Codice Civile art. 71 - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza.Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza. [I]. Le disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità [533 ss.] né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa, salvi gli effetti della prescrizione [2934 ss.] o della usucapione [1158 ss.]. [II]. La restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora [821, 1219]. InquadramentoLe disposizioni enucleate negli artt. 69 e 70, in merito all'esercizio dei diritti spettanti allo scomparso e in merito alla successione apertasi in suo favore, non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spettanti alla persona di cui s'ignora l'esistenza o ai suoi eredi o aventi causa; restano, però, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. Secondo taluni, in favore del soggetto a cui era stata devoluta la successione ex art. 70 potrebbe però trovare applicazione, in via analogia, la disciplina dell'erede apparente ex art. 534. Il principale strumento che l'art. 71 fa salvo, è l'actio ex art. 533 ossia la petizione di eredità che è l'azione che l'erede può esercitare per vedere riconosciuta la sua qualità di erede contro chiunque possiede in tutto o in parte i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno. Scopo ultimo dell'azione è la restituzione dei beni ereditari. Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaI diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza possono, dunque, essere oggetto di specifica tutela da parte del suo titolare che incontro, come unico limiti, gli effetti del tempo sui diritti stessi sub specie di prescrizione e usucapione. In particolare, la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto nasce poiché la scomparsa non è espressamente prevista tra le cause di sospensione di cui all'art. 2942 (Esu, in Tr. Res., 1982, 736). FruttiLa restituzione dei frutti non è dovuta se non dal giorno della costituzione in mora. L'assente che ritorna, dunque, può chiedere la restituzione dei frutti solo successivamente all'atto di costituzione in mora rivolto a chi ne sta godendo: la dottrina, però, sostiene che trovino applicazione le regole sul possesso in buona fede e l'art. 535 in via analogica (norma che disciplina il possesso dei beni ereditari). BibliografiaCallegari, Assenza in Nss. D. I., I, 2, Torino, 1957; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Milano, 1943; Jannuzzi - Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, Milano, 2004; Jannuzzi - Lorefice, La volontaria giurisdizione, Milano, 2006; Montei, Detenzione, in Nss. D. I., V, Torino, 1960; Omodei - Salé, La detenzione e le detenzioni: unità e pluralismo nelle situazioni di fatto contrapposte al possesso, Padova, 2012; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Preite, Cagnazzo, Atti notarili - Volontaria giurisdizione 1 - Il procedimento. Incapaci, scomparsa, assenza e dichiarazione di morte presunta, Torino, 2012; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015; Zaccaria, Faccioli, Omodei Salè, Tescaro, Commentario all'ordinamento dello stato civile, Sant'Arcangelo di Romagna, 2013. |