Codice Penale art. 573 - Sottrazione consensuale di minorenni.

Maria Teresa Trapasso

Sottrazione consensuale di minorenni.

[I]. Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la responsabilità genitoriale [316-320 c.c.] o al tutore [346 c.c.], ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore, è punito, a querela di questo (1) [120], con la reclusione fino a due anni (2).

[II]. La pena è diminuita [65], se il fatto è commesso per fine di matrimonio [522]; è aumentata [64], se è commesso per fine di libidine [523].

[III]. [Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544] (3).

(1) L'art. 93, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito alle parole: «potestà dei genitori» le parole: «responsabilità genitoriale». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica entra in vigore a partire dal 7 febbraio 2014.

(2) Dovrebbe intendersi «questi», riferendosi sia al tutore che al genitore.

(3) Per l'abrogazione degli artt. 525 e 544 v. sub tali articoli.

competenza: Trib. monocratico

arresto: non consentito

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: non consentita

altre misure cautelari personali: non consentite

procedibilità: a querela del genitore o del tutore

Inquadramento

È un delitto plurioffensivo, che lede sia il diritto di chi esercita la potestà genitoriale o l'autorità del tutore, sia il diritto del figlio a vivere secondo le indicazioni e le determinazioni del genitore (del Tufo, 462; Fiandaca-Musco, 392 che osservano come il bene tutelato debba individuarsi in maniera funzionale agli interessi dei figli minori).

In sede giurisprudenziale si è precisato come il bene giuridico tutelato concerna la potestà del genitore o del tutore fino al compimento della maggiore età e si radica nell'esigenza di sottoporre le decisioni del minore al vaglio di questi, onde evitare che una insufficiente maturità, connessa all'età, possa spingerlo ad adottare decisioni che potrebbero pregiudicare la sua vita futura (Cass. VI, n. 36439/2019).

Soggetti

Si tratta di un reato comune, la condotta può essere realizzata da chiunque. L'attribuzione ad entrambi i genitori (e non più solo al padre), della potestà genitoriale, operata dalla riforma del diritto di famiglia, ha consentito alla giurisprudenza di attribuire rilevanza penale alla condotta dei genitori nei loro reciproci confronti (salva esclusiva titolarità di un genitore della potestà genitoriale; del Tufo, 462)

Materialità

Sono previste due condotte: la sottrazione e la ritenzione del minore.

Per “sottrarre” si intendono sia le condotte che implicano lo spostamento del soggetto da un luogo ad un altro (Fiandaca-Musco, 392), sia la cessazione del rapporto del minore con l'esercente la potestà (del Tufo, 462)

Per “ritenere” deve intendersi la condotta di chi trattiene presso di sé il minore, che inizialmente si trovava legittimamente nella sua sfera di sorveglianza (del Tufo, 463).

Le condotte devono protrarsi per un tempo apprezzabile ed essere poste in essere con il consenso del minore ed il dissenso dell'esercente la potestà (genitore o tutore). Il dissenso dei genitori, quando non sia espresso, non può presumersi, ma deve formare oggetto di accertamento in concreto (con riferimento ad inequivoci elemento obiettivi, quali le particolari condizioni di ambiente, abitudini, consuetudini morali in cui il minore vive ed il modo in cui la vigilanza sullo stesso viene esercitata, oltre ad eventuali specifici comportamenti dei titolari della detta potestà genitoriale, incompatibili con una volontà consenziente, Cass. III, n. 1032/1996; si v. pure Corte cost., n. 957/1988, che ha attribuito importanza decisiva al minore. Sul tema, Zannotti, 225 s.).

Elemento psicologico

Il delitto è doloso; il dolo è generico ed ha ad oggetto la coscienza e volontà di sottrarre o trattenere il minore consenziente al di fuori della sfera di controllo di coloro che sono titolari della potestà genitoriale o tutoriale (Fiandaca-Musco, 393). L'errore sull'età, sul consenso del genitore o del minore, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 47 (Spena, 417; del Tufo, 464).

Consumazione e tentativo

Consumazione

Il delitto si consuma nel momento in cui viene a cessare il vincolo di vigilanza del minore nei confronti dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o tutoriale (Fiandaca-Musco, 393). Si tratta dunque di un reato permanente, la cui consumazione è legato alla durata dell'inaccessibilità del minore al genitore o al tutore, per un tempo congruo a determinare l'offesa agli interessi tutelati dalla norma (Spena, 418).

