Codice Penale art. 470 - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione.Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. [I]. Chiunque, fuori dei casi di concorso [110] nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene rispettivamente stabilite per i detti reati. InquadramentoLa fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 470 rappresenta una figura autonoma di reato, e non una mera circostanza attenuante dei delitti contemplati dagli artt. 467, 468 e 469. L'autonomia può dedursi anche dal rinvio ad substantiam alle pene stabilite dai predetti reati effettuato dalla disposizione (Cass. I, n. 763/1996). L'art. 470, infatti, contiene una norma di chiusura con la quale il legislatore ha voluto punire, oltre alla contraffazione del contrassegno, anche tutte le condotte cronologicamente successive di messa in vendita e di acquisto, perché la circolazione di questi oggetti “reitera” l'offesa al bene tutelato (Marini, 671). Bene giuridicoCfr. sub artt. 467 SoggettiSoggetto attivo Si tratta reato comune, che può essere commesso da “chiunque”. Elemento oggettivoOggetto materiale Oggetto materiale del reato sono le cose sulle quali siano riportate le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione. Per la nozione di impronte di pubblica autenticazione o certificazione cfr. sub art. 469 Le “cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione” possono essere le più diverse, purché siano oggetti il cui commercio o la cui circolazione non possa avvenire se non previa apposizione di un'impronta. Deve trattarsi di cose che per poter circolare hanno bisogno di essere sottoposte per legge o per regolamento ad una operazione di autenticazione o certificazione. Se quest’ultima non è necessaria o prescritta, l’eventuale contraffazione è irrilevante dal punto di vista giuridico penale, perché non può essere lesa la fede pubblica in un segno di riconoscimento che dalla legge non è richiesto (Catelani, 134). Condotta L'art. 470 contempla una norma a più fattispecie e sanziona quei comportamenti che si sostanziano in una sorta di «ricettazione del materiale contraffatto». Il comune presupposto è che l'agente non sia concorso in uno dei reati previsti dagli artt. 467, 468 e 469. Le condotte punite sono le seguenti: a) porre in vendita cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione: consiste in qualsiasi fatto di offerta in vendita, pubblica o clandestina, all'ingrosso o al minuto. Non occorre che il fatto avvenga nell'esercizio di un'attività commerciale e non è, altresì, necessaria la professionalità del soggetto attivo. Può trattarsi di un atto isolato di messa in vendita relativo ad un unico oggetto di cui l'autore del fatto abbia avuto la disponibilità; b) acquistare cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione: si sostanzia di qualunque fatto di acquisizione, a titolo oneroso, gratuito, originario o derivativo (Manzini, 636). La dottrina sostiene che ai fini interpretativi della norma si debba adottare una nozione ampia di acquisto, da intendersi nel senso di qualunque acquisizione nella disponibilità del soggetto, ricomprensivo anche della mera ricezione di una cosa con l'impronta contraffatta ovvero della detenzione senza titolarità. Tale impostazione trova giustificazione nella ratio della norma, ossia di punire anche le condotte successive a quelle di falsificazione in senso stretto, per evitare la circolazione dei beni con le impronte contraffatte. La messa in vendita presuppone la detenzione, non punita dalla norma. La detenzione potrà considerarsi illecita qualora sia evidente sotto il profilo oggettivo la sua idoneità a rivelare che la condotta è orientata verso il fine illecito di vendita vietato dalla legge (Papa, 96). Il falso grossolano Per integrare gli estremi del reato è necessaria la somiglianza dell'impronta contraffatta con quella autentica e non è sufficiente una grossolana stampigliatura, in quanto la somiglianza deve essere giudicata nell'ambito fissato dalle norme che regolano specificamente la materia dei marchi e dei titoli dei metalli preziosi (Cass. V, n. 5607/2000). Elemento psicologicoIl dolo Il reato è punito a titolo di dolo generico. La dottrina prevalente assegna rilevanza non solo al dolo intenzionale, ma anche a quello eventuale (Marini, 678; Nappi, 1999, 2). È, altresì, necessaria la consapevolezza che l'impronta impressa sulla cosa sia contraffatta, ma non occorrere, secondo un orientamento (Marini, 678), la consapevolezza della sua qualità di pubblica autenticazione