Codice Penale art. 463 - Casi di non punibilità.

Francesca Romana Fulvi

Casi di non punibilità.

[I]. Non è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi [56 4].

Inquadramento

La norma contenuta nell’art. 463, prevede espressamente una causa di non punibilità che richiama la figura del pentimento operoso (Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, 89). Il suo fondamento si rinviene in ragioni di politica criminale, ovvero la necessità di contrastare un fenomeno, quello della falsificazione e delle sue forme di manifestazione, che attrae prevalentemente una criminalità di natura concorsual-associativa e quindi come tale particolarmente temibile (Cincotta, 248).

Qualificazione giuridica e ratio

Si tratta di una esimente speciale consistente in un pentimento operoso post-delictum, specificamente di un’ipotesi anomala di pentimento operoso introdotta dal legislatore al fine di paralizzare l’azione criminosa dei falsari.

La ratio s’individua nell’interesse dell’ordinamento a favorire l’elisione delle conseguenze dell’azione del falsario attraverso l’eliminazione da parte del colpevole dello stato di pericolo provocato da lui stesso e dagli eventuali altri correi, mediante un atto di resipiscenza.

L'esimente si caratterizza per dei profili di “specialità” rispetto alla disciplina generale contemplata dall'art. 56, che, invece, limita l'efficacia del ravvedimento operoso: in primo luogo nella sua qualificazione giuridica, poiché non è una circostanza attenuante; in secondo perché si applica solo nei casi specificamente indicati, ovvero quelli di falso nummario ed assimilati; in terzo perché la sua applicazione è limitata ai reali effetti «di impedimento» conseguiti (Cincotta, 248).

Trattandosi di una causa soggettiva di esclusione della punibilità (Manzini, 536) esplica ex art. 182 i suoi effetti soltanto per coloro ai quali la causa si riferisce e, ai sensi dell'art. 119, essa non si estende ai correi.

Ambito di applicazione

Ai fini dell'applicazione dell'esimente devono sussistere i seguenti requisiti:

a) la commissione di alcuno dei fatti riconducibili alle ipotesi di falso nummario consumato o tentato (Fais, 1967, 618): non rientrano le ipotesi di uso di valori bollo e biglietti di trasporto;

b) l'interruzione del fatto criminoso mediante l'impedimento di taluno degli eventi alternativamente indicati dalla norma secondo una tassativa progressione criminosa: la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose;

c) l'impedimento dell'evento prima che la pubblica Autorità abbia notizia del reato.

L'«impedimento» della falsificazione e delle altre attività richiamate dalla disposizione deve intervenire come comportamento interruttivo del programma criminoso. Si ravvede utilmente solo chi arresta gli ulteriori sviluppi della propria condotta criminosa in quell'iter di progressione esplicitato dalla norma (Cristiani, 1994, 73). Non è ipotizzabile, infatti, che l’autore della contraffazione impedisca la contraffazione stessa, essendosi quest’ultima già consumata, ma è possibile che colui che ha operato la contraffazione o l’alterazione impedisca la circolazione delle cose falsificate oppure che l’acquirente o il ricevitore inibisca l’ulteriore circolazione o che chi ha posto in essere il reato di cui all'art. 461 (fabbricazione di strumenti destinati alla contraffazione), non usando gli strumenti di cui dispone, realizzi un comportamento «impeditivo» della contraffazione o, infine, che il concorrente del delitto tentato di contraffazione costringa l’altro concorrente alla desistenza.

La norma, pertanto, prevede che affinché il soggetto vada esente da pena debbano essere assolte due condizioni: la prima “modale” impone che l'agente sia concretamente riuscito ad impedire la verificazione di taluno degli eventi preveduti dalla norma, specificamente quello immediatamente successivo alla condotta penalmente rilevante posta in essere e con riferimento alla quale opera l'esimente. Di conseguenza se il reo ha tentato di impedire l'evento senza riuscirvi non si applicherà né l'art. 463, né l'art. 62 n. 6. Il comportamento del beneficiario non deve essere necessariamente manifestazione di resipiscenza o di ravvedimento essendo, invece, sufficiente che essa non venga imposta dall'esterno ma il frutto di una libera scelta.

La seconda è una condizione “temporale”, assolutamente inderogabile, per cui l'autore del falso deve impedire il verificarsi dell'evento prima che la pubblica Autorità sia venuta a conoscenza del fatto di reato (Cass. V, 25 novembre 1982).

La giurisprudenza ha chiarito che per beneficiare dell'esimente di cui all'art. 463 è, altresì, necessario che l'azione impeditiva sia posta in essere prima che la circolazione dei valori contraffatti sia avvenuta. L'art. 463, infatti, non è più invocabile a circolazione avvenuta, attraverso la spendita.

I mezzi a cui si ricorre sono indifferenti, tra di essi si ricomprende anche la delazione (Manzini, 538). Ciò che conta per l'applicabilità dell'esimente è l'aver volontariamente impedito quanto descritto dalla norma.

Casistica

L'esimente non si applica nel caso in cui:

a) l'agente ha recuperato la banconota contraffatta perché il croupier l'ha rifiutata: quest'ultimo è capace di percepire la falsità in ragione della specifica competenza acquisita per il ruolo rivestito (Cass. V, n. 49039/2004).

b) il direttore postale ha dato delle banconote alla cassiera, ma le ha ritirate perché la cassiera si è accorta della loro falsità.

Bibliografia

Cincotta, Casi di non punibilità, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, a cura di Ramacci, vol. X, Milano, 2013; Neppi Modona, Falsità in valori di bollo e in biglietti di trasporto, in Enc. dir., Milano, 1967, XVI, 629. V. anche sub art. 453.

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