Codice Penale art. 511 - Pena per i capi, promotori e organizzatori.Pena per i capi, promotori e organizzatori. [I]. Le pene stabilite per i delitti preveduti dagli articoli 502 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori ed organizzatori [112 1 n. 2]; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni. InquadramentoL'art. 511 stabilisce che, per i fatti previsti dagli artt. 502 e ss., per i capi, per i promotori e per gli organizzatori, le pene sono raddoppiate in caso di sanzione detentiva oppure, nel caso in cui è prevista la sola pena pecuniaria, agli stessi viene applicata la reclusione da sei mesi a due anni. Per capi devono intendersi coloro che, anche senza partecipare all'attività esecutiva, dirigono gli altri soggetti e assumono un ruolo di guida rispetto agli altri compartecipi. Per promotori devono intendersi coloro che progettano l'impresa delittuosa e riescono a convincere gli altri dell'opportunità di attuarla. Per organizzatori devono intendersi coloro che si occupano di rendere possibile l'impresa delittuosa anche se non l'hanno creata. Casistica sui mezzi di provaLe riprese filmate dei movimenti dell'imputato sul luogo in cui è commesso il reato costituiscono prova documentale del fatto ai sensi dell'art. 234 c.p.p. (Cass. VI, n. 37367/2014). BibliografiaBartulli, Inosservanza di norme di lavoro, in Nss. D.I. 1983; Berenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commer.io: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano; Lattanzi, Codice penale commentato, Milano; Pelissero, Reati contro la personalità dello stato e contro l'ordine pubblico, Torino, 2010. |