Codice Penale art. 502 - Serrata e sciopero per fini contrattuali (1).

Chiara Fiandanese

Serrata e sciopero per fini contrattuali (1).

[I]. Il datore di lavoro, che, col solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, aziende o uffici, è punito con la multa non inferiore a euro 1.032.

[II]. I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, ovvero lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, col solo scopo di imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a euro 103.

(1) La Corte cost., con sentenza 4 maggio 1960, n. 29, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo per contrasto con gli artt. 39 e 40 Cost.

Inquadramento

La Corte costituzionale, con sentenza del 4 maggio 1960 n. 29 (Corte cost. n. 29/1960) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo riconoscendo, ai sensi degli artt. 39 e 40 Cost., lo sciopero come attività giuridicamente tutelata e la serrata come attività penalmente non vietata.

Nonostante fossero enunciati in due distinte norme costituzionali, il principio della libertà di sciopero e il principio della libertà sindacale non potevano considerarsi logicamente congiunti. L'art. 39 Cost. si presentava come affermazione integrale della libertà di azione sindacale.

Il fatto che solo il diritto di sciopero fosse espressamente garantito dalla Costituzione (art. 40), non poteva far dedurre che l'art. 502, comma 1, che vieta la serrata diretta a fini contrattuali, fosse compatibile con l'ordinamento costituzionale. Secondo la Corte, tale norma, che si ricollegava  al cessato ordinamento corporativo e che fu dettata in disconoscimento del principio democratico, non poteva coesistere con l'ordinamento al tempo vigente di libera e democratica organizzazione dei rapporti di lavoro, ed era in aperto contrasto col principio della libertà sindacale, solennemente riaffermato dagli artt. 39 e 40 Cost. Non riconosciuta costituzionalmente come un diritto, ma priva, in pari tempo della qualificazione giuridico-penale attribuitale dall'ordinamento corporativo, la serrata per fini contrattuali si presentava al tempo come un atto penalmente lecito.

L'art. 502, comma 2, che vietava  lo sciopero per fini contrattuali, era  in contrasto col principio della libertà sindacale, sancito negli artt. 39 e 40 Cost. La Corte era stata investita della questione di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 502.

Dichiarata illegittima tale norma, la Corte, ai sensi dell'art. 27 l. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato illegittima anche la norma del secondo comma dell'art. 502.

Bibliografia

Berenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2015; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano, 2015.

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