o certificazione. Consumazione e tentativoConsumazione Secondo un orientamento il reato si consuma nel momento in cui la cosa è posta in vendita o in quello in cui il soggetto diviene titolare della cosa, sia che l'acquisto sia a titolo oneroso sia che avvenga a titolo gratuito. Poiché il delitto si realizza con il primo fatto di offerta non sarebbe necessario anche un effettivo atto di alienazione (Cristiani, 1957, 20; Manzini, 638). In merito all'acquisto, invece, non sono sufficienti le mere trattative, ma occorre uno specifico atto (Marini, 678). La giurisprudenza ha precisato che nel caso di vendita con spedizione (cioè da piazza a piazza) il reato si consuma al momento della consegna al vettore, perché con tale atto si esaurisce l'adempimento dell'obbligazione del venditore e, nel contempo, si determina il passaggio della disponibilità delle cose al destinatario (Cass. V, 15 giugno 1983). Tentativo Il tentativo non si ritiene configurabile nel caso di offerta per la vendita (Marini, 678), perché la norma descrive il fatto porre vendita, e non l'avvenuto trasferimento, e, di conseguenza, la condotta non è frazionabile. È ammesso, invece, nel caso di acquisto (Marini, 678), perché, affinché vi sia consumazione, la cessione deve essersi perfezionata: le trattative costituiscono atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare l'acquisto, sempre che vi sia la consapevolezza che la cosa rechi l'impronta contraffatta. Forme di manifestazioneCircostanze Si ritiene applicabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 (Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, 194) e quella attenuante prevista dall'art. 62, n. 4. Rapporti con altri reatiL'ipotesi delittuosa in esame ha carattere residuale, in quanto per integrarla entrambe le condotte devono essere realizzate da chi non sia «concorso nei reati previsti dagli articoli precedenti»: quindi, ad esempio, l'acquirente di un biglietto con l'impronta Siae contraffatta, qualora ne faccia uso sarà punibile solo per tale condotta (art. 469) e non per l'acquisto (art. 470). La dottrina ha rilevato che in concreto sono possibili delle situazioni di sovrapposizione tra le condotte di cui all'art. 470 e quelle di uso di cui agli artt. 467-469. Al riguardo è stato, però, osservato che questo eventuale effetto collaterale è temperato da un lato dal medesimo carico sanzionatorio delle fattispecie (Fiandaca, Musco, 2012, I, 563), dall'altro dalla circostanza che l'art. 470 svolge all'interno del codice un ruolo residuale, per cui si applica solo in riferimento ad alcuni comportamenti diversi — sotto il profilo della materialità del fatto descritto — da quelli disciplinati dagli artt. 467-469. ConfiscaLa confisca deve essere sempre disposta anche in caso di proscioglimento ex art. 240, comma 1, n. 2. CasisticaLa giurisprudenza ha stabilito che integrano gli estremi delle fattispecie di cui all'art. 470: a) la vendita di videocassette che hanno sul frontespizio la riproduzione fotografica del contrassegno Siae, poiché costituisce una fraudolenta utilizzazione di una riproduzione fotografica di un contrassegno originale (Cass. V, n. 3998/1995); b) la vendita di biglietti di ingresso a manifestazioni sportive recanti il contrassegno Siae falso (Cass. V, 43027/2010); c) la vendita di musicassette con le impronte contraffatte della Siae (Cass., 15 giugno 1983); d) la messa in vendita di articoli di bigiotteria recanti l'impronta contraffatta del titolo dell'oro (Cass. V, n. 12135/2011); f) l'aver messo in vendita o l'aver acquistato un veicolo nella piena consapevolezza della intervenuta manipolazione del suo numero di telaio (Cass. II, 7 dicembre 1990). Profili processualiGli istituti Si tratta di un reato procedibile d'ufficio e di competenza del tribunale in composizione monocratica. Per la vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione: a) l'azione penale deve essere esercitata nelle forme della citazione diretta ai sensi dell'art. 550 c.p.p. b) non è consentito il fermo e l'arresto in flagranza è facoltativo; c) sono consentite l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. La sentenza che, modificando l'originaria imputazione ex art. 469, ritenga sussistente l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 470 non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza (Cass. V, 11 dicembre 1991). L’interesse ad impugnare Cfr. sub art. 467. BibliografiaDe Martino, Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, vol. X, Milano, 2013; V. anche sub art. 467. |