Codice Penale art. 374 - Frode processuale.Frode processuale. [I]. Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione [118, 258-260 c.p.c.] o di esperimento giudiziale [261 2-3 c.p.c.], ovvero il perito nella esecuzione di una perizia [61-64, 191-198 c.p.c.], immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da uno a cinque anni [375, 384] 1. [II]. La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale, anche davanti alla Corte penale internazionale 2, o anteriormente ad esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela [120], richiesta [8, 9 2-3, 10, 11 2, 12 2, 127, 313 4] o istanza [9, 10], e questa non è stata presentata [375, 384].
competenza: Trib. monocratico arresto: facoltativo fermo: non consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] [1] Comma modificato dall'articolo 1, comma 2, l. 11 luglio 2016, n. 133, che ha sostituito le parole: «da sei mesi a tre anni» con le seguenti: «da uno a cinque anni». [2] [2] L'art. 10, l. 20 dicembre 2012, n. 237, ha inserito, dopo le parole: «procedimento penale,» le parole: «anche davanti alla Corte penale internazionale». InquadramentoAltra disposizione finalizzata a tutelare la genuinità della decisione giurisdizionale rispetto ad attività finalizzate ad alterare il materiale probatorio. In questo caso si prevede la condotta di modificare “stato dei luoghi o delle cose o delle persone”, quindi un'attività materiale, al fine di trarre in inganno il giudice in sede di ispezione o esperimento giudiziale ovvero il perito nell'esecuzione della perizia. Si tratta di condotta che, in caso di procedimento civile od amministrativo, deve intervenire nel corso dello stesso mentre, nel caso di procedimento penale, la condotta può essere anche antecedente all'inizio dello stesso; questa differenza è dovuta sia al maggior interesse alla tutela del processo penale che alla probabilità di un interesse del privato a modificare lo stato dei luoghi etc dopo la commissione di un reato ma prima dell'inizio del procedimento. Anche in questo caso, si ritiene che l'interesse tutelato è quello dello Stato comunità al corretto funzionamento dell'Amministrazione della giustizia, dovendosi quindi escludere che possa essere persona offesa il privato danneggiato dal reato (Cass. n. 17631/2008). Gli artt. 384 ter (circostanze aggravanti) e 384 (causa di non punibilità) completano la disciplina della frode processuale. I soggettiSi tratta di reato comune che può essere commesso da chiunque, e tra questi, ovviamente, anche i periti o i consulenti tecnici. MaterialitàSi tratta di reato chiaramente di pericolo, la cui consumazione si realizza già con la modifica dello stato dei luoghi o le altre condotte, purché vi sia una effettiva idoneità ingannatoria dei soggetti, giudice perito, destinatari della frode (Cass. IV n. 10842/2008), non rilevando, poi, che l'inganno non vi sia stato in concreto (Cass. VI n. 38657/2011). Pur a fronte della lettera della disposizione, si è ritenuto con interpretazione estensiva di includere anche anche gli accertamentiexart. 354 c.p.p. (Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone) tra le attività tutelate, in quanto si tratta comunque di mezzi di ricerca della prova (che l'art. 246 c.p.p. del resto classifica come ispezione) (Cass. IV n. 47172/2007). Quanto alla nozione di procedimento civile, in esso, oltre al procedimento di cognizione e quello di esecuzione, rientrato anche i procedimenti cautelari (Cass. VI n. 41931/2003). Gli ambiti di applicazione sono quelli indicati dalla norma, non rilevando, quindi, una simile condotta tenuta in diversi contesti, quale il procedimento di ricorso al prefetto avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa; il reato tutela solo lo stretto contesto dell'attività giurisdizionale (Cass. VI n. 37409/2001). Elemento psicologicoIl reato richiede il dolo specifico, ovvero il fine di inquinare le fonti di prova o di ingannare il giudice nell'accertamento dei fatti (Cass. III n. 23615/2005). Per dimostrare il dolo, risulta quindi strumentale l'accertamento che non vi siano altre finalità della azione. Consumazione e tentativoPer