Codice Penale art. 661 - Abuso della credulità popolare.

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Abuso della credulità popolare.

[I]. Chiunque, pubblicamente [266 4], cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare è soggetto (1), se dal fatto può derivare un turbamento dell'ordine pubblico, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 (1).

(1) L'art. 2 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8 ha sostituito le parole «è punito» con le parole: «è soggetto» e le parole «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 1.032» con: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000».

Inquadramento

La contravvenzione prevista dall'art. 661 c.p. è stata depenalizzata per effetto dell'art. 2 d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, essendo oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

Bibliografia

De Vero, Tutela penale dell'ordine pubblico, Miano, 1988; Vigna-Bellagamba, Le contravvenzioni nel codice penale, Milano 1974.

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