Codice Penale art. 419 - Devastazione e saccheggio.Devastazione e saccheggio. [I]. Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni [421; 380 2b c.p.p.]. [II]. La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero su armi [585 2-3], munizioni o viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito 1. competenza: Trib. collegiale arresto: obbligatorio fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita (ma v. art. 275, comma 2 bis, c.p.p.) altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio [1] Comma modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c), d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif, in l. 8 agosto 2019, n. 77, in vigore dal 15 giugno 2019, che ha inserito le parole «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero», dopo le parole «è commesso»,. InquadramentoIl reato in esame tutela il bene dell'ordine pubblico, quale complesso delle condizioni da cui dipende il sentimento della sicurezza e della tranquillità della comunità civile, a fronte di condotte che — fuori dai casi di attentato alla sicurezza dello Stato di cui all'art. 285 — realizzano fatti di devastazione e di saccheggio, intese come forme di danneggiamento e depredazione collettivi idonee a turbare l'ordinato svolgimento della vita pubblica. La pena è aumentata nel caso in cui i fatti di devastazione e di saccheggio siano commessi su armi, munizioni e viveri esistenti in luoghi di vendita o di deposito. Soggetti
Soggetto attivo Il delitto in esame può essere commesso da chiunque (Contieri, 120). La necessità che le condotte penalmente rilevanti assumano una dimensione o una portata sufficientemente diffusiva, idonea a compromettere in modo concreto l'ordine pubblico, induce a ritenere che la commissione del reato in esame richieda la presenza di una pluralità di soggetti agenti (Fiandaca e Musco, 501; Fantinato, 502; Barazzetta, 3162; in giurisprudenza Cass., I, n. 13466/1980), benché non possa in astratto escludersene la realizzazione monosoggettiva (Venditti, 186). In argomento, si è osservato che il delitto di devastazione non ha natura necessariamente plurisoggettiva, cosicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Cass. I, n. 9520/2020fattispecie relativa a deflagrante esplosione - che aveva sventrato due piani di un palazzo, provocando la morte ed il ferimento di svariate persone ed il danneggiamento degli stabili vicini e di numerosi veicoli parcheggiati in strada - cagionata dall'imputato mediante lo scollegamento del tubo di alimentazione del gas metano dal piano di cottura della cucina con l'intento di uccidere l'intera sua famiglia in conseguenza della decisione della moglie di lasciarlo). Bene giuridicoIl reato di devastazione e saccheggio tutela (quale bene giuridico) l'ordine pubblico inteso come il complesso delle condizioni materiali da cui dipende il sentimento della sicurezza e della tranquillità della comunità civile; condizioni suscettibili d'esser turbate da condotte consistenti nell'indiscriminata realizzazione di fatti di danneggiamento e di distruzione, ovvero di razzia e depredazione di una rilevante quantità di cose. Le condotte considerate dalla norma in commento devono necessariamente risultare estranee alla previsione dell'art. 285, che incrimina la devastazione, il saccheggio o la strage commessi allo specifico scopo di attentare alla sicurezza dello Stato. Secondo la giurisprudenza, l'ordine pubblico, quale oggetto giuridico del reato previsto dall'art 419, dev'essere inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza, suscettibili d'essere direttamente e immediatamente compromessi dai fatti penalmente rilevanti considerati nel titolo quinto del libro secondo del codice penale (Cass., n. 4135/1973). Il delitto in esame è un reato di pericolo in relazione alla lesione dell'ordine pubblico. Secondo una lettura risalente nel tempo, il bene dell'ordine pubblico, pur costituendo l'oggetto giuridico e il motivo ispiratore del reato in esame, non partecipa della fattispecie legale come elemento costitutivo o condizione di punibilità, avendo il legislatore, con la sua preventiva valutazione (fondata sull'id quod plerumque accidit), considerato implicito, nella