Codice Penale art. 557 - Prescrizione del reato.InquadramentoIl termine di prescrizione, nel delitto di bigamia, decorre dal giorno in cui “è sciolto uno dei due matrimoni o è dichiarato nullo il secondo per bigamia”. Con questa previsione il legislatore deroga all'applicazione delle ordinarie regole di prescrizione fissate dall'art. 158, a tenore delle quali la prescrizione decorrerebbe dal momento della consumazione del delitto. La ragione è da ravvisarsi nel rischio che, coincidendo il momento consumativo del delitto di bigamia con la celebrazione del secondo matrimonio, la prescrizione decorra in costanza della situazione antigiuridica determinata dal reato. La disposizione è stata utilizzata in sede dottrinale quale argomento a supporto della qualificazione del delitto di cui all'art. 556 come “reato istantaneo”: si è infatti osservato come la natura permanente del reato avrebbe reso inutile la previsione, in quanto ripetizione del principio già fissato nell'art. 158 (così Antolisei, 501 s..; in senso contrario, in giurisprudenza, Cass. VI, n. 23249/2003, secondo cui, invece, il reato ha natura permanente che si protrae per tutta la durata della coesistenza dei due matrimoni e viene a cessare allorché sia pronunciata con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili di uno di essi). BibliografiaAntolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, Milano, 2008; Dipaola, Art. 557, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi G., Lupo E., Milano, XI, 2010; Fiandaca - Musco, Diritto penale, parte speciale, II, Bologna, 2013; Dolcini-Gatta, Art. 557, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, II, Artt. 314-592, Milano, 2015. |