Codice Civile art. 39 - Comitati.

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Comitati.

[I]. I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali.

Inquadramento

Il comitato è un'organizzazione di persone che promuove il perseguimento di uno scopo altruistico a rilevanza generale e sociale mediante la raccolta pubblica di fondi (Ceolin, Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato, Milano, 2010, 80). Gli artt. 39 42 ne delineano i tratti fondamentali, con norme scarne, che hanno concorso alla nascita di dubbi interpretativi, risolti con differenti posizioni da parte della dottrina, già per quanto riguarda la natura giuridica (Auricchio, 755). Una prima tesi ipotizza che i comitati costituiscano una figura autonoma di ente, diversa sia dall'associazione che dalla fondazione; altri autori sostengono che il comitato avrebbe, invece una duplice natura: nella fase iniziale, avrebbe natura associativa (per quanto riguarda la costituzione del patrimonio) mentre nella fase successiva (e in particolare, in quella di devoluzione dei beni) avrebbe natura di fondazione. Non mancano, poi, voci che collocano il comitato ora nell'una ora nell'altra figura di ente non profit.

Lo sfoglio della giurisprudenza esibisce, in genere, una dinamica interpretativa proclive a distinguere il comitato dalle altre figure di enti: in particolare, fra i caratteri distintivi delle associazioni non riconosciute rispetto ai comitati viene menzionata la variabilità delle persone dei componenti (Cass. n. 262/1974; Cass. n. 3138 /1959; Cass. n. 4290/1957; Cass. n. 3823/1954). Vi è, comunque, che i comitati configurano autonomi centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive e sono titolari di un proprio patrimonio, insensibile alle eventuali obbligazioni personali degli organizzatori, del quale fanno parte i fondi raccolti da detti organizzatori ed i beni acquistati con tali fondi (Cass. n. 3898/1986).

La lettura dell'art. 41 porta a ritenere che il comitato possa acquisire personalità giuridica: ove ciò avvenga, tuttavia, si ritiene che esso venga ad assumere la veste dell'associazione riconosciuta o della fondazione (Cian, Trabucchi, 132), con una lettura ermeneutica che sembra trovare consenso anche nella giurisprudenza della S.C. (cfr. Cass. n. 3898/1986), ove si parla espressamente di “trasformazione” del comitato (in persona giuridica).

Caratteristiche del comitato

L'art. 39 riconduce alla figura giuridica delineata sedes materiae dal codice civile, i comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili: così facendo non consente di intravedere, in modo univoco, i tratti caratterizzanti dell'istituto che, infatti, sono pure essi oggetti di oscillazioni in giurisprudenza e dottrina.

Elemento determinante è, però, certamente l'altruità dello scopo e, in genere, il carattere piuttosto temporaneo della compagine associativa (indice sintomatico ma non elemento essenziale: v. Cass. n. 4902/1977). La S.C. ha avuto modo di precisare che ciò che caratterizza un tal tipo di ente sono il fatto del suo costituirsi per uno dei fini indicati dall'art. 39 e la esistenza di un fondo con cui perseguire detto fine, e non anche l'attività di raccolta dei fondi stessi (Cass. n. 14453/2006). Il comitato si costituisce senza particolari forme per atto di chi si fa promotore della iniziativa a fine sociale: da qui, la qualifica di “promotore” in capo al fondatore del comitato, che può anche essere un solo soggetto (Cass. n. 14453/2006; Cass. n. 13338/1999).

Si registra, comunque, un contratto che rientra tra quelli plurilaterali con comunione di scopo. I soggetti che, dopo la presentazione del programma al pubblico, costituiscono il patrimonio all'ente mediante sottrazione di oblazioni sono invece i sottoscrittori. Componenti possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche, sia enti non personificati, sia enti pubblici (Cian, Trabucchi, 133).

