Codice Penale art. 558 - Induzione al matrimonio mediante inganno.

Maria Teresa Trapasso

Induzione al matrimonio mediante inganno.

[I]. Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili [82, 83, 106-116 c.c.], con mezzi fraudolenti occulta all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento che non sia quello derivante da un precedente matrimonio [84-89 c.c.; 556 2] è punito, se il matrimonio è annullato a causa dell'impedimento occultato [117, 119, 120, 122, 123 c.c.], con la reclusione fino a un anno ovvero con la multa da 206 euro a 1.032 euro.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: d'ufficio

Inquadramento

Il bene giuridico tutelato è stato variamente individuato in sede interpretativa: nell'interesse dello Stato all'osservanza della disciplina giuridica del matrimonio; nella libertà di autodeterminazione del nubendo (cui viene occultata l'esistenza dell'impedimento); nell'intento dell'ordinamento di garantire il carattere stabile e funzionale della società familiare fondata sul matrimonio (per una ricognizione dei diversi orientamenti, Dolcini-Gatta, 2679).

L’approvazione del decreto attuativo n. 6 del 19 gennaio 2017  della l. n. 76/2016 sulle unioni civili (legge c.d. Cirinnà), con cui si è introdotto l’art. 574-ter (“Costituzione  di un’unione civile agli effetti della legge penale”), a tenore del quale il termine “matrimonio”  si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, ha consentito di superare i problemi interpretativi che si erano posti all’indomani dell’approvazione della l. n. 76/2016, quanto alla possibilità di ritenere configurabile il reato con riguardo alle unioni civili di persone dello stesso sesso.

Soggetti

Si tratta di un reato comune; soggetto attivo può essere chiunque, salvo la persona coniugata (diversamente, si configurerebbe il reato di bigamia). Soggetto passivo

è il coniuge cui l'impedimento è stato fraudolentemente occultato, in quanto viene privato della posizione familiare acquistata.

Il delitto non può qualificarsi come plurisoggettivo: l'altro coniuge è infatti soggetto passivo, in quanto vittima dell'inganno (pertanto, nel caso in cui entrambi i coniugi commettano il delitto nei rispettivi confronti, occultando fraudolentemente all'altro l'impedimento, si configureranno due distinti reati, così Padovani, 3375).

Materialità

La condotta consiste nell'occultare, con mezzi fraudolenti, all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento non consistente in un precedente matrimonio. L'impedimento può riguardare uno dei due coniugi o entrambi: esso deve consistere in una causa di annullabilità del matrimonio, non di sua inesistenza giuridica (del tufo, 430)

In dottrina si è osservato come la conoscenza dell'impedimento da parte dell'altro coniuge, determinerà la non punibilità ex art. 49 della condotta del soggetto attivo (la qualificazione dell'occultamento dovrà considerarsi infatti come “putativa”, Dolcini-Gatta, 2679).

Per mezzi fraudolenti devono intendersi gli artifici e raggiri e qualsiasi comportamento fraudolento che sia idoneo ad occultare l'impedimento (Dolcini-Gatta, 2679). Deve comunque trattarsi di comportamenti commissivi, così da escludersi la rilevanza del mero silenzio (del tufo, 430).

Il successivo annullamento del matrimonio costituisce, a tenore della dottrina prevalente, una “condizione obiettiva di punibilità” (Antolisei, 505).

Elemento psicologico

Il delitto è doloso. Il dologenerico — deve essere qualificato dall'intenzione fraudolenta.

Quanto all'errore o ignoranza sull'impedimento, dottrina risalente ha osservato come, trattandosi di errore sul precetto penale (in quanto il richiamo alle leggi civili in materia di impedimenti al matrimonio sono integrativi del precetto), esso ex art. 5, non escluda la punibilità, salvo i casi di ignoranza inevitabile (Pisapia, 391, contra, di recente, del tufo, 431, secondo la quale esso configura un'ipotesi di errore rilevante ai sensi dell'art. 47, comma 3).

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il reato si consuma con la celebrazione del matrimonio avente effetti civili, costituente evento del reato (così Fiandaca-Musco, 333).

La punibilità del delitto è condizionata all'annullamento del matrimonio a causa dell'impedimento occultato. L'annullamento può essere pronunciato dal giudice civile (con sentenza passata in giudicato) o dal giudice ecclesiastico (se la sentenza è resa esecutiva in Italia) (Gatta, 2679).

Tentativo

L'annullamento del matrimonio costituisce una condizione obiettiva di punibilità. Tale qualificazione rende non configurabile il tentativo (la condotta infatti assume rilevanza ai fini della punibilità solo al verificarsi della condizione, che segna però il momento consumativo del reato).

Rapporti con altri reati

Il carattere fraudolento della condotta di cui all'art. 558, distingue la fattispecie dalla previsione di cui all'art. 139 c.c. (depenalizzata dalla l. n. 689/81).

Profili processuali

Il reato di induzione al matrimonio mediante inganno è procedibile d'ufficio e di competenza del Tribunale monocratico. Non è consentito né il fermo, né l'arresto, né la custodia cautelare, né altre misure cautelari personali.

Bibliografia

Del tufo, Delitti contro la famiglia, in Pulitanò, Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2014, 430 s.; Dipaola, Art. 558, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, XI, 2010; Dolce, voce Induzione al matrimonio mediante inganno, in Enc. dir., XXI; 1971, 317; Dolcini-Gatta, Art. 558, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, II, Artt. 314-592, Milano, 2015; Gatta, Unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto: i profili penalistici della legge Cirinnà, in penalecontemporaneo.it, 11 maggio 2016; Pisapia, Delitti contro la famiglia, Torino, 1953.

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