Codice Penale art. 452 duodecies - Ripristino dello stato dei luoghi (1).

Alessandro Trinci

Ripristino dello stato dei luoghi (1).

[I]. Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

[II]. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, l. 22 maggio 2015, n. 68.

Inquadramento

La disposizione in esame introduce una forma coattiva di ripristino dello stato dei luoghi danneggiati da uno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del codice penale. La previsione si inserisce nell'ambito delle misure riparatorie previste dalla l. n. 69/2015 volte a rafforzare il complessivo livello di tutela dell'ambiente.

Natura giuridica

Non è chiaro se si tratti di una pena accessoria oppure di una sanzione amministrativa accessoria. In favore di quest'ultima soluzione si è osservato che si tratta di una misura analoga all'ordine di demolizione di opera abusiva presente nella legislazione urbanistica e all'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente di cui all'art. 260, comma 4, d.lgs. n. 152/2006 (articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, lett. q), del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21. V. ora art. 452-quaterdecies) (Ruga Riva, 64), che può essere applicata anche con sentenza di patteggiamento (che non consente l'applicazione di pene accessorie) e che deve essere necessariamente indicata dal giudice in sentenza, di talché non può essere considerata un effetto penale della condotta che consegue automaticamente alla sentenza senza la necessità di una espressa menzione (Siracusa, 27).

Contenuto

Si tratta di una misura volta a conseguire coattivamente, e a spese del condannato, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.

Il recupero comprende ogni attività materiale e giuridica necessaria per eliminare dal sito ogni particella inquinata e ogni agente inquinante (Molino, 31).

Il ripristino, invece, si colloca su un piano ulteriore in quanto richiede la ricollocazione o riattivazione delle componenti che siano andate distrutte ovvero rimosse in quanto irrimediabilmente compromesse (Molino, 32).

La misura in esame ha natura sussidiaria e alternativa rispetto a quella prevista dall' art. 452-decies c.p. Quest'ultima norma consente all'autore del reato di ottenere un abbattimento della pena se il ripristino viene attuato prima della sentenza di condanna. Quindi, il giudice dovrà ordinare il recupero e, ove possibile, il ripristino solo dopo aver riscontrato il mancato ripristino “spontaneo” da parte del reo.

Destinatari

L'esecuzione dell'ordine di recupero e ripristino è posto a carico del condannato e degli enti collettivi nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il delitto ambientale che ha danneggiato i luoghi, non solo in via sussidiaria in caso di inadempimento del condannato, così come previsto dall'art. 197, ma anche solidale.

Esecuzione

Il capoverso dell'art. 452-duodecies stabilisce che il ripristino dello stato dei luoghi deve essere eseguito secondo le procedure descritte nelle disposizioni di cui al titolo II della parte VI del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Bibliografia

v. sub art. 452-bis.

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