Codice Penale art. 304 - Cospirazione politica mediante accordo.Cospirazione politica mediante accordo. [I]. Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni. [II]. Per i promotori la pena è aumentata [64]. [III]. Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'accordo [308]. competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoDelitto compreso nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice (Titolo intitolato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”), tra le disposizioni generali e comuni ai capi che precedono. L’interesse tutelato dalla norma è da ricercare nell’esigenza — direttamente connessa alla personalità dello Stato — di proteggere l’esistenza e la sicurezza dello Stato stesso, rispetto ad accordi finalizzati alla commissione di uno dei delitti indicati dalla norma stessa. Il paradigma normativo è quindi ispirato dalla volontà del Legislatore di impedire già la mera formazione dell’accordo — pur se non tradotto in condotte concretamente apprezzabili — che sia teleologicamente indirizzato alla commissione di uno dei delitti non colposi, che sono previsti dai Capi primo e secondo del Titolo primo del Libro secondo del Codice. La disposizione normativa tipizza dunque una deroga ai principi generali stabiliti dall’art. 115 (secondo il quale non è punibile il mero accordo finalizzato alla perpetrazione di un reato, allorquando l’intesa non venga poi tramutata nella commissione di atti materialmente percepibili). Sotto il profilo definitorio lo si è ricondotto tanto alla categoria dei cd. reati-accordo, quanto a quella dei c.d. delitti di associazione politica. I soggetti
Soggetto attivo La figura tipica è strutturata quale reato comune, come si desume dall'utilizzo del termine chiunque per indicarne l'autore; di esso si può pertanto rendere protagonista sia il cittadino, sia lo straniero. Si tratta poi di un reato necessariamente collettivo o plurisoggettivo. La norma postula infatti, perché possa ritenersi integrato “l'accordo cospirativo, diversamente da quanto previsto per la cospirazione politica mediante associazione, la partecipazione di almeno due persone imputabili e punibili, anche se una di esse sia stata promotrice dell'accordo” (Nuzzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo 2010, 416). Parte della dottrina, per la verità, reputa sufficiente il requisito della imputabilità di ambedue, richiedendo invece la punibilità anche solo di una di esse. Si è infatti sostenuto, con condivisibili argomentazioni, che — in presenza di due persone imputabili — è possibile che una di esse magari sia non punibile per una causa strettamente personale (si pensi ad esempio all’immunità). Ma in tale situazione non verrebbe in effetti meno la fattispecie oggetto di previsione incriminatrice, che è l’accordo (così Pannain, 1135, il quale ribadisce anche come, comunque, sia sufficiente la convergenza su un obiettivo comune delle volontà di due soli soggetti, così come avviene in relazione ad un qualunque negozio giuridico). Soggetto passivo Questo è in via esclusiva lo Stato, quale titolare dei beni giuridici protetti dai reati indicati nell'art. 302. MaterialitàLa condotta punita
Il fatto tipico consiste nel raggiungimento di un accordo, che si presenti finalisticamente qualificato, ossia diretto alla commissione di fatti predeterminati dal legislatore. Si è quindi in presenza di un archetipo legislativo fondato su basi di tipo marcatamente psichico, nel senso che l'avvenuto raggiungimento dell'intesa non sfocia in atti materialmente percepibili (anzi, il modello legale presuppone proprio la mancata realizzazione dei reati avuti di mira). L'accordo si manifesta invece semplicemente nella conclusione di un pactum sceleris, che sia teleologicamente orientato. La stessa valenza linguistica del termine accordo , vale peraltro a distinguere il reato in esame da quello sussunto nell'articolo successivo, che richiede invece la costituzione di una associazione. Per il perfezionamento del solo accordo, dunque, sarà sufficiente il saldarsi di più volontà intorno ad un progetto condiviso; purché però questo presenti i connotati della precisione e della determinatezza. Per la previsione di una ipotesi di non punibilità, si potrà vedere il dettato dell'art. 1 della l. n. 304/1982. L'accordo qui rilevante è stato definito nei termini che seguono: “Accordo è un semplice incontro di più volontà dirette al medesimo fine: è una convenzione che implica la reciproca promessa di porre in essere un determinato fatto. Si distingue dall'associazione per la mancanza di qualsiasi apparato organizzativo” (Antolisei, 1053). Molto dibattuta è inoltre la questione attinente al requisito della segretezza dell'accordo. Parte della dottrina si è attestata su una posizione negativa; ha infatti reputato possibile — in un ordinamento pluralista e nonostante i tanti esempi storici di segno contrario — anche una macchinazione politica realizzata secondo forme di visibilità pubblica (Bricola, 123). Contro tale impostazione si è però condivisibilmente evidenziata, in primo luogo, la limitata attitudine criminosa di una pattuizione cospirativa resa manifesta; inoltre, si è ritenuto che tale fatto possa essere più correttamente ricondotto alle fattispecie di apologia (Fiandaca-Musco, 38). Per concludere. Perché possa dirsi integrato il delitto in commento, occorre che almeno due persone imputabili (delle quali almeno una punibile), raggiungano un'intesa; questa deve essere specificamente finalizzata alla