condotta incriminata, il danno o il pericolo per l'ordine pubblico e, quindi, presunto iuris et de iure l'evento stesso nella predetta condotta (Cass., I., n. 4135/1973). Tale interpretazione deve a oggi ritenersi superata, atteso che il pericolo contro l'ordine pubblico, implicato dalla commissione del reato di devastazione e saccheggio, dev'essere, per le modalità del fatto, concretamente accertato, non potendo considerarsi meramente ipotetico, ed è ravvisabile unicamente in relazione a situazioni di effettiva minaccia per la vita collettiva (Cass., I, n. 5166/1990, sulla natura concreta del pericolo descritto dalla norma in esame v. in dottrina Fantinato, 502). I fatti di devastazione o saccheggio dovranno pertanto essere effettivamente idonei a compromettere la sicurezza collettiva, dovendosi accertare, come per tutti i reati di pericolo concreto, se nel singolo caso concreto il bene giuridico ha corso un effettivo pericolo; e tale accertamento dovrà essere effettuato (specularmente all'accertamento dell'idoneità nel tentativo) procedendo a una prognosi ex ante in concreto, cioè a un giudizio di probabilità (e non mera possibilità) consistente nel riportarsi idealmente al momento nel quale si è verificata l'azione della cui pericolosità si tratta e formulare una prognosi utilizzando il massimo di conoscenze (di leggi scientifiche e di situazioni di fatto) disponibili al momento del giudizio (Marinucci, Dolcini, 561). Materialità
Modalità della condotta Il delitto di devastazione e saccheggio ricorre quando l'agente o (più verosimilmente) una pluralità di agenti danneggiano o distruggono (mediante la devastazione), ovvero depredano o razziano (mediante il saccheggio), una rilevante quantità di cose. Tanto la devastazione, quanto il saccheggio, al fine di assumere rilevanza penale, richiedono la realizzazione di diversi fatti, come si desume dalla definizione contenuta nell'articolo in commento (là dove allude alla commissione di “fatti” di devastazione o saccheggio), anche in relazione alla necessità che le condotte tipiche valgano a pregiudicare l'integrità del bene dell'ordine pubblico (nel senso della c.d. “diffusività del danno” v. Insolera, 248). A tal fine, deve ritenersi insufficiente la realizzazione di un singolo atto di violenza (Cass., VI, n. 15543/2009), così come deve escludersi la configurabilità del concorso nel reato di devastazione nella mera condotta di agevolazione di uno specifico atto di danneggiamento, di per sé sola insufficiente a dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione complessivamente inteso e, quindi, all'offesa e al pericolo concreto di turbamento dell'ordine pubblico (Cass., I, n. 45646/2015). Ai fini indicati, deve ritenersi viceversa indispensabile un contributo — di ordine morale o materiale — all'azione distruttiva nel suo complesso, anche eventualmente per quella sola parte che, in quanto collegata con il fenomeno complessivo, è causa efficiente dell'evento di devastazione (Cass., VI, n. 37367/2014). Per altro verso, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso si è esclusa la necessità che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi, e si è ritenuta la responsabilità a titolo di concorso nella devastazione a carico dell'agente che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo (Cass., I, n. 3759/2013). Varrà conclusivamente evidenziare come la pluralità di fatti richiesta dall'art. 419 si identifichi, non già con una pluralità di atti, con una pluralità di accadimenti dannosi o pericolosi, non richiedendosi necessariamente dal punto di vista fenomenologico (Bouchard, Tarizzo, 5; Venditti, 187) una pluralità di atti aggressivi distintamente commessi dagli autori del reato, ben potendo la devastazione conseguire da un unico atto, purché comunque idoneo ad offendere il bene giuridico ex art. 419, come nel caso della devastazione conseguente all'esplosione di un unico ordigno (Bouchard, 442; Venditti, 187). Si è successivamente ribadito che l'elemento oggettivo del delitto di devastazione consiste in qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di un danneggiamento — comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo — di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo un pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche un'offesa e un pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e in senso della tranquillità e della sicurezza (Cass. II, n. 6961/2023: fattispecie relativa alla simultanea condotta posta in essere da una pluralità di detenuti ai danni dell'istituto penitenziario e di un elevato numero di agenti di polizia penitenziaria). Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente che le condotte attive abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione, o che il danno in concreto prodotto sia grave, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico (Cass., I, n. 3759/2013; Cass., I, n. 26830/2001). Le novità introdotte dal decreto legge n. 53 del 2019 (c.d. “Sicurezza- bis ) Il d.l. n. 53/2019 (c.d. “Sicurezza-bis), convertito in l. n. 77/2019, ha aggiunto nel secondo comma dell'art. 419, dopo le parole “è commesso”, le parole “nel corso di manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico”. La modifica si propone di rafforzare la prevenzione e la repressione delle condotte di devastazione e saccheggio poste in essere nel corso delle manifestazioni che si svolgano nei luoghi indicati (ad esempio, in occasione di cortei di protesta politica o sindacale, oppure di manifestazioni sportive), attraverso l'introduzione di una circostanza aggravante ad effetto comune (con previsione di un aumento della pena base fino ad un terzo). “Luogo pubblico o aperto al pubblico” è qualsiasi luogo al quale abbia facoltà di accesso un numero indeterminato di persone, indipendentemente dal motivo per il quale ciascuna persona vi acceda. La dottrina (Zirulia, 2019) ha immediatamente osservato che “Nel complesso, questo sotto-pacchetto di disposizioni anti-riots si connota per un surplus di afflittività, rispetto ai fatti di reato commessi nel corso di manifestazioni, di cui obiettivamente si fatica ad individuare una ratio politico-criminale diversa dal valore meramente simbolico. Invero, proprio con riferimento alle condotte illecite realizzate nell'ambito di manifestazioni, il codice penale prevedeva già un arsenale sanzionatorio particolarmente robusto, rispetto al quale anzi si sono resi necessari interventi correttivi da parte della giurisprudenza di legittimità, tesi a ricondurlo nel solco costituzionale tracciato dai principi di offensività e proporzionalità (il riferimento è, in particolare, alla più volte citata sentenza Cass. n. 37367/2014). La citata dottrina aggiunge che, “Proprio mentre le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza sovranazionale cercano di orientare gli Stati verso una maggiore mitezza nel calibrare le risposte sanzionatorie alle manifestazioni di dissenso, persino quando si tratti di iniziative non formalmente autorizzate (cfr., da ultimo, Corte EDU, 30 aprile 2019, Elvira Dmitriyeva c. Russia), il legislatore italiano imbocca la strada di senso contrario, imprimendo un giro di vite dal retrogusto autoritario che non riesce a svincolarsi dalla vetusta idea della somministrazione di più pena carceraria come soluzione dei conflitti sociali”. Forma della condotta Il reato in esame è un reato a forma libera, nel senso che le modalità idonee a devastare e/o saccheggiare possono essere le più diverse (dispersione, incendio, rapina, etc.), purché nel loro insieme suscettibili di compromettere le condizioni della sicurezza e dell'ordine collettivi. In tal senso, l'espressione che allude alla ‘devastazione' sta ad indicare la diversità delle possibili modalità dell'azione (danneggiamento, dispersione, incendio, esplosione, demolizione, ecc.), e il danneggiamento complessivo (indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili) costituisce il risultato dell'azione, ossia l'evento del reato (Cass., I, n. 4135/1973). Il reato rimane unico se, nell'ambito di un medesimo contesto, vengono realizzati fatti sia di devastazione che di saccheggio (Fiandaca e Musco, 502; Contieri, 120). Là dove, viceversa, più serie autonome di devastazioni e/o saccheggi siano compiute in esecuzione di un medesimo disegno criminoso dovrà ravvisarsi la continuazione (Fantinato, 503). Sul piano della legittimità