Codice Penale art. 305 - Cospirazione politica mediante associazione.Cospirazione politica mediante associazione. [I]. Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni [307, 308]. [II]. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni [306 2, 416 2, 416-bis 1]. [III]. I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori [306 3, 416 3, 416-bis 2]. [IV]. Le pene sono aumentate [64] se l'associazione tende a commettere due o più dei delitti sopra indicati. competenza: Corte d'Assise (primo comma); Trib. monocratico (secondo comma) arresto: obbligatorio (primo comma); facoltativo (secondo comma) fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 3, c.p.p.) altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoDelitto compreso nel Capo Quinto del Titolo Primo del Libro Secondo del Codice (Titolo intitolato “Dei delitti contro la personalità dello Stato”), tra le disposizioni generali e comuni ai capi che precedono. L'interesse giuridico tutelato è quello proprio dello Stato, ad evitare i pericoli derivanti dalla nascita e dall'operatività di formazioni tendenti a commettere uno dei delitti dolosi contro la personalità dello Stato medesimo (Manzini, 640). La figura delittuosa in commento rappresenta “un titolo specifico (art. 15) di fronte a quello dell'art. 416” (Pannain, 1135), rispetto al quale si distingue per l'aspetto specializzante costituito dalla finalità. Essa postula inoltre l'esistenza di un meccanismo criminoso già in uno stadio più avanzato, rispetto alla previsione incriminatrice ex art. 304 e quindi “una situazione offensiva più intensa” (Caringella-De Palma-Farini-Trinci, 64). I soggettiTrattasi di un reato comune, come evincibile dall'utilizzo del termine chiunque per indicarne l'autore; se ne può dunque rendere protagonista tanto il cittadino, quanto lo straniero. È però pretesa dalla norma la partecipazione all'attività criminosa di almeno tre soggetti. Soggetto passivo Questo è in via esclusiva lo Stato, quale titolare dei beni giuridici, attinenti alla personalità dello Stato stesso, che risultano offesi dalla norma. La struttura del reatoSotto il profilo dogmatico, lo si può definire anzitutto un reato permanente, visto che l'aggressione al bene giuridico tutelato si protrae nel tempo, a causa proprio della perdurante condotta volontariamente serbata dal soggetto agente. È poi un reato formale e di pericolo presunto. MaterialitàLa condotta punita (rinvio) Il fatto tipico è rappresentato dalla creazione di un'associazione. Il perimetro concettuale entro cui collocare tale definizione è ben preciso: aderiamo infatti a quell'orientamento dottrinale che richiede “sia il vincolo stabile, sia il programma, sia una struttura organizzativa adeguata e dotata di mezzi idonei per realizzare il programma” (Fiandaca-Musco, 41). E infatti, la natura tendenzialmente duratura del legame instauratosi tra gli associati, vale a segnare la linea di discrimine della fattispecie associativa rispetto al mero accordo; l'adeguatezza dei mezzi e della pur rudimentale organizzazione, inoltre, danno conto della realizzazione dell'effettivo pericolo di aggressione ai beni giuridici oggetto di protezione, riconducibili alla personalità dello Stato. Per ciò che attiene alla descrizione analitica delle singole tipologie di condotta previste dal legislatore, pare in primo luogo opportuno richiamare quanto già scritto in sede di commento all'art. 270. Ricordiamo poi solo che è promotore dell’associazione chi se ne renda iniziatore, predisponendone anche il generico programma sotto il profilo materiale o ideologico; ne è costitutore colui che dia origine alla stessa mediante una attività in concreto valutabile, magari svolgendo anche una funzione di proselitismo; ne è organizzatore chi — contestualmente o anche dopo la costituzione della struttura illecita — ne garantisca e incrementi l’operatività, coordini l’attività dei sodali, preservi la disciplina interna; i capi dell’associazione sono poi quei soggetti che, all’interno dell’organigramma della stessa, ricoprano una veste apicale, di comando, indirizzo e direzione; i partecipanti sono infine i semplici soci, ossia le figure di secondo piano (per una plastica definizione di tali categorie, si legga Manzini, 338). Occorre poi anche precisare come le diverse funzioni del promotore, del costitutore, dell'organizzatore e del direttore si atteggino tra loro secondo un rapporto di alternatività. E dunque, colui al quale possano magari ricondursi due o più di tali ruoli, risponderà pur sempre di un reato unico (così Gallo-Musco, 50). Infine, si è sottolineata da parte di numerosi interpreti