commissione di almeno uno (precisamente e singolarmente individuato) dei delitti non colposi previsti dai primi due Capi del Titolo primo del Libro secondo del Codice. L'oggetto dell'accordo Il proposito criminoso — avendo ad oggetto delitti predeterminati — presenterà sempre uno scopo di tipo politico. Il concreto oggetto dell’intesa subirà però ovviamente delle diversificazioni anche radicali, secondo il tipo di reato che ci si proponga di realizzare. Inoltre l'evento “è, come per tutti i reati di pericolo, meramente ipotetico [...] L'offesa è rappresentata dalla messa in pericolo del bene giuridico” (Caringella-De Palma-Farini-Trinci, 62). Elemento psicologicoIl modello legale pretende pacificamente la ricorrenza di un dolo specifico. Occorre cioè che il soggetto agente intenda — mediante il perfezionamento dell'accordo — porre in essere proprio uno dei delitti di cui all'art. 302, con la coscienza e volontà di poter arrecare nocumento, con il proprio agire, ai beni giuridici direttamente attinenti alla personalità dello Stato. Consumazione e tentativoIl reato — che sotto il profilo dogmatico ha carattere permanente — giunge a consumazione nel momento e nel luogo in cui si forma l'accordo finalizzato alla commissione di uno dei delitti indicati, per relationem, nell'art. 302 (Fiandaca-Musco, 38). Il tentativo non è ammissibile. Forme di manifestazioneIl comma 2 della norma prevede una circostanza aggravante che è di carattere personale, in quanto concernente uno status soggettivo del reo; essa riguarda coloro che si rendano promotori della cospirazione politica mediante accordo. L'unica figura soggettiva prevista dal legislatore è ovviamente quella del promotore: trattandosi infatti di una intesa a carattere determinato e “non dell'esplicazione d'una attività collettiva concreta, né d'una vera e propria organizzazione, il legislatore ha ritenuto che non vi possano essere propriamente dirigenti e capi” (Manzini, 630). Per promotore deve intendersi colui che si attivi nel momento genetico dell'accordo, promuovendone la conclusione e svolgendo opera di traino, proselitismo o convincimento nei confronti delle altrui volontà. Si è poi molto agitata, tra gli esegeti della norma, la questione inerente alla applicabilità — alla fattispecie in esame — della circostanza aggravante del concorso di cinque o più persone nel reato, ai sensi dell'art. 112. Ed effettivamente, tale aggravante pare compatibile con quelle tipologie di reati che possono essere commessi già da due persone, come appunto la fattispecie in esame. Qui infatti la compartecipazione di una pluralità di soggetti — nel caso dell'art. 112, in numero di cinque o più — è una situazione appunto eventuale, estranea alla struttura minima del modello legale. A difformi conclusioni dovrà invece pervenirsi, in relazione al paradigma normativo ex art. 305. CasisticaIl Supremo Collegio - nel delineare il perimetro oggettivo della condotta punita - ha stabilito come la fattispecie di cospirazione politica mediante accordo resti integrata grazie al semplice saldarsi delle volontà di più persone, finalizzate alla concretizzazione di un preciso fatto delittuoso; qualificato, quest’ultimo, da uno scopo politico. La norma quindi non esige la predisposizione di una pur rudimentale forma organizzativa, che sia attuata mediante apposita predisposizione di soggetti e di strumenti, come invece postula l'art. 305 (Cass. I, n. 16714/2014 e, nello stesso senso, Cass. I, n. 17662/2002). Il tema delle differenze strutturali esistenti tra la figura in commento e quella successiva è ripreso anche in Cass. I, n. 4906/1988. A mente di tale ultima pronuncia, la linea di discrimine tra le due fattispecie si fonda, in primo luogo, sul numero dei partecipanti (che possono essere anche solo due, per ciò che attiene all'art. 304, laddove il dettato normativo ex art. 305 richiede espressamente la partecipazione di “tre o più persone”). Perché si perfezioni la norma in esame, è inoltre bastevole il mero patto, senza il quid pluris rappresentato dalla creazione di una struttura organizzativa. Il requisito della stabilità del vincolo associativo tra più consociati, la creazione di una struttura organizzativa avente le caratteristiche della banda e infine la disponibilità di armi costituiscono gli elementi differenziali e specializzanti, tra il delitto di banda armata e la fattispecie tipica ora esaminata. Questa infatti è un mero accordo di matrice cospirativa in ambito politico, dunque una pattuizione finalizzata alla realizzazione di un proposito delittuoso ben determinato (Cass. I, n. 3160/1988). Profili processualiIl reato in esame è reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale in composizione monocratica; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, tranne che per l'ipotesi di cui al secondo comma. Per esso: a) è possibile disporre intercettazioni; b) l'arresto in flagranza è previsto come facoltativo; il fermo non è consentito; c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. BibliografiaAntolisei, Manuale di Diritto Penale, Parte Speciale, II, Milano, 1986; Bricola, Cospirazione politica mediante accordo o associazione, in Enc. Dir., XI, Milano, 1962; Caringella-De Palma-Farini-Trinci, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, Roma, 2015; Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte speciale, 1, Bologna, 1988; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino, 1950; Pannain, in Nss. D.I., diretto da Azara ed Eula, XII, Torino, 1979. |