Codice Penale art. 655 - Radunata sediziosa 1

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Radunata sediziosa 1

[I]. Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

[II]. Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi . 

[III]. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata 2.

 

[1] Cfr. Corte cost. 27 febbraio 1973, n. 15, sub art. 654.

[2] Cfr. pure artt. 20-24 t.u.l.p.s.

Inquadramento

La contravvenzione prevista dall'art. 655 mira a tutelare l'ordine pubblico, cioè la pace e la tranquillità pubblica che potrebbero essere minacciate da una radunata sediziosa.

Soggetti

Soggetto attivo

Il reato di cui all'art. 655 configura, secondo la dottrina, un'ipotesi di reato plurisoggettivo a partecipazione necessaria, essendo, ai fini della sua integrazione, che alla radunata sediziosa partecipino 10 o più persone (Bettiol).

Elemento materiale

L'elemento materiale del reato consiste nel fare parte di una radunata sediziosa composta da dieci o più persone.

La radunata è stata definita, dalla dottrina, come quella riunione di un numero notevole di persone nello stesso luogo, preordinata o improvvisa e spontanea, con o senza promotori ed organizzatori, che si propone il raggiungimento di uno scopo prestabilito (Antolisei, 726); in questa caratteristica sta la distinzione della radunata dall'assembramento, che costituisce una riunione dovuta a motivi occasionali ed improvvisi che non sia strumentale ad un fine da realizzare (Panagia).

Per l'integrazione del reato alla radunata sediziosa devono partecipare dieci o più persone. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, non va preso in considerazione il numero di persone particolarmente attive e come protagoniste della radunata, ma, invece, quello complessivo dei partecipanti alla riunione, comprensivo anche di quelli che non sono stati identificati dalla polizia (Cass. VI, n. 4023/1973); nell'occasione la Cassazione ha avuto modo di precisare che anche un casuale assembramento può assurgere a radunata sediziosa, ove le persone riunite agiscano unanimemente e si dimostrino animate da concordanti intenzioni.

Sul carattere sedizioso che deve assumere la riunione, per essere punibile ai sensi della norma in esame è intervenuta la Corte costituzionale che, nel ritenere non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 655, sollevate in riferimento agli artt. 17, 21 e 25 comma 2 Cost., ha precisato che l'oggettiva sediziosità di una condotta va di volta in volta accertata, in relazione a circostanze di tempo, di modo e di luogo, tenendo soprattutto conto del suo specifico contenuto; ha ancora precisato la Corte costituzionale che il termine «sedizioso», non definito dal legislatore, secondo il suo tradizionale e generale significato, si riferisce ad un atteggiamento di ribellione, ostilità, eccitazione al sovvertimento delle pubbliche istituzioni, tale che la riunione possa diventare pericolosa per l'ordine pubblico (C. cost. n. 15/1973; C. cost. n. 30/1982; C. cost. n. 57/1984).

A tale definizione si è rifatta anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione ritenendo sussistere gli stremi dell'adunanza sedizione, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 655, in comportamenti che costituiscano, di per sé, reati specifici, ovvero in comportamenti privi di autonoma rilevanza penale, quando gli stessi si inquadrino in un contesto che li faccia apparire non come fini a se stessi, ma come manifestazione di ribellione o di ostilità a chi in quel momento rappresenta l'autorità e la forza della legge, con un conseguente pericolo di turbamento dell'ordine pubblico (Cass. I, n. 12229/1994).

La giurisprudenza ha ancora considerato estraneo alla struttura del reato in esame il fine di sovvertire le autorità o le istituzioni dello stato, in quanto per l'integrazione dello stesso è sufficiente il comportamento di una folla riunita che esprima ribellione, sfida ed insofferenza verso i pubblici poteri o verso gli organi dello Stato cui è demandato il compito di esercitarli così determinando turbamento alla pacifica convivenza ed alla pubblica tranquillità (Cass. VI, n. 9467/1975). E non occorre che il pericolo per l'ordine pubblico sia sorto in concreto, essendo sufficiente, ai fini dell'integrazione del reato, anche la sola possibilità di pericolo.

Elemento psicologico

Secondo parte della dottrina il reato di cui all'art. 655 avrebbe natura esclusivamente dolosa (Antolisei, 742), in considerazione della formulazione dell'incriminazione che richiede la volontarietà ed intenzionalità della partecipazione alla radunata sediziosa.

La giurisprudenza ha, invece, ritenuto che per la configurabilità del reato sia sufficiente anche la colpa.

Esimente

L’art. 655, comma 3, prevede un’esimente di carattere soggettivo per chi, prima dell’ingiunzione dell’Autorità, o per obbedire ad essa, si ritiri dalla radunata. 

Consumazione

Trattasi di un reato commissivo che viene a consumazione quando nel momento in cui il soggetto partecipa alla radunata sediziosa e che può assumere anche natura permanente, protraendosi la consumazione del reato fino a quando non cessi la partecipazione.

Circostanze aggravanti

All'art. 655, comma 2, è prevista una circostanza aggravante, ove il partecipe alla radunata sediziosa sia armato.

La dottrina, al riguardo, ha parlato di un'aggravante di tipo soggettivo, in quanto attiene ad una condizione personale del colpevole e, come tale, non si estende ai compartecipi non armati ai sensi dell'art. 118 (Padovani, sub art. 655 c.p.).

Rapporti con altri reati

Il reato di cui all'art. 655 può con quelli di cui agli artt. 336, 337 e 338 e 635, eventualmente commessi da taluni dei compartecipi durante la radunata (Cass. II, n. 612/1971).

La dottrina ha considerato la condotta descritta dall'art. 655 assorbita nel reato di insurrezione armata contro i poteri dello Stato previsto dall'art. 284, mentre ha ritenuto che essa può concorrere con il reato previsto dall'art. 5 l. 22 maggio 1975, n. 152 (Manzini, X, 93).

Casistica

Atteggiamento sedizioso

Si è ritenuto integrato il reato di adunata sediziosa nella condotta di chi prenda parte ad una riunione o ad un assembramento di dieci o più persone con uno scopo prestabilito, manifestando comportamenti di ribellione e di ostilità nei confronti di chi rappresenta l'autorità e la forza della legge, così determinando una situazione di pericolo di turbamento dell'ordine pubblico (Cass. VI, n. 6447/2012); nel caso di specie l'imputato, munito di un megafono, dirigeva un corteo che scandiva slogan di natura intimidatoria e violenta, laniava corpi contundenti all'indirizzo delle Forze dell'ordine ed inneggiava alla morte di un ispettore di polizia ucciso in servizio.

Manifestazione politica

Anche una manifestazione politica può assumere i caratteri della radunata sediziosa, laddove i dimostranti si propongano di fomentare la discordia con un partito politico di opposta tendenza e di cercare lo scontro fisico con i loro esponenti, in modo da creare pericolo, sia pure solo potenziale, per l'ordine pubblico (Cass. V, n. 6274/1975).

Profili processuali

Il reato di radunata sediziosa è procedibile d'ufficio.

 

Bibliografia

Bettiol, Sulla struttura del reato di radunata sediziosa, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1980, 409; Panagia, La radunata sediziosa nel sistema delle norme penali, in Riv. it. dir. e proc. pen. 1973, 577.

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