Codice Penale art. 701 - Misura di sicurezza.Misura di sicurezza. [I]. Il condannato per alcuna delle contravvenzioni prevedute dagli articoli precedenti può essere sottoposto alla libertà vigilata [228]. InquadramentoAl condannato per una contravvenzione prevista dal codice penale in materia di armi può essere applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata. Trattasi di una misura di sicurezza personale non detentiva prevista dagli artt. 228 — 231 con la quale sono imposte al condannato determinate prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. La Cassazione ha precisato che l'applicazione della misura della libertà vigilata è svincolata da qualsiasi declaratoria di delinquenza qualificata o comunque di precedenti penali; essa infatti può essere disposta nei confronti del condannato per fabbricazione o commercio non autorizzato di armi, o per porto abusivo di armi, sulla base dei fatti stessi che hanno determinato la condanna o delle modalità di essi (Cass. V, n. 954/1971). CasisticaApplicazione in primo grado della libertà vigilata. Esclusione in appello L'avere escluso in grado d'appello la pericolosità sociale dell'imputato, cui in primo grado era stata applicata, oltre la pena dell'arresto per la contravvenzione di cui all'art. 696, anche la misura di sicurezza di cui all'art. 701, non comporta per il giudice di appello l'obbligo di diminuire la quantità della pena, ma solo quello di escludere l'applicazione della libertà vigilata. Infatti, si è precisato, diversa natura hanno gli elementi che attengono alla irrogazione della misura di sicurezza e quelli posti a base dell'applicazione in concreto della quantità della pena (Cass. IV, n. 624/1966). BibliografiaVigna-Bellagamba, Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, Milano, 1996. |