Codice Penale art. 508 - Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

Chiara Fiandanese

Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio.

[I]. Chiunque, col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, invade od occupa l'altrui azienda agricola o industriale [614, 633, 634], ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a 103 euro.

[II]. Soggiace alla reclusione da sei mesi a quattro anni e alla multa non inferiore a 516 euro, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, chi danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero un'altra delle cose indicate nella disposizione precedente [510-512, 635].

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo (secondo comma)

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: consentite (secondo comma); v. art. 2902 c.p.p. (primo comma)

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

L'art. 508 prevede due ipotesi delittuose. La prima, regolata dal comma 1, è costituita dall'arbitraria invasione o occupazione di azienda messa in atto da colui che invade o occupa l'altrui azienda agricola o industriale o dispone dei macchinari, delle scorte o degli strumenti destinati alla produzione agricola o industriale di proprietà altrui, con lo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro.

La seconda invece, regolata dal comma 2, è costituita dal sabotaggio che viene messo in atto da colui che danneggia gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale o i macchinari, le scorte o gli strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Questioni di legittimità costituzionale

La  Corte cost. n. 220/1975 ha affermato che l'art. 508 non contrasta con gli artt. 3, 4, comma 1, 40 e 41 Cost. La Costituzione, lungi dall'estraniarsi dal campo economico, ne regola e tutela i rapporti, privilegiando il lavoro, ma contemperandone le esigenze con quelle della produzione e della libertà. Quanto alla produzione, viene imposto al legislatore ordinario di non ritenere irrilevanti i comportamenti che quando non siano legittime espressioni del diritto di sciopero costituzionalmente garantito, impediscano o turbino il normale svolgimento del lavoro.

Non può quindi ritenersi illegittima la disposizione in esame che colpisce l'invasione o l'occupazione dell'azienda agricola o industriale, non già di per sé, ma solo se messa in atto col dolo specifico di recare al lavoro impedimento o turbativa. Da ciò si rileva che sussiste la tutela  dell’interesse inerente alla libertà del lavoro.

Per quanto poi attiene al comma 2 dell'art. 508, non può mai ritenersi coperto da protezione costituzionale il danneggiamento, anche se su di esso, come circostanza aggravante se commesso da lavoratori in occasione di sciopero, la Corte cost. n. 119/1970 si è pronunciata per l'illegittimità.

Né può sostenersi che vi sia ingiustificata ed irrazionale disparità di trattamento normativo tra chi commetta un reato di danneggiamento (semplice o aggravato), previsto e punito dall'art. 635, e chi commetta il danneggiamento previsto e punito dal comma 2 dell'art. 508, stante il carattere plurioggettivo di quest'ultimo, che vulnera due diversi e distinti beni penalmente protetti (l'economia pubblica e la proprietà privata o pubblica). D'altronde, nel vigente ordinamento vi sono reati di danneggiamento puniti, per una scelta discrezionale del legislatore, più severamente che non quelli del ridetto secondo comma dell'art. 508 (vedansi gli artt. 424, comma 2, 425, 427, 429).

Analogo argomento va addotto circa la pretesa disparità di trattamento punitivo tra le ipotesi dell'art. 508, comma 1, e quelle dell'art. 633, annoverato tra i diritti che offendono il patrimonio.

È anche da escludere la violazione degli artt. 41 e 40 Cost., rispettivamente perché né dai limiti della libertà dell'imprenditore segue che questa debba soffrire menomazioni da parte di chiunque voglia contrastarla; né l'occupazione dell'azienda è mezzo indispensabile per l'esercizio del diritto di sciopero. Va peraltro ribadito che l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda è punita se ed in quanto la condotta sia posta in atto «col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro». Dal che discende che si è fuori dalle previsioni dell'art. 508, se al momento dell'occupazione, lo svolgimento del lavoro sia già sospeso per effetto di una causa antecedente o indipendente rispetto all'occupazione stessa, come ad esempio, nel caso di serrata e finché questa perduri.

L'efficacia sanzionatoria della norma è rivolta a proteggere la continuità e regolarità del lavoro

Bene giuridico protetto

L'interesse tutelato è quello dell'economia pubblica e dell'ordine del lavoro poiché viene compromesso il funzionamento dell'azienda nella sua capacità produttiva.

Ciò non toglie, tuttavia, che, di riflesso, resti protetto anche l'interesse privato del proprietario della azienda e il suo diritto di disposizione immobiliare dell'edificio. La dizione «col solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro» contenuta nel predetto art. 508, non significa che tale scopo debba essere l'unico dell'agente, ma vuole piuttosto dire, semplicemente, che non occorre ad integrare il reato l'esistenza o la coesistenza di un altro scopo, essendo di per sé sufficiente l'impedimento o il turbamento del lavoro a concretare l'elemento soggettivo del reato di invasione od occupazione di azienda (Cass. II, n. 5459/1975).

Soggetto attivo

Il reato può essere commesso da chiunque ad eccezione del proprietario dell'azienda o dei mezzi di produzione.

Le due fattispecie di reato previste dall'art. 508 sono da considerarsi plurisoggettive.