la configurabilità del concorso di persone nel reato associativo. E infatti, l’associato è colui che — essendo ben conscio dell’esistenza e degli scopi del sodalizio — vi aderisca divenendone membro stabile ed attivamente partecipe; il concorrente è invece colui che — pur non essendo membro della struttura associativa, per carenza dell’affectio societatis — offra coscientemente un contributo causalmente efficiente all’associazione stessa, facilitando il raggiungimento delle finalità che a questa sono proprie e delle quali egli è ben consapevole (Fava, 126). Con specifico riguardo ai rapporti tra gli artt. 305 e 416-bis c.p., è stato affermato che un concorso tra le due fattispecie è possibile. Soltanto nel caso in un un’unica associazione persegua simultaneamente scopi criminosi che rientrino in entrambe le fattispecie previste dal codice. I delitti-fine L'associazione è segnata dall'incontro fra più volontà che, saldandosi intorno ad uno scopo condiviso, vadano a formare una realtà giuridicamente apprezzabile; una entità destinata poi a distinguersi nettamente dai singoli sodali che la compongono. Il coagulo delle volontà degli associati avviene — nella fattispecie in commento — intorno all'intento di porre in essere una condotta integrante uno dei delitti indicati, per relationem, nell'articolo 302. Quindi, « uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo »del Titolo primo, per i quali «la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione». Si è giustamente notato come — costituita un’associazione a delinquere — sia anche astrattamente immaginabile che i correi possano avere in animo di perpetrare fatti ulteriori, rispetto a quelli in grado di integrare un'ipotesi di cospirazione politica mediante associazione, rilevante ai sensi dell'art. 305. In questo caso, essi risponderanno a titolo di concorso materiale di reati, sia dell'associazione qualificata in esame, sia dell'associazione semplice, diversa essendone l'obiettività giuridica (si veda, sul punto, Manzini, 644). Elemento psicologicoÈ richiesto il dolo specifico, rappresentato dalla coscienza e volontà non solo di aderire al fenomeno associativo, ma anche di condividere la finalità dell'associazione, volta alla commissione di uno dei delitti indicati nel dettato dell'art. 302. Un eventuale errore — incentrato sul carattere illecito dello scopo specifico sotteso alla creazione dell'associazione — potrebbe rilevare quale errore di fatto, atto ad incidere sulla punibilità ai sensi dell'art. 47. Ciò sta a significare che un soggetto agente, che ignorasse il carattere contra legem del risultato avuto di mira dall'associazione, logicamente sarebbe anche inconsapevole di poter porre in pericolo beni riconducibili alla personalità dello Stato (si veda Nuzzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo 2010, 426). Consumazione e tentativoIl modello legale di cui al primo comma della norma giunge a consumazione nel momento in cui la societas sceleris, finalisticamente qualificata nel senso sopra detto, venga ad esistenza. Il fatto invece ascrivibile al promotore si consuma “nel momento dell'adesione ad essa” (Alpa-Garofoli, 131). Il reato non risente di alcun vincolo di territorialità, per cui l'associazione cospirativa vietata può esser creata tanto in territorio italiano, quanto all'estero. La dottrina assolutamente maggioritaria tende a ritenere non configurabile l'ipotesi del tentativo. Ciò partendo dal presupposto che “le condotte descritte nel modello legale (promozione, costituzione, organizzazione, partecipazione, direzione dell'associazione cospirativa) sono insuscettibili di frazionamento, essendo di per sé stessa la cospirazione un atto preparatorio” (Nuzzo, in Rassegna Lattanzi-Lupo 2010, 427). Forme di manifestazioneÈ previsto un aumento di pena, laddove l'associazione cospirativa venga costituita con la finalità di commettere due o più dei delitti-scopo che teleologicamente la connotano. Una previsione evidentemente motivata dalla considerazione della maggior pericolosità ed aggressività, che verosimilmente connotano una formazione che sia stabile e tendente alla commissione non di uno, bensì di una pluralità di fatti delittuosi. Trattasi poi di una circostanza aggravante speciale — che la dottrina comunemente definisce di carattere misto, ossia ad un tempo soggettivo ed oggettivo. La qualificazione dogmatica quale aggravante mista discende dal fatto che essa concerne sia il profilo oggettivo dell’agire del reo ed il correlato grado del pericolo, sia l’intensità dell’elemento psichico. Occorrerà però valorizzarne in particolare l'aspetto soggettivo, per ogni