Codice Penale art. 686 - Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione.Fabbricazione o commercio abusivi di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione. [I]. Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'autorità, fabbrica o introduce nello Stato droghe, liquori o altre bevande alcooliche ovvero detiene per vendere o vende droghe, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 413 euro a 2.478 euro (1). [II]. Alla stessa sanzione soggiace chi, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe (2). [III]. È sempre disposta la cessazione dell'attività illecitamente esercitata. Se l'attività è svolta in uno stabilimento o in un esercizio per il quale è stata rilasciata autorizzazione o altro titolo abilitativo all'esercizio di diversa attività, nel caso di reiterazione delle violazioni è disposta altresì la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio per un periodo non superiore a sette giorni (3). [IV]. Per le violazioni previste dal presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (3). (1) Comma già sostituito dall'art. 9 d.lg. 13 luglio 1994, n. 480 e poi così modificato, con la sostituzione dell'attuale sanzione amministrativa alle pene precedentemente previste dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda da 51 euro a 516 euro dall'art. 53 1a d.lg. 30 dicembre 1999, n. 507. Per l'individuazione dell'autorità competente all'applicazione di detta sanzione v. art. 19-bis disp. att. (2) Comma modificato dall'art. 531b d.lg. n. 507, cit. (3) Comma aggiunto dall'art. 531c d.lg. n. 507, cit. InquadramentoLa contravvenzione, già prevista dall'art. 686, il cui testo è stato sostituito dall'art. 9 d.lgs. 13 luglio 1994 n. 480, è stata depenalizzata per effetto dell'art. 53 comma 1 lett. a) d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, essendo oggi punita con sanzione amministrativa pecuniaria. BibliografiaAntolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 1999. |