si spiega in considerazione della maggiore gravità rivestita dal fatto, per la particolare qualità della persona offesa” (Nuzzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo, 412). Infine, è prevista una terza ipotesi. Qui è presa in considerazione la possibilità che le offese alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore siano considerate dalla legge alla stregua di elemento costitutivo, ovvero di circostanza aggravante di una autonoma fattispecie delittuosa; situazione che sostanzialmente realizza un reato complesso in senso stretto (l’esempio di scuola è quello del sequestro di persona a scopo di estorsione). In questo caso, la fattispecie di reato della quale l’offesa alla vita, all’incolumità, alla libertà o all’onore rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante smetterà di comporre un reato complesso. Il colpevole, pertanto, dovrà soggiacere a pene distinte, secondo i criteri che regolamentano il concorso di reati, applicandosi per le dette offese le disposizioni contenute nei capo che precedono. Tale eccezione alla normale disciplina del reato complesso porta quindi a conferire indipendenza ai singoli reati, cosa che inevitabilmente determina importanti conseguenze in tema di quantificazione della pena. La norma è dunque “ispirata dalle finalità di tutela della personalità dello Stato e improntata alla massima severità in materia” (Pannain, 1133). BibliografiaPannain, in Nss. D.I. diretto da Azara-Eula, XII, Torino, 1979. |