Sotto tale ultimo aspetto, secondo la giurisprudenza, un comitato può essere costituito, in particolare, anche da un ente pubblico non economico (Cass. n.14452/2006). Sul versante soggettivo, si inscrivono, infine, gli organizzatori ossia coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti provvedendo alla loro conservazioni, nonché alla loro destinazione allo scopo del comitato. La struttura è sostanzialmente flessibile: è vero che taluni assumono che il comitato debba munirsi di un organo collegiale, ma l'opinione più condivisa è nel senso che l'organo assembleare non sia né necessario, né adeguato, se non altro tenuto conto del fatto che il comitato, in genere, è composto da pochi membri.

Programma del comitato

La costituzione del comitato è accompagnata dall'annunzio del programma che l'ente si prefigge di svolgere: si tratta di un vero e proprio impegno a destinare i fondi allo scopo annunziato (Cian, Trabucchi, 132). È controversa la natura giuridica di questo impegno e le tesi sono variegate posto che, le differenti voci in campo, parlano di: un atto giuridico in senso stretto, una promessa unilaterale, un'offerta al pubblico. In particolare, autorevolmente, si è sostenuto che il programma del comitato costituirebbe una offerta al pubblico proveniente dai promotori dovendosi dunque leggere in chiave contrattuale anche la natura giuridica delle oblazioni (Messineo, 239). Questa opinione, pur autorevole, è però molto criticata da quanti evidenziano come il trasferimento patrimoniale mosso dai sottoscrittori sia strutturalmente gratuito e non accompagnato da alcuna controprestazione (Di Giovanni F., 68).

Oblazioni

Le incertezze interpretative esposte sino ad ora, non cessano allorché si affronta il tema relativo alla natura giuridica delle oblazioni destinate al comitato.

Anche in questo caso, la dottrina è stata generosa proponendo svariate soluzioni: donazioni semplici, donazioni fiduciarie, atti di liberalità a scopo di pubblica utilità, atti di liberalità in adempimento a doveri morali o sociali (art. 2034), atti di liberalità in conformità agli usi (770, comma 2). Autorevolmente, questi negozi sono anche qualificati come figura sui generis di contratto traslativo gratuito. Chi ha approfondito con particolare scrupolo questo tema, ritiene che l'oblazione costituisca un atto di liberalità ispirata dai fini di pubblica utilità; ritiene anche che l'oblazione sia un atto unilaterale che vincola il sottoscrittore per il sotto fatto dell'impegno assunto, indipendentemente dall'accettazione del comitato così disvelando la propria anima di promessa obbligatoria che si perfeziona senza la traditio (Galgano, 10). La tesi è avversata da chi, come si è già detto, qualifica invece l'oblazione con adempimento di una obbligazione naturale (Basile, in Tr. Res., 1982, 343). Diffusa resta, comunque, la tesi che qualifica l'oblazione come promessa unilaterale obbligatoria (Di Giovanni F., 67). Si registra consenso in merito alle formalità che debbono assistere queste oblazioni: in negativo, si segnala che non è necessaria la forma dell'atto pubblico (Cian, Trabucchi, 132). Oblatori e beneficiari sono muniti di tutela ex art. 40.

Bibliografia

Auricchio, voce Comitati, in Enc. dir., Milano, 1960, 755; Cendon (a cura di), Commentario al codice civile. Artt. 1 - 142, Milano, 2009; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; De Stefanis, Quercia, Enti non profit, Sant'Arcangelo di Romagna, 2014; Di Giovanni F., Le promesse unilaterali, Milano, 2010; Galgano, Trattato di diritto civile, Milano, 2010; Lipari, Diritto Civile, I, Milano, 2009; Messineo, Manuale di diritto civile e commerciale, Milano, 1957, 239; Perlingieri P., Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Ponzanelli, La nuova disciplina sul riconoscimento della personalità giuridica degli enti del libro primo del codice civile, in Foro it. 2001, V, 46 ss.; Torrente, Manuale di diritto privato, Milano, 1985; Zoppini, Riformato il sistema di riconoscimento delle persone giuridiche, in Corr. giur. 2001, 291 ss.

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