Codice Penale art. 452 ter - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 1 .

Alessandro Trinci

Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale 1.

[I]. Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.

[II].  Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

 

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim. 1° comma); Corte d’Assise, se dal fatto deriva la morte

arresto: facoltativo (1° comma); obbligatorio (2° comma)

fermo: consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d’ufficio

[1] Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68.

Inquadramento

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale consiste nel fatto di chi cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici dell'ambiente, dai quali derivi, quale conseguenza non voluta dal soggetto agente, una lesione personale ad una o più persone, la morte ad una o più persone, ovvero la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone.

Soggetti

Soggetto attivo

La morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale è un reato comune, che può essere commesso da «chiunque»

Materialità

Condotta

L'elemento materiale che caratterizza la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale consiste nel cagionare un pregiudizio per l'ambiente, rappresentato dalla compromissione o dal deterioramento rilevante della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria, ovvero dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica (v. sub art. 452-bis).

La struttura di questa fattispecie delittuosa è similare all'art. 586, dal quale si differenzia per la peculiarità del delitto-base doloso, che nel caso in esame non può essere un qualsiasi delitto, bensì deve essere un inquinamento ambientale, dal quale deriva un ulteriore evento costituito dalla morte o dalle lesioni, entrambe non volute dall'agente.

Trattasi di una fattispecie di reato aggravato dall'evento che mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio di fatti che sarebbero comunque punibili a titolo di lesioni od omicidio colposi.

Lascia perplessi che analoga previsione manchi con riferimento al reato di disastro ambientale (art. 452-quater), che rappresenta un fatto di inquinamento ambientale con maggiori potenzialità aggressive nei confronti della incolumità fisica delle persone (Parodi-Gebbiabortolotto-Corino, 27; Masera, 8).

Appare in altri termini poco giustificabile che il legislatore non abbia inteso punire specificamente le più probabili conseguenze mortali o lesive che possono derivare da una “alterazione irreversibile” dell'ambiente, preoccupandosi di sanzionare solo quelle frutto di una mera “compromissione o deterioramento”, sia pure significativi e misurabili. La dottrina (Siracusa, 24) ritiene che tale omissione sarebbe dovuta alla circostanza che nel delitto di disastro l'offesa alla pubblica incolumità può venire in rilievo a prescindere dal risconto in concreto dei singoli eventi lesivi della vita o della salute delle vittime.

Nel caso in cui il fatto doloso voluto non sia punibile, per la sussistenza di una causa di non punibilità, il soggetto (che non versa in illecito), potrà essere chiamato a rispondere per l'evento non voluto ai sensi degli artt. 589, 590, qualora ne ricorrano le condizioni, in quanto le cause di non punibilità, a differenza delle cause di giustificazione, nulla tolgono alla intrinseca illiceità del fatto voluto dall'agente.

Evento

L'esecuzione del delitto doloso di inquinamento ambientale deve determinare la morte o la lesione di un essere umano. Tra la condotta ex art. 452-bis e l'evento morte o lesioni ulteriore deve intercorrere un rapporto di causalità; a tal riguardo sembra potersi richiamare quella giurisprudenza che, con riguardo al delitto ex art. 586 c.p., ritiene che la condotta delittuosa debba avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile né eccezionale di porsi come concausa di morte o lesioni.

Elemento psicologico

L'accertamento dell'elemento soggettivo nel delitto di inquinamento ambientale non pone problemi trattandosi di fattispecie dolosa. Interrogativi rimangono invece in merito all'imputazione dell'evento non voluto (morte o lesioni personali). Anche in questo caso sembra recuperabile l'orientamento, prevalente in giurisprudenza e in dottrina, che nel delitto ex art. 586 vede una imputazione del fatto più grave (morte o lesione) a titolo di colpa in concreto, sussistente quando venga accertata la violazione di una regola precauzionale (diversa dalla norma incriminatrice) e con prevedibilità ed evitabilità dell'evento, da valutarsi alla stregua dell'agente modello razionale, tenuto conto delle circostanze del caso concreto conosciute o conoscibili dall'agente reale. Pertanto, la responsabilità penale per morte o lesioni costituenti conseguenza non voluta di un delitto doloso, deve ritenersi configurabile, attesa la indefettibilità, nell'attuale sistema normativo, del principio di colpevolezza tendenzialmente esclusivo di ogni forma di responsabilità oggettiva, solo a condizione che sussista un coefficiente di riferibilità psicologica, a titolo di colpa, dell'evento non voluto all'autore del delitto voluto.

Al fine della sussistenza del delitto in esame è dunque necessario, oltre al legame eziologico, che l'evento di morte o lesioni sia conseguenza prevedibile del delitto base e che l'agente, all'atto di realizzare la condotta sorretta dal dolo, non si rappresenti, né accetti il rischio della concreta possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza del proprio comportamento; in presenza del dolo eventuale rispetto all'evento ulteriore morte o lesioni, infatti, non potrà trovare applicazione la norma in commento, che presuppone, in relazione alla conseguenza ulteriore della morte o della lesione, la mancanza di ogni profilo di volontarietà, anche indiretta e, dunque, una condizione psicologica incompatibile con la previsione ed accettazione dell'evento diverso.

Al riguardo, si osserva che, in ragioni dei suoi effetti ad ampio raggio, una deliberata compromissione, significativa e misurabile, delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, potrebbe comportare una concreta previsione ed accettazione dell'evento lesivo o mortale da parte dell'agente, finendo così per caratterizzarne la sua condotta in termini di dolo eventuale rispetto all'ulteriore reato di lesioni od omicidio, di cui l'agente dovrebbe rispondere in concorso con il reato di cui all'art. 452-ter.

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la morte o le lesioni della vittima.

Tentativo

Il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento è una fattispecie ove l'evento più grave è involontario, quindi il tentativo non sembra configurabile.

Forme di manifestazione

Evento aggravatore

Qualora dall'inquinamento ambientale derivi la morte (non voluta) o le lesioni (non volute) di più persone oppure la morte di una o più persone e le lesioni di una o più persone, è prevista l'applicazione delle regole sul concorso formale di reati (pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave aumentata fino al triplo), temperate da un limite massimo, in quanto la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

Circostanze

L'art. 452-decies, al cui commento si rinvia, prevede due circostanze attenuanti ad effetto speciale per colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Rapporti con altri reati

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto

Per quanto riguarda i rapporti con il delitto di cui all'art. 586, fra le due fattispecie ricorre un rapporto di specialità con prevalenza dell'art. 452-ter. Infatti, in mancanza di quest'ultima fattispecie, l'ipotesi di un inquinamento ambientale dal quale derivano morte o lesioni non volute dall'agente rientrerebbe nell'art. 586, che assume come reato-base qualsiasi fatto preveduto come delitto doloso.

Disastro ambientale

V. sub art. 452-quater c.p.

Termini di prescrizione

Anche per il delitto in commento i termini di prescrizione sono raddoppiati (art. 157, comma 6).

Responsabilità dell'ente

Il delitto in esame, probabilmente per una “svista” del legislatore, non è stato inserito nel catalogo dei delitti ambientali presupposto della responsabilità dell'ente, a differenza del meno grave delitto di inquinamento ambientale che ne costituisce la fattispecie-base.

Profili processuali

L'inquinamento ambientale è un reato procedibile d'ufficio, e di competenza della Tribunale in composizione monocratica; è prevista l’udienza preliminare.

Per il delitto di morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale:

a) è possibile disporre intercettazioni;

b) sono consentiti l'arresto facoltativo in flagranza e il fermo;

c) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali.

Bibliografia

v. sub art. 452-bis.

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