Codice Penale art. 492 - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

Francesca Romana Fulvi

Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti.

[I]. Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti [2714-2719 c.c.].

Inquadramento

L'art. 492 estende la portata oggettiva, sotto il profilo degli atti suscettibili di essere falsificati, delle fattispecie di reato di falso contemplate nel capo III “della falsità in atti”, disponendo che nella categoria di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Ratio

La ratio della norma è di rendere punibili anche le falsità che ricadono su copie autentiche di atti originali, quando per espressa disposizione di legge tali copie «tengono luogo degli originali mancanti», al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 478.

Copia autentiche

La «copia» è la riproduzione fedele e completa di un documento, realizzata con qualunque mezzo meccanico o artigianale (per la nozione cfr. sub art. 478).

La copia è autentica (o autenticata) se viene formata e rilasciata da un pubblico ufficiale che ne attesti la conformità all'originale (c.d. autenticazione) e costituisce un documento pubblico anche se riproduttiva di un atto privato (Nappi, 1989, 2). Il carattere di documento tutelato penalmente viene acquisito dalla copia solo attraverso la pubblica autenticazione di tutto il contenuto di essa, e non per la semplice riproduzione del tenore dell'originale (in questo senso deve essere inteso il riferimento al rilascio dell'atto in forma legale).

In base all'art. 492 le copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, secondo le norme civilistiche (artt. 2714-2719 c.c.), sono equiparate agli originali ai fini dei reati in esame (negli altri casi, invece, interviene la disciplina di cui all'art. 478).

In dottrina si discute se rientrano nell'ambito di applicazione della norma anche le copie autentiche che non tengono luogo degli originali. Secondo un orientamento tale ipotesi è punibile ai sensi dell'art. 478 (Ramacci, 1965, 142), mentre un altro indirizzo e la giurisprudenza sostengono che non è possibile operare interpretazioni estensive, pena la violazione del divieto di analogia, perché la lettera della legge impone chiaramente che il reato de quo si riferisce alla sola falsificazione di copie «che tengono luogo degli originali» (De Marsico, 586; in giurisprudenza: Cass. V, n. 22694/2010).

La Cassazione, inoltre, ha precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 492 la copia autentica deve anche avere l'apparenza dell'originale ed essere utilizzata come tale, e non presentarsi come mera riproduzione fotostatica (Cass. V, n. 22694/2010).

In merito alle fotocopie, infatti, la giurisprudenza ha chiarito che il reato di falso documentale non si consuma quando la falsificazione ha a oggetto una fotocopia di un documento originale, che sia esibita come tale, perché questa produce effetti giuridici solo se autenticata. Il delitto di consuma, invece, quando la fotocopia è prodotta non in quanto tale, ma con l'apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi in buona fede.

Sulla base della medesima ratio le Sezioni Unite (Cass. S.U., n. 35814/2019) hanno statuito che la formazione della copia di un atto inesistente non integra il reato di falsità materiale, salvo che la copia assuma l’apparenza di un atto originale. Tale impostazione si basa sull’assunto che l’offensività dei reati di falso dipende dal contenuto specificamente attestativo dell’atto, e, pertanto, non è  ravvisabile nel caso della formazione della falsa copia di un documento inesistente, in assenza di condizioni che rendano la copia formalmente dimostrativa dell’esistenza del documento stesso.

Casistica

Si configura il reato di falsità materiale del pubblico ufficiale in copie autentiche e non quello di cui all'art. 479, nel caso in cui vengano rilasciate copie autentiche di originali inesistenti, perché privi delle necessarie sottoscrizioni (Cass. V, 24 febbraio 1989).

Bibliografia

De Flammineis, Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti, in Trattato di diritto penale, Parte speciale, Reati contro la fede pubblica, a cura di Ramacci, X, Milano, 2013. Cfr. sub art. 476.

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