Codice Penale art. 544 quater - Spettacoli o manifestazioni vietati . 1

Maria Teresa Trapasso

Spettacoli o manifestazioni vietati.1

[I]. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 15.000 a 30.000 euro2.

[II]. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

 

 

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

[1] V. nota al tit. IX-bis.

[2]  Comma modificato dall'art. 2, comma 1 l. 6 giugno 2025, n. 82 che ha sostituito le parole: «la multa da 15.000 a 30.000 euro» alle parole: «la multa da 3.000 a 15.000 euro».

Inquadramento

Il delitto di cui all'art. 544-quater, introdotto dall'art. 1, l. n. 189/2004, qualifica come fattispecie autonoma la condotta (prima contenuta nella contravvenzione di cui all'art. 727, comma 4), di organizzazione e promozione di spettacoli o manifestazione che comportino sevizie o strazio per gli animali. L'introduzione di un autonoma fattispecie consente altresì di punire più gravemente (rispetto al combinato disposto degli artt. 544-ter, 110 e 112, comma 1, n. 2, costituendo pur sempre una forma di maltrattamento degli animali) condotte, che, oltre alla lesione del bene tutelato (l’integrità psico-fisica degli animali), presentino profili lesivi concernenti l'ordine pubblico, in ragione del frequente coinvolgimento della criminalità organizzata nella promozione di tali spettacoli (Napoleoni, 1101). La tutela degli animali, con l'introduzione della legge costituzionale n. 1/2022 è ora oggetto di previsione costituzionale all'art.9, comma 3, Cost.

Soggetti

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Sulla nozione di “animale” rilevante ai fini dell'integrazione della fattispecie, si v. sub art. 544-bis.

Materialità

La condotta punisce l'organizzazione o la promozione di spettacoli e manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (per la nozione di “strazio” e “sevizie”, si v. sub art. 544-ter). Non è richiesta la pubblicità degli stessi; così possono esser fatti rientrare nell'ambito applicativo della norma anche manifestazioni o spettacoli “privati” (cioè, che non si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, o che siano rivolti ad un gruppo determinato di persone; così Napoleoni, 1102).

Non si richiede che la condotta venga realizzata “senza necessità o con crudeltà”.

Per spettacoli, si intendono “tutte le forme di rappresentazione destinate ad un pubblico passivo” (es. spettacoli cinematografici, televisivi, teatrali, circensi); per manifestazioni, “gli avvenimenti destinati alla pubblica partecipazione” (es. giochi, esibizioni, gare) (così Dolcini-Gatta, 2659).

Quanto alle nozioni di organizzatore e promotore, si intendono rispettivamente le condotte di colui che curi “la realizzazione dello spettacolo o manifestazione, scegliendo e coordinando, a tal fine, mezzi e persone” e di colui che abbia ideato la spettacolo o la manifestazione, prendendone l'iniziativa, ovvero pubblicizzandoli o persuadendo altre persone a prendervi parte (si v. Dolcini-Gatta, 2659).

La partecipazione “passiva” a tali spettacoli o manifestazioni non è punita; quella “attiva”, ricorrendone i presupposti, potrebbe configurare il delitto di cui all'art. 544-ter.

Il reato non è integrato nel caso di combattimento o competizioni non autorizzate tra animali (integrante invece il più grave reato di cui all'art. 544-quinquies); rientra invece nell'ambito applicativo della norma la “corrida”, quale esempio di combattimento tra animale e uomo.

La fattispecie non trova applicazione nei casi di manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla Regione competente (così art. 19-ter disp. coord. inserito dall'art. 3, l. n. 189/2004)

Elemento psicologico

Il delitto è punibile a titolo di dolo generico.

È richiesto il dolo specifico di “profitto” nella previsione dell'aggravante di cui all'art. 544 quater, comma 2.

Consumazione e tentativo

Il delitto si consuma con la realizzazione delle condotte di organizzazione e promozione degli spettacoli vietati. Benché la formulazione sia al plurale, anche l'organizzazione o la promozione di un solo spettacolo o manifestazione configura il reato (così Napoleoni, 1105).

