Codice Penale art. 609 octies - Violenza sessuale di gruppo 1 .Violenza sessuale di gruppo 1. [I]. La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis. [II]. Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a quattordici anni2. [III]. Si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter 3. [IV]. La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112 [734-bis].
competenza: Trib. collegiale arresto: obbligatorio fermo: consentito custodia cautelare in carcere: consentita, ma v. art. 275, comma 3, c.p.p. altre misure cautelari personali: consentite; v. art. 282-bis, sesto comma, e 384-bis c.p.p. procedibilità: d'ufficio [1] Articolo inserito dall'art. 9 l. 15 febbraio 1996, n. 66. V. art. 16 l. n. 66, cit. [2] Comma modificato dall'art. 13, comma 5, lettera a), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 19 agosto 2019, che ha sostituito le parole «da otto a quattordici anni» alle parole «da sei a dodici anni» [3] Comma modificato dall'art. 13, comma 5, lettera b), l. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore dal 19 agosto 2019, che ha sostituito le parole «Si applicano le» alle parole «La pena è aumentata se concorre taluna delle». Per un'ulteriore ipotesi di aumento di pena, v. art. 36 l. 5 febbraio 1992, n. 104. InquadramentoLa disciplina sanzionatoria della violenza sessuale è completata dalla previsione di un titolo autonomo di reato costituito dalla violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies). Si tratta di una fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario che ricorre quando agli atti di violenza sessuale (art. 609- bis) partecipano più persone riunite. La ragione di una previsione sanzionatoria autonoma risiede negli effetti devastanti che la violenza sessuale di gruppo produce nei confronti della vittima del reato. È previsto un aggravamento della pena, se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter, ed un'attenuazione del carico sanzionatorio, quando l'opera prestata dal partecipante abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato oppure per il concorrente (cd.“sottoposto”, “minore” od “infermo psichico”) determinato alla commissione del reato dall'opera coercitiva o persuasiva di altro concorrente (cd. “predominante”). L'art. 13, comma 5, della l. 19 luglio 2019, n, 69 ha modificato l'art. 609-octies c.p., relativo alla violenza sessuale di gruppo, inasprendone la pena: alla reclusione da 6 a 12 anni è stata sostituita la reclusione da 8 a 14 anni. Inoltre, intervenendo sul terzo comma, è stato logicamente parificato il trattamento sanzionatorio per il reato di violenza sessuale di gruppo con gli altri reati di violenza sessuale, stabilendosi che «si applicano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter» e, quindi, le pene come rimodulate, in aumento, nella novellata fattispecieex art. 609-ter c.p., mentre, in precedenza era previsto un mero aumento di pena (quindi solo fino a un terzo) se concorreva taluna delle circostanze aggravanti previste dal previgente articolo 609-ter c.p. SoggettiSoggetto attivo Il delitto di violenza sessuale gruppo è un reato comune a concorso necessario, potendo essere commesso da chiunque e richiedendo la partecipazione di almeno due persone. Se, da un lato, il concetto di “gruppo” sembrerebbe evocare la partecipazione di un numero di persone pari o superiore a tre (Romano, 302), dall'altro, la definizione normativa, secondo la quale “la violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis”, richiamando espressamente la partecipazione di più persone riunite, richiede la simultanea presenza di non meno di due persone (Cass. III, n. 3348/2003) nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza sessuale (per la nozione delle “più persone riunite”, v. Cass. S.U., n. 21837/2012). Soggetto passivo V. sub art. 609-bis Materialità
Condotta L'elemento materiale che caratterizza la violenza sessuale di gruppo è tipizzato attraverso il richiamo alla partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis. Il reato di violenza sessuale di gruppo ex art. 609-octies, oltre agli elementi materiali di cui all'art. 609-bis (v. sub art. 609-bis), richiede la pluralità degli agenti che rappresenta un elemento costitutivo del fatto tipico ma non esaurisce la connotazione del modello legale di reato, il quale postula, oltre alla pluralità dei soggetti agenti, che agli atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis partecipino più persone riunite (Cass. III, n. 36036/2012). Tuttavia, quanto alla partecipazione punibile e quindi alla configurazione stessa del reato di violenza sessuale di gruppo, non è affatto richiesto che tutte “le persone riunite” compiano atti di violenza sessuale ma è necessaria l'effettiva presenza di esse nel luogo e nel momento di consumazione del reato, posto che occorre tenere conto della forza di intimidazione che la presenza delle più persone riunite esercita sulla vittima dell'abuso sessuale e che costituisce la ratio dell'incriminazione, distinguendo la violenza sessuale di gruppo dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, avendo il legislatore voluto rafforzare la tutela del bene protetto dall'incriminazione di cui all'art. 609-bis attraverso la previsione di una autonoma e più grave fattispecie incriminatrice (l'art. 609-octies) che tenesse pienamente conto del maggior disvalore penale del fatto derivante dall'apporto causale fornito nell'esecuzione del reato dalla presenza dei concorrenti nel locus commissi delicti produttiva di un'accentuata carica intimidatoria esercitata sulla vittima. Ciò se induce a ritenere che è sufficiente e necessario che almeno due persone siano presenti sul luogo ove la vittima è abusata ed al momento in cui gli atti di violenza sessuale sono compiuti da uno di loro, traendo costui forza dalla presenza degli altri, non è tuttavia richiesto, per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, che tutti i componenti del gruppo compiano gli atti di violenza o che assistano ad essi, bastando che abbiano apportato un contributo causale all'esecuzione del delitto e siano presenti nel luogo della violenza al momento dell'esecuzione del reato, potendo durante l'iter criminis intervenire in qualsiasi momento (Cass. III, n. 16037/2018). Tale conclusione è avvalorata da un'interpretazione sistematica della fattispecie incriminatrice dato che il quarto comma dell'art. 609-octies prevede una circostanza attenuante per il partecipe la cui opera abbia avuto una minima importanza nella fase preparatoria o esecutiva del reato sicché — posto che sarebbe inconcepibile ravvisare il contributo di minima importanza nell'ipotesi di partecipazione diretta del correo agli atti di violenza sessuale (Cass. III, n. 31842/2014) — si deve necessariamente ritenere che il fatto tipico è integrato anche in assenza del diretto compimento di atti sessuali da parte di uno dei concorrenti. Ciò significa che la partecipazione penalmente rilevante ex art. 609-octies, prescindendo dalla partecipazione diretta all'atto di violenza sessuale, è compatibile con qualsiasi altra forma di partecipazione criminosa a condizione che sussista il requisito delle persone riunite che è integrato tutte le volte in cui nel momento e nel luogo della commissione della violenza siano presenti almeno due persone (Cass. III, n. 8775/2010), la cui contemporanea presenza è assicurata anche da colui che non assista o non compia materialmente gli atti di violenza sessuale allorquando possa agevolmente intervenire in qualsiasi momento della fase esecutiva del delitto o si limiti a presidiare il luogo di esecuzione del crimine, essendo sufficiente che dal compartecipe sia comunque fornito un contributo causale alla commissione del reato, anche nel senso del rafforzamento della volontà criminosa dell'autore dei comportamenti tipici di cui all'art. 609-bis (Cass. III, n.11560/2010). Perciò risponde del reato di violenza sessuale di gruppo chi, pur non avendo compiuto atti di minaccia o di violenza, dia un contributo causale alla commissione del fatto, anche solo partecipando ad un segmento dell'azione delittuosa. (Cass. III, n. 32928/2013) Peraltro, l'art. 609-octies, nell'individuazione della condotta punibile, si riferisce espressamente a tutti gli “atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p.” e quindi anche alle ipotesi previste nel secondo comma di detta norma (Cass. III, n. 11560/2010). Siccome è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, l'accordo preventivo dei partecipanti non è necessario, essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo, la consapevole adesione, anche estemporanea, all'altrui progetto criminoso (Cass. III, n. 29406/2019). Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo l'espressione "più persone" contenuta nell'art.609-octies comprende anche l'ipotesi che gli autori del fatto siano due (Cass. III, n. 52629/2017). Elemento psicologicoIl dolo del delitto di violenza sessuale di gruppo è generico (Cass. III, n. 4913/2014) e consiste nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente. Consumazione e tentativoV. sub art. 609-bis Per la decorrenza del termine di prescrizione per reati commessi dopo il 3 agosto 2017 nei confronti di minore, cfr. artt. 158 e 609-bis. Per il tempo necessario a prescrivere, in relazione ai reati di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609- octies, cfr. art. 157, comma 6, c.p. come novellato dall'art. 4, comma 1, lettera a) della l. 1° ottobre 2012, n. 172. Quanto alle disposizioni processuali introdotte dalla l. n. 69/2019 , cfr. art. 609-bis. Forme di manifestazioneCircostanze V. subart. 609-ter. L'attenuante relativa alla ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis è incompatibile con il modello legale di reato ex art. 609-octies non potendo essere estesa a quest'ultima fattispecie incriminatrice sia perché specificamente riferita soltanto alla violenza sessuale individuale, sia perché logicamente inconciliabile con la maggiore gravità di una violenza sessuale commessa in gruppo (Cass. III, n. 4913/2014). La circostanza attenuante del contributo di minima importanza di cui all'art. 609-octies, comma, può essere riconosciuta solo quando l'apporto del concorrente, tanto nella fase preparatoria quanto anche in quella esecutiva, sia stato di minima, lievissima e marginale efficacia eziologica, e, quindi, del tutto trascurabile nell'economia generale della condotta criminosa (Cass. IV, n. 10649/2024). Su queste basi, in un caso in cui il correo, alla guida di un'autovettura, aveva condotto la vittima in luogo isolato, l'aveva rassicurata durante il tragitto e poi, postosi accanto ai due ragazzi che l'avevano costretta a subire atti sessuali, ne aveva determinato una maggiore intimidazione neutralizzando ogni possibile forma di reazione, l'attenuante è stata esclusa sul rilievo che non è sufficiente, per la sua configurabilità, la minore efficienza causale del correo rispetto a quella degli altri, ma è necessaria la "minima" efficienza causale dell'attività compiuta (Cass. III, n. 38616/2017). In conformità ai suddetti principi, è stata ritenuta corretta la decisione che aveva negato l'applicazione dell'attenuante nei confronti di taluni componenti di un gruppo che avevano fornito un contributo partecipativo alla sola fase preparatoria del reato, accerchiando la vittima unitamente ad altri, che l'avevano palpeggiata nelle parti intime (Cass. IV, n. 10649/2024). È espressamente prevista una diminuente (la pena è diminuita) per chi sia stato determinato a commettere il reato di violenza sessuale quando concorrono le condizioni stabilite dall'art. 112, commi 1 e 3, nn. 3 e 4. La circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma 1, n. 2 è configurabile anche per il delitto di violenza sessuale di gruppo, non sussistendo alcuna incompatibilità tra la natura di reato a concorso necessario e la maggiore gravità della condotta di chi ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato ovvero ha diretto l'attività dei compartecipi (Cass. III, n. 14956/2011). A questo proposito, è stato precisato che la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, è applicabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, violenza sessuale di gruppo, per la quale è richiesto il numero minimo di due partecipanti) perchè in questi ultimi è essenziale la contestualità nella fase esecutiva del comportamento illecito plurisoggettivo, mentre un numero di agenti maggiore di quello minimo richiesto dalla norma ben può costituire un "quid pluris" apprezzabile quale fattore circostanziale che manifesta un carattere di più intensa pericolosità e idoneo a determinare maggior allarme sociale (Cass. III, n. 6714/2018). Concorso di persone La commissione di atti di violenza sessuale di gruppo si distingue dal concorso di persone nel reato di violenza sessuale, perché non è sufficiente, ai fini della sua configurabilità, l'accordo della volontà dei compartecipi, ma è necessaria la simultanea, effettiva presenza dei correi nel luogo e nel momento della consumazione del reato, in un rapporto causale inequivocabile. (Cass. I, n. 12004/2023; in dottrina v. Romano, 303). Ove il concorrente sia presente sul luogo del delitto è integrato il reato di violenza sessuale di gruppo; cosicché vi è spazio per la configurabilità del concorso di persone nel reato di violenza sessuale solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa (Cass. III, n. 26369/2011). Pertanto, il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso e neppure sia presente nel momento e nel luogo della commissione della violenza (Cass. III, n. 42111/2007). Ne consegue che il concorso di persone nel reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis c.p. è configurabile solo nella forma del concorso morale con l'autore materiale della condotta criminosa, ove il concorrente non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi, invece, nel caso di un contributo materiale il delitto di violenza sessuale di gruppo (Cass. III, n. 49723/2019). Concorso di reatiQuando la privazione della libertà di movimento della vittima si protrae oltre il tempo strettamente necessario al compimento degli atti di violenza sessuale, il delitto di sequestro di persona concorre con quello di violenza sessuale di gruppo (Cass. III, n. 967/2014). Se commesso in un unico contesto temporale, il delitto di violenza sessuale di gruppo non concorre formalmente con l'omicidio, ma resta in esso assorbito, confluendo nella figura del reato complesso in senso stretto di cui all'art. 84, comma 1, punibile con la pena