Codice Penale art. 369 - Autocalunnia.Autocalunnia. [I]. Chiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa se stesso di un reato che egli sa non avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni [370, 384]. competenza: Trib. monocratico arresto: non consentito fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: non consentita altre misure cautelari personali: non consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoIl reato di autocalunnia sanziona la condotta corrispondente alla calunnia diretta nel caso in cui l'agente accusi sé stesso. L'interesse protetto è esclusivamente quello dell'Amministrazione della giustizia quale descritto nei due articoli precedenti; la pena edittale, poi, corrisponde a quella della simulazione di reato che tutela (esclusivamente) il medesimo interesse. Una rilevante differenza rispetto alla calunnia è che, in questo caso, è applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 384 (condotta tenuta per la necessità di evitare un grave danno alla libertà ed all'onore proprio o di un prossimo congiunto). Quanto alle evidenti differenze nella descrizione della condotta incriminata rispetto alla calunnia (esclusione della querela etc.), si tratta di un chiaro adeguamento all'essere in questo caso sanzionata una condotta tenuta contro sé stesso. Si rinvia al commento al reato di calunnia in quanto le problematiche sono in larga parte comuni. MaterialitàAnche l'autocalunnia è un reato di pericolo e si configura ogni volta che l'accusa falsa abbia idoneità potenziale a determinare l'avvio di indagini pur se queste, poi, non siano in concreto svolte (Cass. V, n.3448/2023). La «confessione» è solo una delle modalità tipiche di perpetrazione del reato, che ricorre in ogni caso di dichiarazioni rese a qualsiasi Autorità che abbia obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria (Cass. VI, n. 8606/1986). Concorso di personeLa giurisprudenza più risalente ha affrontato il tema del concorso di persone nel reato di autocalunnia. Innanzitutto, è pacificamente configurabile il concorso di persone sia nella forma della istigazione che della condotta successiva del concorrente che, in base ad un previo accordo, renda a sua volta dichiarazioni a sostegno della falsa autoincolpazione (Cass. I, n. 403/1981). Se, però, il soggetto che si è autoaccusato ritratti le proprie dichiarazioni, la condotta del concorrente che continua a sostenere, con nuove condotte positive, la originaria falsa versione, integra il reato di calunnia per tale parte della condotta (Cass. I, n. 10194/1979). In tale caso, costui risponde sia del reato di autocalunnia che del reato di calunnia (Cass. VI, n. 2093/1972). In dottrina si veda Fiandaca Musco per una considerazione dei vari modi in cui può configurarsi la partecipazione di più persone al reato in oggetto. Rapporti con altri reatiLa condotta di autocalunnia, pur se finalizzata a consentire al responsabile del reato di eludere le indagini, è punita ai sensi dell'art. 369 e non anche quale favoreggiamento personale in quanto il delitto di autocalunnia rappresenta una ipotesi speciale rispetto a quella generale del favoreggiamento personale (Cass. VI, n. 30143/2023; Cass. VI, n. 44737/2003) che può applicarsi soltanto quando il fatto che lo costituisce non sia espressamente preveduto da altra norma (Cass. VI, n. 8483/1986). La condotta di autocalunnia, invece, concorre con il reato di falsa testimonianza poiché i due reati ledono interessi dell'attività giudiziaria di specie diversa (Cass. I, n. 3374/1989). RitrattazioneCome in tema di calunnia, al cui commento si rinvia, tenuto conto che il reato è istantaneo e si perfeziona con la denuncia, la ritrattazione ha effetto di esclusione del reato solo se contestuale alla falsa denuncia e nel medesimo contesto (Cass. VI, n. 37016/2003). Profili processualiGli istituti Il reato in esame è procedibile d'ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico; è prevista la citazione diretta a giudizio. Per esso non è possibile disporre l'arresto in flagranza né alcuna misura cautelare personale BibliografiaAlemi, La falsa denunzia di smarrimento di assegno bancario come ipotesi di calunnia per il delitto di furto (Nota a Cass., sez. VI, 24 settembre 2002, Bonafede e Cass., sez. VI, 3 luglio 2002, Buffa), in Dir. pen. e proc. 2003; Cantone, Le informazioni confidenziali calunniose integrano il delitto di cui all'art. 368 c.p.? (Nota a Cass., sez. VI, 5 luglio 2004, Pacini Battaglia), in Cass. pen. 2006; De Majo, Sull'elemento soggettivo del delitto di calunnia: la consapevolezza dell'innocenza del soggetto accusato (Nota a Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2014, n. 34173), in Riv. Neldiritto 2015; Ferrari, In tema di elemento oggettivo nel reato di calunnia (Nota a Cass., sez. VI, 15 novembre 2004, Fresta), in Giur. it. 2006; Grillo, Efficacia scriminante del diritto di difesa nella condotta calunniosa (Nota a Cass., sez. VI, 16 gennaio 1998, Barbato), in Dir. pen. e proc. 1998; Grillo, Il pericolo del procedimento penale nel delitto di calunnia (Nota a Cass., sez. VI, 8 ottobre 1998, Panariello e Cass., sez. VI, 4 novembre 1998, Carbone), in Dir. pen. e proc. 1999; Micheli, Delitto di calunnia e procedibilità a querela del reato oggetto di falsa incolpazione (Nota a Cass., sez. VI, 10 gennaio 1997, Marchetti), in Cass. pen. 1999; Pezzi, Calunnia ed autocalunnia, in Enc. giur.; Potetti, Il delitto di calunnia, con particolare considerazione per la questione (ancora aperta) della falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, in Riv. pen. 2006; Pulitanò, Calunnia e autocalunnia, in Dig. pen., Torino, 1988; Santoriello, Calunnia, autocalunnia e simulazione di reato, Padova, 2004. |