Codice Penale art. 672 - Omessa custodia e mal governo di animali.Omessa custodia e mal governo di animali. [I]. Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'ammenda (1) da 25 euro a 258 euro. [II]. Alla stessa pena soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone [2052 c.c.]. (1) Ora sanzione amministrativa in forza dell'art. 33 a l. 24 novembre 1981, n. 689. Il testo originario comminava la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero dell'ammenda fino a 61 euro. InquadramentoLa contravvenzione, già prevista dall'art. 672, è stata depenalizzata per effetto degli artt. 33 lett. a) e 38 legge 24 novembre 1981 n. 689, essendo oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria. BibliografiaV. sub art. 650. |