Codice Penale art. 517 quater - Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari 1 2 .

Chiara Fiandanese

  Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari12.

[I]. Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali e industriali è punito con la reclusione  da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 3.

[II].   Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata45

 

[III]. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali6.

 

competenza: Trib. monocratico

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: v. art. 290, secondo comma, c.p.p.

procedibilità: d'ufficio

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.4 l. 21 aprile 2026, n. 75.  Il testo della rubrica, come modificata dall'art. 21, comma 1, lett. c),  d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51 che aveva inserito le parole «, artigianali e industriali» dopo la parola: «agroalimentari», era il seguente: «Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, artigianali e industriali»

[3] Comma dapprima modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a),  d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51 che ha inserito le parole «, artigianali e industriali» dopo la parola: «agroalimentari» e successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.1 l. 21 aprile 2026, n. 75, che ha sostituito le parole «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» alle parole «fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000».

[4] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.2 l. 21 aprile 2026, n. 75. Il testo del comma era il seguente: «Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.».

[5] L'originario terzo comma è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. d), n. 1.3 l. 21 aprile 2026, n. 75. Il testo del comma era il seguente: «Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma».

[6] Comma modificato dall'art. 21, comma 1, lett. a),  d.lgs. 2 aprile 2026, n. 51 che ha inserito le parole «, artigianali e industriali» dopo la parola: «agroalimentari».

Inquadramento

Tale delitto è stato introdotto dall'art. 15 comma 1, lett. e) l. n. 99/2009 e consiste nel fatto di chi contraffà o altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali o industriali o chi, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte per trarne un profitto .

L’art. 21 del D. Lgs. n. 51/2026 che reca l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 22.04.2026, ha modificato l’art. 517 quater c.p. disponendo l’aggiunta al primo e al quarto comma e alla rubrica, delle parole “artigianali” e “industriali”  dopo la parola “agroalimentari”. Tale modifica è entrata in vigore dal 7 maggio 2026.

Per “prodotto artigianale” si intende un prodotto che proviene da un'impresa che opera secondo modelli produttivi non industriali, caratterizzati dalla prevalenza dell'intervento umano sull'uso delle macchine e, a seguito della modifica introdotta dalla l. n. 34/2026, tale prodotto deve essere realizzato da un’Impresa iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Per “prodotto industriale” si intende un bene realizzato attraverso l'attività industriale e destinato al consumo. 

Tale articolo è stato poi successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1 della l. n. 75/2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 14 maggio 2026 (entrata in vigore il 29 maggio 2026); in particolare, è stata aggravata la pena che era prevista (fino a due  anni e con la multa fino a euro 20.000 è stata sostituita da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000). Tale legge ha anche modificato il comma 2 e abrogato il comma 3 che prevedeva delle circostanze aggravanti.

Bene giuridico protetto

La norma di cui all'art. 517-quater  tutela la fiducia riposta dai consumatori sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti agroalimentari o artigianali o industriali di qualità.

Soggetto attivo

La norma ha portata generale in quanto il soggetto attivo può essere chiunque si rende colpevole dei fatti descritti. Si tratta, pertanto, di un reato comune.

Elemento oggettivo

La condotta di detto reato è costituita dalla contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, artigianali o industriali, oppure dall'introduzione nel territorio dello Stato anche in custodia temporanea  o in deposito  doganale, dalla spedizione in transito, dall’esportazione, dal trasporto, dalla detenzione per la vendita, dall’offerta o dalla messa in vendita o messa in circolazione di prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica  o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

Per contraffazione si deve intendere la manipolazione delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine tale da trarre in inganno il consumatore sulla effettiva provenienza del prodotto.

Per alterazione si deve intendere la modifica parziale delle indicazioni geografiche o delle denominazioni di origine messa in atto tramite l'aggiunta o l'eliminazione degli elementi costitutivi marginali.

Per messa in vendita si intende l'offerta di una determinata sostanza a titolo oneroso

Per messa in circolazione deve intendersi qualsiasi ipotesi di immissione sul mercato dei prodotti.

A norma dell'art. 2 Reg. CE n. 510/06, per denominazione d'origine si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani, e la cui produzione, trasformazione e elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Per indicazione geografica si intende il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale regione, di tale luogo determinato o di tale paese e del quale una determinata qualità, la reputazione o altre caratteristiche possono essere attribuite a tale origine geografica e la cui produzione e/o trasformazione e/o elaborazione avvengono nella zona geografica delimitata.

Sono altresì considerate come denominazioni d'origine o indicazioni geografiche le denominazioni tradizionali, geografiche o meno, che designano un prodotto agricolo o alimentare e che soddisfino i requisiti suddetti. Sono equiparate a denominazioni d'origine talune designazioni geografiche qualora le materie prime dei prodotti da esse designati provengano da una zona geografica più ampia della zona di trasformazione, o diversa da essa, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la zona di produzione delle materie prime sia delimitata;

b) sussistano condizioni particolari per la produzione delle materie prime;

c) esista un regime di controllo atto a garantire l'osservanza delle condizioni di cui alla lettera b).

Ai sensi del comma 4 solo le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche che sono registrate ricevono tutela penale.

 Il delitto è configurabile non solo nel caso di falsificazione del marchio IGP/DOP, ma anche quando non sia rispettato il relativo disciplinare di produzione con riferimento alle materie prime utilizzate, al luogo di produzione, al metodo di ottenimento e alle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche e organolettiche del prodotto (Cass. III, n. 49889/2019).