Tentativo

Il tentativo è ritenuto configurabile (Fiandaca-Musco, 394; richiama il caso in cui l'agente non riesca nell'intento di sottrarre il minore per l'intervento del genitore o tutore, Spena, 418).

Forme di manifestazione

Nel secondo comma dell'art. 573 sono previste due circostanze speciali (Spena, 418 ss):

un' aggravante se il fatto è commesso a scopo di libidine;

un'attenuante se il fatto è commesso per fine di matrimonio.

Benché il terzo comma richiami norme ormai abrogate (art. 525, “circostanze attenuanti in caso di restituzione della persona sottratta, senza commissione di atti di libidine”, abrogato dalla l. n. 66/1996; l'art. 544,causa speciale di estinzione del reato in caso di matrimonio contratto dall'agente con la persona offesa,” abrogato dalla l. n. 442/1981), esso non è stato espressamente espunto dall'ordinamento.

Concorso di reati

La giurisprudenza afferma il concorso tra il delitto di sequestro di persona e quello di cui all'art. 574 (Cass. V, n. 6220/2010), tutelando le rispettive fattispecie interessi diversi: il primo, la libertà fisica e di movimento del minore; il secondo, l'affidamento del minore, ovvero, nel caso di sottrazione ad opera di uno dei genitori, l'esercizio da parte dell'altro della potestà attribuitagli (Cass. I, 47544/2008; nello stesso senso, Cass. V, n. 38438/2001).

Casistica

La condotta tipica del reato di cui all'art. 573 consiste nella sottrazione del minore consenziente o nella ritenzione di esso contro il volere dell'esercente la potestà parentale, e cioè in una condotta incompatibile con tale potestà, e non meramente interferente con essa. Il reato non è dunque integrato qualora l'agente si sia limitato a dare ospitalità al minore, in luogo noto e accessibile al genitore, senza ostacolare in alcun modo l'esercizio delle facoltà e l'adempimento dei doveri che competono a costui (Cass. VI, n. 7292/2000).

In sede di legittimità si è ritenuto integrante il delitto, la condotta del maggiore d’età che offre preventivamente al minore un aiuto a sottrarsi alla sfera di vigilanza del tutore, attraverso la promessa del sostegno logistico ed affettivo, nonché di mantenimento (Cass. VI, n. 6058/ 2014; Cass. VI, n. 36439/2019).

Profili processuali

Il reato è punibile a querela del genitore, del tutore, del curatore; la competenza è del Tribunale monocratico; l'arresto, il fermo, la custodia cautelare in carcere, le altre misure cautelari, non sono consentite.

La riforma del diritto di famiglia riconosce il potere di presentare querela a ciascun genitore, così che il dissenso di una dei genitori non impedisce la procedibilità. Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico, l'accertamento della coscienza e volontà dell'agente di ledere i diritti inerenti al potere di sorveglianza dei genitori, non possono presumersi in re ipsa, ma vano accertate dal giudice tenendo conto delle condizioni ambientali e dell'ampiezza della sfera di libertà consentita al minore e del modo di svolgere la sorveglianza. Il giudice deve cioè accertare se al minore sia stata consentita tale libertà di spostamenti e di movimenti, da far ritenere che i genitori abbiano omesso di controllare convenientemente e che l'agente non abbia quindi agito con la coscienza di sottrarlo a tale sfera di vigilanza, ma per altri fini, giuridicamente irrilevanti (Cass. VI, n. 10834/1976).

Bibliografia

Del Tufo, Delitti contro la famiglia, in Pulitanò, Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona, Torino, 2014, 461; Dipaola, Art. 573, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010; Fiorella, Aspetti problematici della sottrazione consensuali di minorenni, in Cass. pen. mass. ann., 1977, 619 ss.; Dolcini-Gatta, Art. 573, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, II, Milano, 2015; Larizza, voce Sottrazione di minore o d'incapace, in Dig. d. pen., Torino, XIII, 521; Manna, voce Sottrazione di minorenni e persone incapaci, in Enc. giur. Treccani, 1993, XXX; Spena, Reati contro la famiglia, in Trattato di diritto penale, diretto da Grosso, Padovani, Pagliaro, Parte speciale, XIII, Milano, 2012; Zannotti, I reati contro la famiglia, in Fiorella (a cura di), Questioni fondamentali della parte speciale del diritto penale, Torino, 2013, 225 ss.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario