Codice Penale art. 583 quater - Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive 1 2 3 4 .
Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive1 234. [I]. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena e', rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni5.
[II]. Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.6 [III]. Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma7. [IV]. Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione di manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri o degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse8.
competenza: Trib. monocratico (1° comma, 1a ipotesi; 2°comma); Trib. collegiale (nel caso di lesioni gravissime) arresto: facoltativo; obbligatorio (2° , 3° comma) fermo: non consentito (1° comma, 1a ipotesi; 2° comma, 1a ipotesi); consentito (1° comma, 2a e 3a ipotesi; 2° comma, 2a ipotesi) custodia cautelare in carcere: consentita altre misure cautelari personali: consentite procedibilità: d’ufficio [1] Le parole «gravi o gravissime» sono state soppresse dall'art. 16, comma 1, lett. a), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif., in l. 26 maggio 2023, n. 56. [2] Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 7 , comma 1, d.l. 8 febbraio 2007, n. 8, conv., con modif., in l. 4 aprile 2007, n. 41. [3] Le parole «, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali» sono state aggiunte dall'art. 4, comma 2, l. 14 agosto 2020, n. 113, con entrata in vigore il 24 settembre 2020. [4] Rubrica, da ultimo, sostituita dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 3, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in l. 24 aprile 2026, n. 54. Il testo della rubrica era il seguente «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali». Precedentemente la rubrica era stata sostituita dall'art. 15, comma 1, lett. a), d.l. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif. in l. 8 agosto 2025, n. 119. Il testo precedente, come sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. c), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80 era il seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali». [5] Comma sostituito dall'art. 20, comma 1, lett. a), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80. Il testo precedente alla sostituzione era il seguente: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni ». [6] Comma da ultimo modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 1, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in l. 24 aprile 2026, n. 54 che ha sostituito le parole «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a» alle parole «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al». Precedentemente il comma era stato modificato dall'art. 1, comma 01, d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv. con modif. in l. 18 novembre 2024, n. 171, che ha inserito, in sede di conversione, le parole «e servizi di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione vigente.»; il presente comma era stato sostituito dall'art. 16, comma 1, lett. b), d.l. 30 marzo 2023, n. 34, conv. con modif., in l. 26 maggio 2023, n. 56. Il testo del comma, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, l. 14 agosto 2020, n. 113, era il seguente: « Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività.». Il comma è stato, da ultimo modificato dall'art. 20, comma 1, lett. b), d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80, che ha aggiunto, in fine , le seguenti parole: «, secondo periodo». [7] Comma inserito dall'art. 11, comma 1, lett. b), n. 2, d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, conv., con modif., in l. 24 aprile 2026, n. 54. Il testo inserito dal d.l. n. 23/2026, prima della conversione, era il seguente: « Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma». [8] Comma aggiunto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.l. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif. in l. 8 agosto 2025, n. 119 che, in sede di conversione, ha sostituito le parole «di manifestazioni» e le parole «degli arbitri o degli altri soggetti» rispettivamente alle parole «delle manifestazioni» e alle parole «degli arbitri e degli altri soggetti». InquadramentoLa fattispecie è stata inserita dall'art. 7, d.l. n. 8/2007 (conv. con modifiche nella l. n. 41/2007), all'interno di un provvedimento normativo concernente la prevenzione e la repressione della “violenza negli stadi”. Il bene giuridico tutelato è stato individuato, sia nell'incolumità fisica del pubblico ufficiale nell'espletamento del servizio in occasione delle manifestazioni sportive (Dolcini-Gatta, 3013), sia nell'interesse dello Stato allo svolgimento delle attività di ordine pubblico (D'Andria, 264; Carcano, 774). La frequenza delle aggressioni ai danni degli operatori sanitari nell’esercizio delle loro funzioni, ha indotto il legislatore ad introdurre un nuovo comma nella previsione in commento, volto ad assegnare autonoma rilevanza a tali condotte lesive (l. n. 113/2020). La disposizione estende le stesse pene previste dalla fattispecie di cui all’art. 583-quater per i pubblici ufficiali (da ora costituente