Codice Penale art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

Roberto Carrelli Palombi di Montrone

Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.

[I]. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 413 euro a 2.478 euro (1).

[II]. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (2).

[III]. È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni (3).

[IV]. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3).

(1) Comma già sostituito dall'art. 9 d.lg. 13 luglio 1994, n. 480 e poi così modificato, con la sostituzione dell'attuale sanzione amministrativa alle pene precedentemente previste dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 51 euro a 516 euro dall'art. 53 1a d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att.

(2) Comma modificato dall'art. 531b d.lg. n. 507, cit.

(3) Comma aggiunto dall'art. 531c d.lg. n. 507, cit.

Inquadramento

La contravvenzione, già prevista dall'art. 686, il cui testo è stato sostituito dall'art. 9 d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480, è stata depenalizzata per effetto dell'art. 53 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, essendo oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria.

Bibliografia

Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 1999.

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