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato è costituito, per quanto riguarda il comma 1, dal dolo generico che consiste nella coscienza e volontà della contraffazione e dell'alterazione e dalla consapevolezza che l'indicazione geografica o la denominazione di origine è stata registrata o riceve tutela dalle leggi nazionali o internazionali.

Per quanto riguarda il comma 2, è richiesto il dolo specifico costituito dal fine di trarre profitto dall'introduzione nel territorio dello Stato, dalla spedizione in transito, dall’esportazione, dal trasporto, dalla detenzione per la vendita, dall’offerta o dalla messa in vendita o messa in circolazione di prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sa essere contraffatta o alterata.

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il reato si consuma nel momento e nel luogo di alterazione, contraffazione, introduzione nel territorio dello Stato, spedizione in transito, esportazione, trasporto, detenzione per la vendita, offerta o messa in vendita o messa in circolazione di prodotti agroalimentari con l’indicazione geografica  o denominazione di origine contraffatta o alterata.

Tentativo

Il tentativo è configurabile.

Circostanze aggravanti

L'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1 della l. n. 75/2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 1 maggio 2026 entrata in vigore il 29 maggio 2026 ha disposto l’abrogazione del comma 3 che prevedeva l’applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 474-ter, comma 2nel caso in cui il delitto era stato commesso in modo sistematico o attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate.

Circostanze attenuanti

Si applica la circostanza attenuante prevista dall'art. 517-quinquies nel caso in cui il colpevole si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto del delitto ex art. 517-quater, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti nello stesso ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto o dei profitti che derivano da esso.

Pene accessorie

L'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1 della l. n. 75/2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 14 maggio 2026 (entrata in vigore il 29 maggio 2026) ha disposto l’abrogazione del comma 3 che prevedeva che, se il fatto era di particolare gravità o in casi di recidiva specifica, il giudice poteva applicare le pene accessorie previste dall'art. 517-bis, comma 2, cioè la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso da un minimo di cinque giorni ad un massimo di tre mesi, la revoca della licenza, dell'autorizzazione o dell'analogo provvedimento amministrativo che consente lo svolgimento dell'attività commerciale nello stabilimento o nell'esercizio stesso.

L'art. 518 prevede la pena accessoria, che consegue automaticamente alla condanna, della pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 36 c.p..

Confisca

L'art. 1, comma 1, lett. d) n. 1 della l. n. 75/2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.110 del 14/05/2026 entrata in vigore il 29 maggio 2026 ha disposto l’abrogazione del comma 3 che prevedeva  la confisca obbligatoria o per equivalente di cui all'art. 474-bis, delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti. Se non era possibile eseguire il provvedimento di confisca, il giudice ordinava la confisca dei beni di cui il reo aveva la disponibilità per un valore corrispondente al profitto.

Responsabilità dell'ente: sanzione

In relazione alla commissione del delitto ex art. 517-quater, è prevista la responsabilità amministrativa da reato dell'ente; infatti, l'art. 25-bis.1 d.lgs. n. 231/2001, introdotto dall'art. 15. comma 7, l. n. 99/2009, così recita: «In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applica all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i delitti di cui agli artt. 513,515,516,517,517-ter, 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.»

Rapporto con altri reati

Il delitto di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari, artigianali o industriali, di cui all'art. 517-quater, non richiede che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori, essendo finalizzato a proteggere l'interesse dei produttori titolati ad utilizzare le predette indicazioni o denominazioni; né esige che l'origine del prodotto sia tutelata, ai sensi dell'art. 11 d.lgs. n. 30 del 2005, attraverso la registrazione di un marchio collettivo, la cui contraffazione può pertanto integrare, attesa la mancata previsione di clausole di riserva, anche i reati di cui agli artt. 473 o 474 (Cass. Sez. V, n. 13767/2024; Cass. III, n. 28354/2016).

Cause di non punibilità

In relazione all'entità della pena, è possibile applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis, salvo la verifica in concreto degli altri parametri previsti dalla norma.

Profili processuali

La contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agro alimentari, artigianali o industriali è un reato procedibile d'ufficio, e di competenza del Tribunale monocratico

Il termine di prescrizione è di 6 anni.

E’ prevista l’udienza predibattimentale.

Nel procedimento di riesame, il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma 7, nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall'art. 474-bis, cui fa rinvio l'art. 517-quater. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la restituzione di prodotti alimentari confezionati in barattoli recanti etichetta mendace ma genuini) (Cass. III, n. 7673/2012).

Tale reato è incluso nell’elenco delle fattispecie per cui è consentito lo strumento investigativo delle operazioni sotto copertura (art. 9, comma 1, lettera a) l. n. 146/2006).

I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria per la repressione di tale reato, sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per essere utilizzati in attività di polizia ovvero possono essere affidati ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici non economici, per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale (art. 16, comma 1 l. n. 99/2009)

Bibliografia

Berenini, Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commer.io: Titolo VIII del libro II del Codice penale, Milano, 1937; Di Amato, Codice di diritto penale delle imprese e delle società, Milano; Guariniello, Codice della sicurezza degli alimenti, Milano; Lattanzi, Codice penale commentato, Milano.

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