dell'ergastolo (Cass. I, n. 6775/2005). Allorquando gli atti sessuali non sono posti in essere in unico contesto temporale, ma intercorre un apprezzabile lasso di tempo fra i vari episodi criminosi, ciascuno dei quali sia caratterizzato dalla ripresa dell'azione violenta in danno della vittima, viene in tal modo a configurarsi una cesura tra i singoli fatti, ognuno dei quali costituisce reato, con conseguente ravvisabilità di una pluralità di reati di violenza sessuale di gruppo cementati dal vincolo della continuazione (Cass. III, n. 44424/2011). Siccome mediante l'incriminazione della violenza sessuale di gruppo si tutelano beni altamente personali e dovendosi evitare che, agendo in gruppo, le ulteriori violenze sessuali in danno della vittima restino sprovviste di adeguata risposta sanzionatoria, è necessario porre particolare rigore all'elemento temporale, cosicché se la vittima è posta nelle condizioni di percepire che subisce una nuova violenza, potrà applicarsi più volte la norma sulla violenza sessuale di gruppo, pur necessitando prudenza nel discernere, di volta in volta, le singole situazioni (Romano, 306). CasisticaRisponde del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609-octies il genitore che, pur non partecipando alla commissione di atti sessuali sul figlio minore, sia presente sul luogo del fatto ed agevoli concretamente l'abuso sessuale posto in essere da parte del correo in quanto il meno grave reato di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis, materialmente commesso da altri, è configurabile, a titolo di concorso morale, solo quando il genitore sia assente dal luogo del fatto e, pur consapevole dell'abuso ai danni del figlio minore, tenga una condotta meramente passiva in violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale (Cass. III, n. 23272/2015). E’ stato ritenuto che configura il delitto di violenza sessuale di gruppo la condotta di due soggetti che, nell'ambito di una pluralità di azioni finalizzate alla sopraffazione ed all'umiliazione della vittima, già indotta in precedenza in stato di completa soggezione mediante atti vessatori, la costringano con minaccia a compiere su di sé atti sessuali (Cass. III, n.40366/2015). Diritto penitenziarioV. sub art. 609-bis. Profili processualiLa violenza sessuale di gruppo, ex art. 609-octies, è procedibile d'ufficio. La competenza appartiene al tribunale in composizione collegiale ovvero alla Corte di assise se i fatti di cui all'art. 609-octies sono commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci, essendo in tali casi prevista, nel massimo, la pena della reclusione di ventotto anni. Nondimeno, come per i reati di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., la competenza per materia a giudicare del delitto, nel caso in cui risulti aggravato a norma dell'art. 609-ter, ultimo comma, c.p. e sia stato commesso in danno di un minore che non ha compiuto gli anni dieci, appartiene al tribunale in composizione collegiale per i fatti commessi antecedentemente all'entrata in vigore dell'aumento sanzionatorio disposto dall'art. 13, comma 5, lett. a), l. 19 luglio 2019, n. 69, vigente dal 9 agosto 2019, dovendosi attribuire a tale disposizione, che pur ha comportato, per i fatti successivi, l'effetto processuale dello spostamento della competenza alla Corte d'assiste, valore essenzialmente sostanziale e non di disposizione processuale (Cass. III, n. 42465/2024). Per il reato di violenza sessuale di gruppo: a ) è possibile disporre intercettazioni; b ) l'arresto in flagranza è obbligatorio; è consentito il fermo; c ) è consentita l'applicazione della custodia in carcere e delle altre misure cautelari personali. L'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede, per coloro che risultano attinti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di violenza sessuale di gruppo, due presunzioni (entrambe relative) di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (in tal caso, vengono vinte entrambe le presunzioni) o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure (in tal caso, è vinta soltanto la seconda presunzione, con la conseguenza che possono essere applicate anche misure cautelari diverse dalla custodia in carcere). Quanto all'improcedibilità dell'azione penale per il reato di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) nel caso di mancata definizione del giudizio d'appello o del giudizio di cassazione nei termini di cui all'art. 2 della l. n. 134/2021, cfr. art. 609-bis c.p., par. 11 Profili processuali - 11.1. Gli istituti, lettera g), cui si rinvia. Quanto alle disposizioni processuali introdotte dalla l. n. 69/2019, dalla l. n. 122/2023, dalla l. n. 168/2023 e dal d. l. n. 48/2025, conv. con modif., dalla l. n. 80 /2025, cfr. art. 609-bis. BibliografiaB. Romano, Reati contro la persona, III. Reati contro la libertà individuale, Milano, 2015. |