Codice Penale art. 499 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione.Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione. [I]. Chiunque, distruggendo materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 2.065 euro. competenza: Trib. collegiale arresto: facoltativo fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d'ufficio InquadramentoIl delitto previsto dall'art. 499 punisce chi distrugge materie prime, prodotti agricoli o industriali o mezzi di produzione, creando un grave danno alla produzione nazionale o diminuendola in maniera considerevole. Si tratta di un reato istantaneo anche se ha o può avere effetti permanenti. Bene giuridico protettoL'art. 499 tutela l'economia pubblica intesa come l'insieme delle attività economiche che si svolgono nell'ambito della nazione, che sono oggetto di una considerazione globale. Pertanto, il bene giuridico tutelato è l'interesse dello Stato alla conservazione delle fonti di ricchezza nazionale, preservandole da ogni forma di aggressione, o al mantenimento dell'ordine economico nazionale. Soggetto attivoLa norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti. Si tratta, pertanto, di un reato comune. Si ritiene che soggetto attivo possa essere anche il proprietario o il possessore delle cose distrutte poiché la norma tutela l'interesse economico della nazione. Elemento oggettivoCondotta La condotta è a forma vincolata in quanto consiste nella distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali o di mezzi di produzione e causa un grave nocumento alla produzione nazionale o il venire meno delle merci di comune o largo consumo. Per distruzione si deve intendere una modificazione del bene, tale che lo stesso diventa inutilizzabile dal punto di vista economico e non è necessario che esso venga materialmente distrutto. La distruzione può essere posta in essere non solo con azioni ma anche con omissioni (ad esempio quando non viene più somministrato il cibo agli animali). L'oggetto materiale del reato è costituito dalle materie prime, intese come le cose organiche o inorganiche, allo stato naturale o grezzo, necessarie e destinate al processo di trasformazione o di lavorazione per scopi industriali; dai prodotti agricoli, intesi come quelli che derivano dalla coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame cioè tutti i prodotti agricoli; dai prodotti industriali, intesi come beni realizzati attraverso l'attività industriale e destinati al consumo; dai mezzi di produzione, intesi come le apparecchiature e gli strumenti tecnici necessari per la lavorazione delle materie prime o per la creazione di prodotti agricoli o industriali, escluse le strutture produttive che operano nel settore commerciale. Evento L'evento,che nella fattispecie in esame è di danno, è costituito dal grave nocumento alla produzione nazionale, che deve essere valutato in relazione all'intera produzione nazionale o ad un intero settore produttivo operante a livello nazionale o nel far venire meno in misura notevole, merci di comune o largo consumo. Pertanto, la sola distruzione degli oggetti non è sufficiente per integrare il reato. L'evento determina anche il momento consumativo del reato. È bene sottolineare che l'art. 499 nell'incriminare una semplice condotta di danneggiamento, richiede la realizzazione di un evento sproporzionato e di dimensioni macroscopiche. Elemento soggettivoL'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico che consiste nell'avere preveduto e voluto un grave nocumento alla produzione nazionale o il venire meno in misura notevole di merci di comune o largo consumo come conseguenza della distruzione di materie prime o di prodotti o di mezzi di produzione. Vi è poi un orientamento minoritario che ritiene necessario il dolo specifico poiché considera l'evento come un fine ulteriore della condotta di distrazione (Berenini,124). Consumazione e tentativoConsumazione Il delitto si consuma nel momento in cui si verifica l'evento dannoso che deve ripercuotersi sull'economia nazionale. Tentativo Il delitto è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, il presupposto è il verificarsi di un evento successivo allo svolgimento dell'azione posta in essere dal reo. Un orientamento minoritario, invece, ritiene non configurabile il tentativo in quanto il danno delle merci o dei prodotti è condizione di punibilità (Berenini, 1, 131). Rapporto con altri reatiL'art. 499 concorre con altri reati nel momento in cui la distruzione di materie prime e prodotti agricoli è stata realizzata con modi che costituiscono reato. Concorre, infatti, con i reati ex art. 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari), ex art. 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa) ed ex art. 423 (incendio). Nel caso previsto dall'art. 508, comma 2 (sabotaggio), invece, si ha concorso apparente di norme e si applica solo l'art. 499. Profili processualiLa distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione è un reato procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale collegiale. Per tale reato: a) sono consentiti l’arresto in flagranza e il fermo; b) è consentita l’applicazione della custodia cautelare in carcere e delle altre misure cautelari personali; c) è possibile disporre intercettazioni; d) il termine di prescrizione è di 12 anni. La valutazione della gravità del danno e della rilevanza della diminuzione della disponibilità del bene, è rimessa alla discrezionalità del Giudice che potrà farsi assistere da un perito per svolgere tale compito. BibliografiaBerenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio: Titolo VIII del libro II del Codice penale - Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2011; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano, 2015. |