Codice Penale art. 663 bis - Divulgazione di stampa clandestina (1).Divulgazione di stampa clandestina (1). [I]. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in qualsiasi modo divulga stampe o stampati pubblicati senza l'osservanza delle prescrizioni di legge sulla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 619 euro. [II]. Per le violazioni di cui al presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. (1) Articolo inserito dall'art. 5 l. 4 marzo 1958, n. 127 e poi così integralmente sostituito dall'art. 47 d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione della sanzione amministrativa v. art. 19-bis disp. att. InquadramentoLa contravvenzione di divulgazione di stampa clandestina già prevista dall'art. 663-bis, introdotta dall'art. 5 della l. 4 marzo 1998 n. 127, è stata depenalizzata per effetto dell'art. 47 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, essendo oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria. BibliografiaV. sub art. 650. |