Elemento oggettivo

La condotta

La condotta prevista dal comma 1, consiste nell'invadere od occupare l'altrui azienda agricola o industriale o nel disporre di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Per invasione si deve intendere l'introduzione arbitraria nel luogo dove si svolge l'attività dell'azienda.

Per occupazione si deve intendere la presa di possesso dell'azienda altrui ed è necessario che il soggetto si sia posto in condizione di agire uti dominus tanto da togliere al proprietario l'effettiva disponibilità dell'azienda.

Per disposizione di cose altrui si deve intendere che il soggetto attivo utilizza la cosa altrui attraverso l'esercizio di poteri connessi al legittimo possesso o proprietà.

Per azienda deve intendersi il luogo in cui si svolge l'attività di impresa.

La condotta prevista dal comma 2, invece, consiste nel danneggiare gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale o i macchinari, le scorte o gli strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Per danneggiamento deve intendersi la distruzione, il deterioramento, il rendere inidonei o inservibili all'uso i beni protetti.

Oggetto materiale

Oggetto materiale del comma 1 sono le macchine, le scorte, gli apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale.

Oggetto materiale del comma 2, invece, sono gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale.

Elemento soggettivo

Arbitraria invasione o occupazione di azienda

L'elemento soggettivo è costituito sia dal dolo generico che è caratterizzato dalla coscienza e volontà di invadere o di occupare l'altrui azienda agricola o industriale o di disporre dei mezzi di produzione altrui, sia dal dolo specifico consistente nel fine di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro.

Sabotaggio

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico che è caratterizzato dalla coscienza e volontà di danneggiare gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale o i mezzi meccanici di produzione.

Il sabotaggio é un danneggiamento qualificato, non soltanto per la natura dei beni su cui cade l'attività delittuosa, ma anche per lo scopo, che si propone l'agente, d'impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro (Cass. III, n. 143/1966).

Infatti, mentre secondo la dottrina non è previsto il dolo specifico per l'ipotesi enunciata dal comma 2, secondo la giurisprudenza invece l'art 508 comma 1, nel richiedere come dolo specifico «l'aver agito al solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro» non restringe l'ipotizzabilità della figura criminosa a quei fatti che risultino ispirati unicamente dall'intento di impedire o di turbare tale normale svolgimento, ma consente di differenziare il reato suddetto da altre violazioni offensive del patrimonio o di diversi beni giuridici, in modo che esse non rimangano assorbite e possano eventualmente concorrere con esso (Cass. VI, n. 5804/1979).

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene tenuta la condotta enunciata sia dal comma 1 che dal comma 2.

Tentativo

Il delitto è punibile anche a titolo di tentativo sia per l'arbitraria invasione od occupazione di azienda sia per il sabotaggio.

Circostanze aggravanti

L'art. 510 prevede una circostanza aggravante quando i fatti sono commessi in tempo di guerra o hanno determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Rapporto con altri reati

Ricorre il delitto di violazione di domicilio e non quello di invasione arbitraria di edifici altrui o quello di occupazione di azienda industriale, nel fatto di chi si introduce o si trattiene in uno stabilimento industriale contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo con lo scopo di trarre profitto dall'invasione o occupazione o di impedire il normale svolgimento del lavoro, ma per affermare e ottenere il riconoscimento del proprio diritto di rappresentanza sindacale (Cass. 23 marzo 1953).

Sussiste concorso di reati, e non concorso apparente di norme, tra il delitto di arbitraria invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali, di cui all'art. 508, comma 1 c.p., e quello di sabotaggio, previsto dal comma 2 della medesima norma, che punisce il danneggiamento degli edifici, delle strutture, dei macchinari o strumenti adibiti alla produzione e delle scorte di tali aziende (Cass. V, n. 27949/2020).

Profili processuali

L'arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali e il sabotaggio sono reati procedibili d'ufficio, e di competenza del Tribunale monocratico.

a) non è possibile disporre intercettazioni;

b) non è consentito arresto in flagranza per il comma 1; è consentito per il comma 2.;

c) non è consentito il fermo;

d) non è consentita l'applicazione della custodia cautelare in carcere;

e) tra le altre misure cautelari personali, è consentito solo il divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali per il comma 1; mentre per il comma 2 sono consentite tutte;

f) il termine di prescrizione è di 6 anni;

g) prevista udienza predibattimentale per il comma 1.

Cause di non punibilità

In relazione all'entità della pena, è possibile applicare al comma 1 la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, salvo la verifica in concreto degli altri parametri previsti dalla norma. Non si applica, invece, nel caso del comma 2 e nel caso in cui si tratti di capi, promotori e organizzatori poiché l'art. 511 e il comma 2 prevedono circostanze aggravanti ad effetto speciale (art. 131-bis, comma 4).

Bibliografia

Berenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano, 2011, ; Fiandaca - Musco, Diritto penale. Parte speciale, Bologna, 2005; Gallo, Sciopero e repressione penale, Bologna, 1981; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano, 2015.

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