il comma 1) ai casi di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell’esercizio o a causa di tali attività. Per effetto del d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv. con modif. in l. 18 novembre 2024, n. 171, tale più intensa tutela è stata estesa a coloro che svolgono servizi di sicurezza complementare presso le strutture sanitarie o socio-sanitarie. Successivamente il d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80 ha nuovamente modificato l’articolo in commento, estendendone la portata e inasprendone il trattamento sanzionatorio nei termini di seguito precisati. Pochi giorni dopo la conversione del c.d. Decreto Sicurezza, con un nuovo decreto legge (d.l. 30 giugno 2025, n. 96), il Governo è tornato a modificare la disposizione in commento, estendendola ulteriormente sul piano soggettivo. Da ultimo, il d.l. 24 febbraio 2026, n. 23, all’art. 11, ha inizialmente esteso la più intensa tutela accordata dall’art. 583-quater alle persone offese che abbiano subito lesioni volontarie nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio di dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola nonché di personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario. In sede di conversione del decreto, avvenuta con l. 24 aprile 2026, n. 54, il legislatore ne ha modificato il testo, annoverando tra le categorie di persone offese tutelate ai sensi del comma 2 dell’art. 583-quater anche il personale educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, oltre al personale docente e ai dirigenti scolastici. Inoltre è stato ampliato l’ambito applicativo del nuovo comma 3, che, nella versione successiva alla conversione del d.l. sicurezza 2026, non riguarda più soltanto il personale del servizio di trasporto ferroviario bensì quello del servizio di trasporto pubblico generalmente inteso. Non rilevano più inoltre le sole condotte realizzate a bordo dei mezzi di trasporto ma anche i fatti realizzati nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio. SoggettiSi tratta di un reato comune. Soggetto passivo nei casi di cui al primo comma è il pubblico ufficiale (originariamente in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, con estensione della previsione anche al personale addetto agli impianti sportivi, ex art. 2, l. n. 217/2010), dopo la novella del 2025, nella sua veste di ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. Con riferimento al secondo comma, soggetti passivi sono gli esercenti la professione sanitaria o socio–sanitaria (individuati dalla legge 11 gennaio 2018, n.3, agli artt. 4 e da 6-9, i primi, e all'art. 5, i secondi) e da coloro che svolgono attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni nonché servizi di sicurezza complementare presso le strutture sanitarie o socio-sanitarie. Per le categorie di soggetti in questione è necessario che l'aggressione sia stata realizzata nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. MaterialitàLa condotta consiste nel cagionare delle lesioni personali ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza (prima della riscrittura avvenuta nel 2025, al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive), con riferimento al primo comma; agli esercenti le professioni sanitarie (ed agli altri soggetti elencati nella disposizione), nell’esercizio o a causa delle funzioni, relativamente al comma 2 e al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, ai sensi del nuovo comma 3. A tali fattispecie si aggiungono quelle disciplinate dall’attuale comma 4 (già comma 3), introdotto con il su menzionato d.l. 30 giugno 2025, n. 96, che ha esteso le previsioni di cui al comma 1 ai fatti di lesioni commessi in occasione delle manifestazioni sportive, ai danni degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse. Attraverso la novella, la disposizione torna dunque a interessare le manifestazioni sportive ma, essendo stato generalizzato con il d.l. n. 48/2025, l’ambito operativo del comma 1, relativamente ad ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, la ratio della norma è di offrire una maggior tutela ai soggetti istituzionalmente deputati ad assicurare la regolarità tecnica delle competizioni sportive, in primis gli arbitri, in quanto possibili bersagli della parte violenta delle tifoserie. Nella sua formulazione antecedente alla novella del 2025, la fattispecie trova applicazione solo in caso di lesioni gravi o gravissime (in presenza di lesioni lievi o lievissime trovava applicazione l’art. 582). Il d.l. n. 48/2025 ha tuttavia riscritto il comma 1, che oggi non fa più riferimento alle lesioni, gravi o gravissime, cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, bensì alle lesioni, tout court, cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni. Sono dunque incluse le lesioni lievi, punite in siffatte ipotesi con la reclusione da due a cinque anni, laddove, in caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Muta dunque radicalmente la previsione del comma 1, da considerarsi irretroattiva nella nuova formulazione. La modifica intervenuta ha richiesto un raccordo nel testo del comma 2, rimasto invece