Codice Penale art. 383 - Interdizione dai pubblici uffici.Interdizione dai pubblici uffici. [I]. La condanna per delitti preveduti dagli articoli 380, 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici [28]. InquadramentoQuesta disposizione prevede, a prescindere dagli ordinari limiti di pena, che la interdizione dai pubblici uffici sia disposta nei confronti del patrocinatore o consulente tecnico infedele, o responsabile di millantato credito, in relazione ai reati di cui ai precedenti artt. 380, 381 e 382 salva la ipotesi “minore” del secondo comma dell'articolo 381 (sanzionata con sanzione detentiva sino ad un anno). |