Il tentativo è configurabile.

Circostanze aggravanti e trattamento sanzionatorio

La fattispecie prevede un aumento di pena da un terzo alla metà per le seguenti ipotesi:

a) la condotta tipizzata nel primo comma venga commessa in relazione all'esercizio di scommesse clandestine (previsione già contenuta nella precedente versione dell'art. 727, comma 5) L'effettuazione delle scommesse non deve costituire lo scopo che anima l'agente, ritenendosi sufficiente la consapevolezza della possibilità del loro esercizio legato alla manifestazione o allo spettacolo (Napoleoni, 1105);

b) La condotta venga commessa al fine di trarne profitto per se o per altri. La finalità speculativa, oggetto di dolo specifico, viene valutata come fattore che incrementa la gravità della condotta;

c) se dalla condotta deriva la morte dell'animale (analogamente a quanto previsto per l'art. 544-ter; si v. subart. 544-ter, a proposito della qualificabilità della previsione quale circostanza aggravante o fattispecie autonoma), la morte dovrà seguire i criteri di imputazione soggettiva della prevedibilità.

L'art. 4, l. n. 82/2025, ha aggiunto nuove circostanze aggravanti applicabili a tutti (e solo) i delitti contro gli animali (si veda il commento dell'art. 544-septies).

L'art. 2 l. n. 82/2025 ha inasprito la (sola) pena pecuniaria prevedendo, per i fatti successivi all'entrata in vigore della legge, l'aumento della multa.

La stessa legge ha previsto la applicabilità delle misure di prevenzione di cui al cd. Codice Antimafia alle persone abitualmente dedite alla consumazione del delitto in questione (art. 6, comma 2, l. n. 82/2025).

Rapporti con altri reati

Nel caso di morte dell'animale, troverà applicazione (ex art. 84), anziché la previsione di cui all'art. 544-bis, la fattispecie aggravata di cui all'art. 544-quater, cpv.

La fattispecie di cui all'art. 544-quater prevarrà (ex art. 15) anche nel caso di concorso con il delitto di cui all'art. 544-ter, descrivendo, la prima, una delle condotte previste nel delitto che punisce il maltrattamento di animali.

Come si è già fatto cenno, il reato di cui all'art. 544-quater non ricorre nel caso di combattimento o competizioni non autorizzate tra animali (integrante invece il più grave reato di cui all'art. 544-quinquies, che trova pertanto applicazione in virtù della clausola di riserva per il reato più grave che apre l'art. 544-quater).

Quanto ai rapporti della fattispecie aggravata di cui all'art. 544-quater, comma 2 (concernente l'esercizio di scommesse clandestine) e la fattispecie che incrimina l'”Esercizio abusivo di attività di gioco e di scommessa” (di cui all'art. 4, l. n. 401/1989), in applicazione della clausola di riserva per reato più grave, l'art. 544-quater prevarrà rispetto alle le ipotesi contravvenzionali descritte dall'art. 4 l. n. 401/1989, mentre non troverà applicazione per le ipotesi delittuose di cui all'art. 4, l. n. 401/1989 (così Napoleoni, 1106)

Casistica

Utilizzo di buoi per una gara di velocità tra carri trainati dagli stessi, lanciati in una corsa sfrenata attraverso la stimolazione con pungoli e bastoni acuminati (Cass. III, n. 37878/2004, con riferimento alla contravvenzione di cui all'art. 727).

Profili processuali

Il reato di maltrattamenti di animali è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico. Per il reato di cui all'art. 544-bis non è consentito né l'arresto, né il fermo, né altre misure cautelari personali.

Sulla costituzione di parte civile delle associazioni ed enti animalisti, si v. sub art. 544-bis. Sul sequestro degli animali impiegati negli spettacoli o manifestazioni vietate, si v. sub art. 544-sexies.

Bibliografia

si veda sub art. 544 bis

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