costituzionale della norma in commento, si è ritenuto che la relativa formulazione non contrasti con i principi di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, previsto all'art. 25 della Costituzione, in quanto l'enunciazione della condotta del reato, pur descritta genericamente in termini di «devastazione» o «saccheggio», consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione e al contesto ordinamentale in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato delle parole, che isolatamente considerate potrebbero anche apparire non specifiche, e al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa (Cass., I, n. 42130/2012). Natura della condotta Il delitto di devastazione e saccheggio è un reato di evento, consistendo nella necessaria causazione di fatti lesivi dell'integrità degli oggetti distrutti o danneggiati, ovvero nella concreta sottrazione dei beni saccheggiati ai loro possessori. Il danneggiamento complessivo (indiscriminato, vasto e profondo di una notevole quantità di cose mobili o immobili) costituisce pertanto il risultato dell'azione, ossia l'evento del reato (Cass., I, n. 4135/1973). Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa della devastazione e saccheggio sono tutte attive; può ipotizzarsene la realizzazione anche in forma meramente omissiva, ex art. 40, comma 2, nei limiti in cui si ritenga che l'agente sia gravato dall'obbligo giuridico di impedire che si verifichi la condotta di devastazione o saccheggio. Rapporti con altri reati Il reato di devastazione e saccheggio differisce dalle ipotesi di danneggiamento e di furto, che ad essi in qualche misura si richiama (Bouchard, Tarizzo, 3), in considerazione delle più vaste dimensioni delle condotte tipiche del reato in esame, destinati a trascendere la dimensione della lesione patrimoniale delle singole persone offese, per attingere alla più grave compromissione del bene della sicurezza e della tranquillità collettive (Insolera, 248). In tal senso, il delitto di devastazione assorbe quello di danneggiamento perché l'elemento oggettivo consiste in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, produttiva di rovina, distruzione o anche danneggiamento, che sia comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili (Cass., I, n. 946/2011). Allo stesso modo, la distinzione tra i delitti di furto e di saccheggio, dal punto di vista materiale, si fonda precipuamente su due elementi (pluralità degli agenti e molteplicità indiscriminata degli impossessamenti), che, necessari solo nel secondo delitto, lo rendono assai più pericoloso del primo dal punto di vista dell'ordine giuridico: tale maggiore pericolosità, dovuta alla costante presenza dei due elementi suddetti, si riflette nella diversa obiettività giuridica, che, nei reati di saccheggio, non si esaurisce nella protezione del patrimonio ma si dirige a quella assorbente dell'ordine pubblico (art. 419) o, addirittura, della stessa personalità dello stato (art. 285), quando in questa ultima ipotesi, ricorra il relativo dolo specifico (Cass. S.U., n. 7/1960). I reati che ledono interessi patrimoniali, aventi funzione strumentale alla realizzazione dei fatti di devastazione e saccheggio, devono ritenersi assorbiti dalla commissione di delitto in esame; si ha, viceversa, concorso in relazione ai reati contro l'incolumità pubblica e le persone (Fiandaca e Musco, 502). Il reato in esame risulta testualmente configurabile solo fuori dei casi di cui all'art. 285: l'elemento differenziale tra i due delitti consiste nella particolare direzione della condotta e nel particolare dolo specifico, proprio dell'art. 285, di attentare alla sicurezza dello Stato (Gallo, Crotta, 9; Gamberini, 28; Fantinato, 502; Venditti, 189), elementi la cui assenza comporta, per contro, l'applicabilità dell'art. 419 (Contieri, 119). Elemento soggettivo