effetto favorevole al reo; si è infatti precisato che “come in ogni altro caso simile, deve essere data prevalenza al carattere soggettivo, per gli effetti dell'art. 118 e per ogni altra conseguenza di diritto” (Manzini, 647). La presenza di tale circostanza rende pacificamente inapplicabile il disposto dell'art. 112. CasisticaIl Supremo Collegio ha chiarito come i due reati di cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione presentino tratti comuni e si differenzino esclusivamente per il quid pluris rappresentato dall'esistenza di una forma associativa (Cass. I, n. 260/1969; Cass, I, n. 4906/1988, già citata in sede di commento all'art. 304), inoltre, i Giudici di legittimità hanno precisato come l'elemento differenziale fra le due fattispecie risieda non solo nel numero minimo dei partecipanti, ma anche nella necessità — perché resti integrato il reato di cui all'art. 305 — dell'unione di un insieme di soggetti o mezzi, che siano tra loro coordinati per raggiungere un adeguato grado di operatività; ancora sul tema della necessaria costituzione di una struttura organizzativa, composta di più soggetti e dotata di mezzi almeno potenzialmente adeguati — perché si possa reputare integrato l'archetipo normativo in esame, della cospirazione politica mediante associazione — si potrà poi leggere la più recente Cass. I, n. 16714/2014. In tema di rapporti con altre fattispecie di reato, la Corte ha deciso che il reato in esame differisce da quelli di insurrezione armata contro i poteri dello stato e di guerra civile perché — pur essendo comune a tutti il tratto sovversivo — il fatto ex art. 305 presenta, rispetto a questi ultimi, un carattere preparatorio e strumentale, attestandosi la cospirazione ad uno stadio precedente rispetto alla materiale esecuzione (Cass. I, n. 54/1983). Per quanto attiene alla ratio della norma, la Cassazione ha evidenziato come essa sia da ricercarsi nella necessità di apprestare una tutela anticipata, rispetto alla possibilità che — appunto mediante le forme cospirative — vengano a prodursi le condizioni adatte per la commissione di reati contro la personalità dello Stato (Cass. I, n. 9357/1981). La Corte ha poi delineato la figura dell’appartenente alla associazione cospirativa e dell’accolito del sodalizio; questi è colui che è conscio dell'esistenza della struttura, nonché delle finalità della stessa e che a questa mostri adesione con caratteri di saldezza, essendo sempre a conoscenza del tipo di organizzazione esistente e dei progetti di volta in volta presi in considerazione. Ha poi distinto, rispetto a tale figura, quella di chi rivesta solo il ruolo di concorrente (trattasi del soggetto che non manifesti una piena adesione al programma associativo, ma che pure offra all'associazione stessa un fattivo contributo causale, essendo consapevole delle finalità del sodalizio ed agevolandone comunque il perseguimento) (Cass. I, n. 1569/1968). La Consulta ha ritenuto non fondata, in relazione all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale della fattispecie in commento, nella parte in cui prevede una pena edittale più grave, rispetto alla fattispecie associativa comune ex art. 416; la Corte Costituzionale ha infatti ritenuto trattarsi di un mero profilo di discrezionalità rimessa al legislatore, non sindacabile se non per manifesta irragionevolezza (Corte cost. n. 22/1971). Profili processualiIl reato in esame è reato procedibile d'ufficio e di competenza — per ciò che inerisce all'ipotesi prevista dal primo comma — della Corte d'Assise; diviene invece di competenza del Tribunale in composizione monocratica, al ricorrere dell'ipotesi di cui al secondo comma; è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare. Per esso: a) è possibile disporre intercettazioni; b) l'arresto in flagranza è previsto come obbligatorio, in presenza dell'ipotesi di cui al primo comma, mentre diviene facoltativo, al ricorrere dell'ipotesi indicata dal secondo comma; il fermo è consentito; c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. BibliografiaAlpa-Garofoli, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, t. I, Roma, 2015; Caringella-De Palma-Farini-Trinci, Manuale di Diritto Penale - Parte speciale, Roma, 2015, 64; Fava, Giurisprudenza penale - Reati di parte speciale del C.P. e delle principali leggi complementari, Rimini, 2009; Fiandaca-Musco, Diritto Penale - Parte speciale, 1, Bologna, 1988; Gallo-Musco, I delitti contro l'ordine costituzionale, Bologna, 1984; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, IV, Torino, 1950; Pannain, in Nss. D.I., diretto da Azara ed Eula, XII, Torino, 1979. |