la sussistenza del reato è sufficiente che l'immutazione artificiosa dei luoghi avvenga dopo l'instaurazione del giudizio civile, che avviene con la notifica dell'atto di citazione (Cass. III n. 8477/1982). Forme di manifestazioneL'immutazione dei luoghi rilevante per capacità ingannatoria è quella che sia percepibile soltanto grazie ad un esame non superficiale. Il reato non si realizza se, invece, l'immutazione sia talmente grossolana da essere percepibile a prima vista (Cass. VI, n. 9956/2016); ad es., si è escluso il reato in un caso in cui, si era proceduto a ripulitura della scena del delitto (in specie, omicidio) rimuovendo in modo del tutto inadeguato delle tracce di sangue, venendo a mancare qualsiasi potenzialità ingannatoria (Cass. S.U., n. 45583/2007). Parimenti, il reato non si realizza se la condotta consiste nel fornire documentazione fraudolenta che, però, risulti in concreto irrilevante ai fini delle valutazioni del consulente (Cass. VI, n. 51681/2017). Rapporti con altri reati Il delitto di frode processuale può concorrere formalmente con quello di violazione della pubblica custodia di cose stante la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici (Cass. V n. 20720/2012). Invece, nel rapporto tra falsa perizia commessa inducendo in errore il perito (artt. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374), va applicata solo la disposizione dell'art. 373 che prevede una offesa maggiore dello stesso bene giuridico (Cass. VI n. 1531/1999). Il nuovo reato di “frode in processo penale e depistaggio” (art. 375 introdotto con l. 11 luglio 2016, n. 133) è norma speciale, tra i vari reati, anche rispetto alla frode processuale. CasisticaIn applicazione del già indicato rapporto tra il reato in questione e quello degli artt. 48 e 373, è stata ritenuta l'ipotesi della falsa perizia, e non quella della frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto il perito a redigere, inconsapevolmente, una falsa perizia fornendogli documentazione medica di una persona diversa da quella dichiata (Cass. VI n. 1531/1999). Il delitto di frode processuale non si realizza se l'attività di immutazione avvenga, nel medesimo contesto spazio-temporale, ad opera dell'autore di una condotta criminosa, nel caso di specie un omicidio, per la sostanziale contiguità temporale e il difetto della necessaria alterità rispetto alla condotta precedente (Cass.S.U.n. 45583/2007). È stato invece ritenuto integrato il delitto in questione: nell'ambito di un procedimento per infortunio sul lavoro, a carico dell'imputato per lo stesso che aveva spostato un ponteggio, in modo da indurre la polizia giudiziaria a valutare a proprio favore le condizioni dell'infortunio (Cass. IV n. 47172/2007); in un caso in cui era stato immutato artificiosamente lo stato dei luoghi di uno stabile in costruzione prima dell'espletamento dell'accertamento tecnico disposto dal presidente del tribunale ex art. 696 cod. proc. civ. (Cass. VI n. 41931/2003); in un caso relativo alla ricerca delle cause di umidità nei muri di un immobile in cui l'imputato aveva provveduto a ritinteggiare le pareti, per occultare le tracce di tale umidità che risultavano rilevabili solo da un occhio esperto e a seguito di attento esame (Cass. VI n. 13645/1998). Invece, ragionando in termini di grossolanità della immutazione, il reato è stato escluso in riferimento ad una causa civile in cui si era tentato di ingannare il perito allagando il terrazzo condominiale e occludendo il canale pluviale, in modo da favorir e infiltrazioni d'acqua e di umidità nel sottostante appartamento (Cass. VI n. 8981/2009). Profili processuali
Gli istituti Il reato in esame è procedibile d'ufficio ed è di competenza del tribunale monocratico; è prevista la citazione diretta a giudizio. Non sono consentiti l'arresto ed il fermo né alcuna misura cautelare personale. BibliografiaCocco, Appunti sui reati comuni degli avvocati, in Resp. civ. 2010; Mazza, La frode processuale: alla ricerca di spazi vitali, in Studi senesi 1994; Tencati, La corretta formazione delle prove costituende ostacolata dalle slealtà difensive, in Riv. pen. 1993. |