Il dolo Il delitto in esame richiede la consapevolezza e la volontà di compiere atti di devastazione e di saccheggio nei confronti di una quantità di cose tale da porre concretamente in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, nel delitto di devastazione, ai fini della configurabilità del dolo generico (in dottrina Zagrebelsky, 571; Insolera, 248; Contieri, 133), è necessario che l'agente non solo si rappresenti e voglia la condotta distruttiva da lui posta in essere, ma anche che agisca nonostante abbia percepito che tale condotta s'inserisce in un contesto che la rende concausa di un evento di devastazione (Cass. I, n. 17494/2023; Cass., VI, n. 37367/2014), nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (Cass., I, n. 26830/2001; contra la risalente pronuncia di Cass., I, n. 4135/1973, secondo cui, a fronte del dolo generico di reato — che richiede l'effettiva volizione del fatto obiettivo della devastazione — sono irrilevanti, cosi i moventi e i fini dell'azione, come la consapevolezza o meno di attentare all'ordine pubblico). La colpa Il reato di devastazione e saccheggio non è punibile a titolo di colpa. Consumazione e tentativo
Consumazione Il delitto in esame (di natura istantanea: Fantinato, 503) si consuma nel momento in cui i fatti di danneggiamento o di furto giungono a tale livello —complessivamente o anche, come visto, attraverso un unico atto (Contieri, 133) — da integrare un pericolo concreto per la sicurezza collettiva (Insolera, 248). Tentativo È ammissibile il tentativo (Contieri, 128, 133; Bouchard, 446), ipotizzabile in presenza di fatti idonei e diretti in modo non equivoco a realizzare una devastazione o un saccheggio. I singoli fatti di furto o danneggiamento che siano stati fino a quel momento realizzati dovranno dunque ritenersi — specularmente a quanto accade in caso di consumazione (Insolera, 248) — assorbiti nel delitto tentato di devastazione o saccheggio (contra Bouchard, Tarizzo, 9). Forme di manifestazione
Le circostanze Costituisce circostanza aggravante tipica del reato in esame l'aver commesso il fatto su armi, munizioni o viveri esistenti in un luogo di vendita o di deposito, ossia in luoghi in cui gli oggetti menzionati siano raccolti in apprezzabili quantità al fine di essere commerciati o custoditi. La realizzazione di tali elementi, infatti, comporta, oltre alla lesione normale dell'ordine pubblico, un maggior danno o pericolo, diminuendo i mezzi della sua difesa o la disponibilità delle cose necessarie alla sussistenza della popolazione, ovvero provvedendosi di cose utili per ulteriori imprese contro l'ordine pubblico (Contieri, 134; Venditti, 188). In un caso particolare, si è escluso il ricorso della circostanza aggravante della finalità di terrorismo, prevista dall'art. 270-sexies, nei fatti di devastazione commessi, in occasione della morte di un tifoso di calcio, da un gruppo di altri tifosi e concretatisi in aggressioni violente alle forze di polizia, lancio di bombe carta, assalto a caserme e incendio di autobus della stessa polizia, danneggiamento indiscriminato di auto e moto in sosta, in quanto in tali condotte, quantunque gravi, non è ravvisabile, in assenza di elementi di più adeguata strutturazione, la prospettiva teleologica ineludibile nella finalità medesima (Cass. I, n. 25949/2008). Premesso che il delitto di devastazione e saccheggio è reato contro l'ordine pubblico, e che, pertanto, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico, si è ritenuto che, quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche un danno di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, comma 1, n. 7, c.p. (Cass. I, n. 11912/2019). Affinché possa negarsi l'applicabilità della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 3 (dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto), occorre escludere che gli autori dei fatti di violenza collettiva si siano determinati a quelle illecite condotte solo perché, trovatisi in mezzo ad una diffusa situazione di disordine, abbiano avuto una minore resistenza psichica alle spinte criminali e abbiano compiuto atti di violenza perché condizionati dalla « fermentazione psicologica che si sprigiona dalla folla » (Cass. VI, n. 37367/2014). Non è configurabile l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 1 (l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale) nel fatto della devastazione di un carcere, commessa durante una sommossa di detenuti, determinata non già da gravi angherie o ingiustizie del personale di servizio, ma soltanto dall'intento di sollecitare