Codice Penale art. 537 - Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

Maria Teresa Trapasso

Tratta di donne e di minori commessa all'estero.

[I]. I delitti preveduti dai due articoli precedenti (1) sono punibili anche se commessi da un cittadino [4 1] in territorio estero.

(1) V. ora art. 3 1 nn. 6 e 7 l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Inquadramento

Il richiamo ai “delitti preveduti dai due articoli precedenti” va intesa alle previsioni di cui agli artt. 535 (“Tratta di donne e di minori”) e 536 (“Tratta di donne e di minori mediante violenza, minaccia o inganno”), ora corrispondenti alle previsioni di cui all'art. 3, comma 1, n. 6 e n. 7.

Si registrano opinioni divergenti sulla sua persistenza nell'ordinamento di questa norma, che rende punibili incondizionatamente in Italia i delitti di tratta commessi all'estero dal cittadino italiano. Vi è chi ne rileva la mancata abrogazione da parte della l. n. 75/1958 (così Silvestri, 1018), chi invece afferma l'implicita abrogazione, in ragione della incompatibilità con il sistema creato dalla l. n. 75/1958 (Dolcini Gatta, 2621).

Bibliografia

Dolcini-Gatta, Art. 537, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini-Gatta, II, Artt. 314-592, Milano, 2015, 2621; Silvestri, Art. 537, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, X, 2010, 1018.

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