Codice Penale art. 538 - Misura di sicurezza.

Maria Teresa Trapasso

Misura di sicurezza.

[I]. Alla condanna per il delitto preveduto dall'articolo 531 può essere aggiunta una misura di sicurezza detentiva [215 2]. La misura di sicurezza detentiva è sempre aggiunta nei casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536 (1).

(1) Per l'individuazione del «delitto preveduto dall'articolo 531» e dei «casi preveduti dagli articoli 532, 533, 534, 535 e 536» v. ora art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75.

Inquadramento

L'art. 538 pone il problema della sua sopravvivenza all'abrogazione degli artt. 531-536 da parte della l. 20 febbraio 1958, n. 75 (art. 3), che invece non fa menzione della norma in commento.

In sede giurisprudenziale si è affermato come la norma di cui all'art. 538 non sia stata abrogata dalla l. 20 febbraio 1958, n. 75, esigendosi solo, per la sua applicabilità, che i reati previsti da questa legge trovino corrispondenza con quelli già previsti dal codice penale (di recente, in tal senso, Cass. III, n. 8843/2009). Quanto al delitto di sfruttamento della prostituzione si è affermato come tale esigenza possa dirsi sostanzialmente soddisfatta nel raffronto fra le figura delittuosa ipotizzata dall'abrogato art. 534 (sfruttamento di prostitute) e quella di cui all'art. 3 n. 8, seconda ipotesi (sfrutti la prostituzione altrui) l. n. 75/1958, pur nella maggiore latitudine di contenuto della seconda, sicché l'applicazione della misura di sicurezza detentiva deve ritenersi tuttora una conseguenza obbligatoria della dichiarata colpevolezza per il delitto di sfruttamento della prostituzione (Cass. III, n. 591/1983).

In senso contrario alla sopravvivenza della norma, si è osservato come una tale prospettiva interpretativa susciti riserve sia con riguardo al fatto che figure di reato altrettanto gravi quanto quelle preesistenti resterebbero escluse dall'ambito applicativo della norma; sia in considerazione del dato secondo il quale l'esplicito riferimento riguarda disposizioni che non sono più in vigore (oltre che sulla base dell'inammissibilità del procedimento analogico, trattandosi di “normae odiosae”; così Antolisei, § 92)

Profili di diritto processuale

La giurisprudenza di legittimità ha affermato come la condanna per il delitto di sfruttamento della prostituzione, nonché per il delitto di prostituzione minorile comporti, in caso di accertamento in concreto della pericolosità sociale del soggetto agente, l'applicazione della misura di sicurezza detentiva (Cass. III, n. 8843/2009; l'accertamento della pericolosità in concreto è imposto dal regime introdotto dalla l. n. 663/ 1986, Cass. III, n. 7618/1987).

Nel caso di patteggiamento allargato con pena superiore ai due anni per il delitto di sfruttamento della prostituzione, l'omessa applicazione della misura di sicurezza detentiva da parte del giudice, obbligatoria per legge, ma non stabilita in modo predeterminato, dà luogo all'annullamento con rinvio “in parta qua” della sentenza (Cass. I, n. 47519/2008).

Bibliografia

Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 2008; Silvestri, Art. 538, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi-Lupo, Milano, X, 2010, 1019.

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