l'attuazione della riforma del regolamento carcerario e di altri sistemi di norme interessanti il detenuto (Cass. I, n. 4135/1973). Il concorso di persone Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purché partecipi consapevolmente ai disordini diffusi (Cass. I, n. 11912/2019: fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che, unitamente ad altri tifosi, prima dell'inizio di una partita di calcio, aveva aggredito le forze dell'ordine all'interno del campo di gioco costringendole a rifugiarsi negli spogliatoi, così agevolando l'azione distruttrice dei correi nel corso della quale si verificava il decesso di un tifoso). Concorso di reatiI reati che ledono interessi patrimoniali, aventi funzione strumentale alla realizzazione dei fatti di devastazione e saccheggio, devono ritenersi assorbiti dalla commissione di delitto in esame; si ha, viceversa, concorso in relazione ai reati contro l’incolumità pubblica e le persone (Fiandaca e Musco, 502). Il reato in esame risulta testualmente configurabile solo fuori dei casi di cui all’art. 285: l’elemento differenziale tra i due delitti consiste nella particolare direzione della condotta e nel particolare dolo specifico, proprio dell’art. 285, di attentare alla sicurezza dello Stato (Gallo, Crotta, 9; Gamberini, 28; Fantinato, 502; Venditti, 189), elementi la cui assenza comporta, per contro, l’applicabilità dell’art. 419 (Contieri, 119). Per i rapporti con il delitto di strage, cfr. sub art. 422. CasisticaIntegra il reato di devastazione e saccheggio, in quanto lede l'ordine pubblico inteso come forma di civile e corretta convivenza, la condotta tenuta da un gruppo di tifosi che, prima dell'inizio di una partita di calcio, realizzi plurime e gratuite aggressioni nei confronti delle forze di polizia, facendo uso di ogni genere di oggetti contundenti (Cass. I, n. 20313/2010). Integra il reato di devastazione — e non quello di danneggiamento — la condotta tenuta da un numeroso gruppo di persone che, in occasione di una partita di calcio, tentino di forzare lo schieramento di polizia, al fine di entrare nello stadio pur essendo sprovviste del biglietto e, dopo la morte accidentale di uno spettatore, avvenuta nei disordini seguitine, si scatenino in una inconsulta reazione, aggredendo violentemente le forze dell'ordine, distruggendo o danneggiando vari impianti e strutture dello stadio e mettendo fuori uso gli altoparlanti e le apparecchiature di ripresa a circuito chiuso (Cass. I, n. 25104/2004). L'esplosione di un ordigno ad alto potenziale dinanzi ad un edificio (nella specie, Commissariato di P.S.) va qualificata come delitto di devastazione per l'indiscriminata potenza distruttiva del mezzo impiegato e per la specifica lesione dell'ordine pubblico, quale bene giuridico tutelato dall'art. 419 (Cass. I, n. 6308/1983). Profili processuali
Gli istituti Il reato di devastazione e saccheggio è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale. Per tale reato: a) l' arresto in flagranza è obbligatorio; b) il fermo è consentito; c) l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali è consentita. BibliografiaBarazzetta, sub art. 419, in Comm. Dolcini, Marinucci, Milano, 2011; Bouchard, Devastazione e saccheggio, in Dig. pen., III, Torino, 1989; Bouchard, Tarizzo, Devastazione e saccheggio, in Digesto ipertestuale, Torino, 2002; Contieri, I delitti contro l'ordine pubblico, Milano, 1961; Fantinato, Devastazione, attentato a impianti e pubblica intimidazione, in Cocco, Ambrosetti, Mezzetti, PS, I, 502; Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012; Gallo, Crotta, Attentato, in Digesto ipertestuale, Torino, 2002; Gamberini, Delitti contro la personalità dello Stato, in Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1998; Insolera, I delitti contro l'ordine pubblico, in Diritto penale. Lineamenti di parte speciale, Bologna, 1998; Marinucci, Dolcini, Corso di diritto penale, I, Milano, 2001; Venditti, Saccheggio e devastazione, in Enc.dir., XLI, Milano, 1989; Zagrebelsky, I delitti contro l'ordine pubblico, in Giur. sist. dir. pen. Bricola, Zagrebelsky, IV, Torino, 1996; Zirulia, Decreto sicurezza-bis: novità e profili critici, in penalecontemporaneo.it, 2019. |