invariato nei contenuti, in quanto le pene in origine previste dal comma 1 e richiamate dal comma 2 in caso di lesioni gravi o gravissime sono oggi disciplinate nel secondo periodo, che viene pertanto espressamente richiamato. Le pene di cui al comma 1 sono oggi richiamate anche dal nuovo comma 3, introdotto con il decreto sicurezza n. 23/2026. Il comma 2 prende in considerazione le lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività. Anche in questi casi, se le lesioni sono lievi, si applica la reclusione da due a cinque anni. Il d.l. n. 23/2026, come anticipato, ha affiancato ad esse le persone offese che abbiano subito lesioni personali nell’esercizio o a causa della propria funzione di dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, con estensione della fattispecie, in sede di conversione del decreto, al personale educativo, amministrativo e ausiliario. È controverso in dottrina se la disposizione costituisca una figura autonoma di reato ovvero una circostanza, con conseguente applicabilità dell'art. 69 (con effetti di ridimensionamento consistente della pena, entro i limiti edittali di cui all'art. 582, in presenza di un'attenuante; si v. Dolcini-Gatta, 3013). La tesi della natura circostanziale viene argomentata principalmente sulla base del rapporto della previsione di cui all'art. 583 quater con l'art. 583, di cui la prima costituisce una fattispecie speciale, e da cui essa mutuerebbe la medesima qualificazione di circostanza (amplius, Dolcini-Gatta, 3013 ss). Sul punto si è di recente espressa la Corte di Cassazione (Cass. V, n. 3117/2024), affermando che la previsione di cui all’art. 583 quater, comma 1, c.p. “configura una fattispecie autonoma di reato e non una circostanza aggravante ad effetto speciale relativa al delitto di lesioni personali di cui all’art. 582 c.p.”, evidenziando che si tratta di una condotta collocata in una disposizione autonoma, secondo l’intenzione del legislatore di sottrarre il più severo regime sanzionatorio al bilanciamento delle circostanze ex art. 69 c.p., come emerge altresì dalla relazione illustrativa. Anche con riferimento alla previsione di cui al secondo comma, si ritiene debba trattarsi di una fattispecie autonoma, come si deduce a contrario dalla previsione di un'autonoma aggravante – l' art. 61, comma 1, numero 11-octies c.p. - che riproduce sostanzialmente il contenuto della disposizione in commento (introdotta contestualmente alla nuova fattispecie). In tal senso si è altresì espressa, pur incidentalmente, la giurisprudenza di legittimità (Cass., V, n. 3117/2024 seguita da Cass., V, n. 39438/2025). In sede di conversione, con l. n. 54/2026, del d.l. n. 23/2026, il legislatore ha tuttavia raccordato il testo dell’art. 582, comma 2, con le modifiche apportate all’art. 583-quater, le cui fattispecie sono state espressamente ricondotte a fattispecie aggravate del delitto di lesioni personali volontarie. Illecito amministrativo . La tutela della sicurezza nei confronti degli esercenti la professione sanitaria è arricchita della previsione di un illecito amministrativo (art. 9, l. n. 113/2020) - che trova applicazione sussidiaria rispetto alla fattispecie penale di cui all'art. 583-quater, comma 2, c.p.– a tenore della quale. "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso funzionali allo svolgimento di dette professioni presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 5.000". Elemento psicologicoIl delitto è doloso, ed ad oggetto la rappresentazione e volontà di cagionare delle lesioni personali ad un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, nei casi sub comma 1, ovvero nei casi di cui al comma 2, ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, o infine a dirigenti scolastici e personale docente, didattico, amministrativo e ausiliario della scuola. Del pari, la rappresentazione e la volontà del soggetto agente devono includere la qualifica personale della persona offesa nei casi di cui ai commi 3 (personale di controllo del servizio di trasporto pubblico) e 4 (arbitri o altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse). Consumazione e tentativoSi v. sub art. 583 Profili processualiAlla luce dell’intervento del legislatore, con la su richiamata l. n. 54/2026, sul testo dell’art. 582, comma 2, deve ritenersi che per le sole fattispecie aggravate di cui ai commi 2, primo periodo, e 3 si possa procedere d’ufficio, occorrendo nei casi di lesioni lievi di cui ai commi 1 e 4 la querela della persona offesa. La competenza è del Tribunale monocratico nell'ipotesi delle lesioni gravi; del Tribunale collegiale per l'ipotesi delle lesioni gravissime. L'arresto è facoltativo; sono consentiti sia il fermo, che la custodia cautelare in carcere, che le altre misure cautelari. BibliografiaCarcano, Manuale di diritto penale, p.s., Milano, 2010; D'Andria, Art. 583 quater, in Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010; Dolcini-Gatta, Art. 583 quater, in Codice penale commentato, a cura di Dolcini, Gatta, II, Artt. 314-592, Milano, 2015; Pisa, Il nuovo reato di lesioni a pubblico ufficiale in occasione di manifestazione sportive, in Dir. pen. e proc., 2007, 713. |