Codice Penale art. 441 - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

Marco dell'Utri
Sergio Beltrani

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute.

[I]. Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a 309 euro [442, 446, 448, 452 2].

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

La norma in commento punisce le condotte di adulterazione e di contraffazione di cose destinate al commercio — diverse dalle acque, dalle sostanze alimentari o dai medicinali, di cui all'art. 440 — in modo pericoloso per la salute pubblica.

Soggetti

Soggetto attivo

Il delitto di adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

Bene giuridico

Il reato in esame tutela (quale bene giuridico) la salute pubblica in relazione a condotte di fraudolento pregiudizio alla qualità delle cose destinate al commercio, diverse dalle acque, da altre sostanze destinate all'alimentazione o dai medicinali (Fiandaca e Musco, 541).

Sulla nozione di salute pubblica v. sub art. 439.

Si tratta di una norma di chiusura nel sistema della tutela della salute pubblica dalle insidie portate per qualsiasi via, diverse da quelle indicate, con riguardo all'oggetto materiale, nell'art. 440 (Correra, 63).

L'eventualità che il delitto sia punito con la sola pena pecuniaria ha indotto, peraltro, la dottrina a dubitare dell'adeguatezza della norma (Riondato, 392).

Materialità

Modalità della condotta

Le condotte che integrano il reato in commento consistono alternativamente nell'adulterazione o nella contraffazione di cose destinate al commercio diverse da quelle previste dall'art. 440 e dalle quali possa derivare un pericolo concreto per la salute pubblica (Riondato, 1108).

Sulle nozioni di adulterazione e di contraffazione v. sub art. 440.

La nozione di destinazione al commercio (che si presume sia dell'intenzione dell'agente che dalle caratteristiche della cosa, oltre che dal luogo in cui si trova) ricomprende qualsiasi forma di scambio mediante corrispettivo ed è indifferente che si tratti di mera destinazione di fatto o di destinazione giuridicamente lecita (Fiandaca e Musco, 543; Battaglini, Bruno, 563).

La probabilità di nuocere alla salute allude al nesso di causalità con l'adulterazione o la contraffazione e dev'essere valutata come effetto dell'uso normale della cosa (Battaglini, Bruno, 563). L'espressione in modo pericoloso significa, infatti, che dall'adulterazione e contraffazione deve derivare pericolo per la salute pubblica (Gallo E., 30; contra Gallo M., 3, secondo cui il pericolo costituisce un elemento qualificante della condotta illecita).

Le cose alle quali si riferisce la norma sono, ad es., i recipienti e gli utensili destinati alla preparazione o alla conservazione di alimenti o bevande, tutta l'attrezzatura destinata all'alimentazione dei neonati, fino agli stessi indumenti (Battaglini, Bruno, 563; Nappi, 659). In particolare, l'art. 441 riguarda presidi medico-chirurgici, specialità medicinali prive dei requisiti del medicinale ex art. 440, e i dispositivi medici.

Devono ritenersi esclusi dalla norma i cosmetici, per i quali v. sub art. 440.

Forma della condotta

Il reato in esame è un reato a forma libera, nel senso che vale a integrarlo ogni condotta comunque idonea ad adulterare o contraffare le cose richiamate dalla norma in commento.

Natura della condotta

Le condotte dirette a integrare la fattispecie criminosa de qua possono essere tanto attive, quanto omissive: in tal ultimo caso, ai sensi dell'art. 40, comma 2, il reo risponde del delitto là dove, avendone l'obbligo giuridico, abbia consapevolmente e volontariamente omesso di impedire l'adulterazione o la contraffazione descritte dalla norma.

Evento

Il reato in esame è un reato di evento di pericolo, consistente nella verificazione dell'adulterazione o della contraffazione in forme e con caratteri di diffusività tali da porre in pericolo la salute di un numero indeterminato di persone.

Elemento soggettivo

Il dolo

Il delitto in esame richiede il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di adulterare o contraffare le cose descritte dalla norma, con la consapevolezza della loro specifica destinazione al commercio e della conseguente esposizione al pericolo della salute pubblica.

La colpa

Per l'esame del reato in forma colposa v. art. 452.

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica l'evento dell'adulterazione o della contraffazione in modo pericoloso per la salute pubblica.

Tentativo

Si è ritenuto configurabile il tentativo in caso di compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a produrre l'adulterazione o la contraffazione, senza che il pericolo per la salute pubblica si sia verificato.

Casistica

La condotta del gestore di un bar che somministri, per mero errore, al posto di un bicchiere d'acqua, uno contenente liquido per lavastoviglie, custodito in una bottiglia recante l'etichetta di una nota acqua minerale, non integra alcuna ipotesi di reato di comune pericolo mediante frode (artt. 439, 440, 441, 442, 444) in quanto manca la condotta tipica consistente nell'attività di avvelenamento, contraffazione o messa in commercio di sostanze alimentari, trattandosi invece di somministrazione per mero errore di fatto di una sostanza nociva per la salute ma non destinata all'alimentazione (Cass. I, n. 20391/2005).

Profili processuali

Gli istituti

Il reato di adulterazione o contraffazione di altre cose è reato procedibile d'ufficio e di competenza della Tribunale monocratico.

Per tale reato:

a) l' arresto in flagranza è facoltativo;

b) il fermo non è consentito;

c) l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali è consentita.

Bibliografia

Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale, 2a ed., Milano, 1994; Assumma, Avvelenamento, adulterazione o contraffazione in danno alla salute pubblica, in Dig. pen., I, Torino, 1987, 391; Battaglini, Bruno, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nss. D.I., VIII, Torino, 1965; Canestrari, Reato di pericolo, in Enc. giur., XXVI, Roma, 1991; Correra, La difesa del consumatore dalle frodi in commercio, II, Milano, 1983; Fiandaca e Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2012; Gallo E., Riflessioni sui reati di pericolo, Padova, 1960; Gallo M., I reati di pericolo, in Foro pen., 1969, 1; Madeo, La tutela penale della salute dei consumatori, Torino, 2006; Marini, Incolumità pubblica (delitti contro la), in Nss. D.I., IV, Torino, 1983, 152; Nappi, I delitti contro la salute pubblica, in Giur. sist. Dir. pen. Bricola, Zagrebelsky, IV; Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, Milano, 1990; Piccinino, Diritto penale alimentare (Dottrina e giurisprudenza), I e II, Torino, 1988; Riondato, Danno alla salute cagionato dal produttore e rischio consentito, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, 392; Sigismondi, Frode alimentare, in Enc. dir., XVIII, Milano, 1969, 97; Zagnoni, Notazioni sul concetto di salute e sua tutela ex artt. 439 e seguenti del codice penale, in Resp. civ. e prev., 1980, 24.

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