Codice Civile art. 79 - Effetti.InquadramentoSin dall'epoca romana, è ammesso che due persone possano liberamente promettersi di contrarre matrimonio (il diritto romano classico attribuiva alla promessa di matrimonio una rilevanza quasi esclusivamente sociale). Nel silenzio del legislatore, l'istituto richiama il concetto sostanziale di «fidanzamento» e, in particolare, con la locuzione “promessa di matrimonio”, la dottrina intende, in generale, la dichiarazione bilaterale con cui gli sponsali si promettono reciprocamente di contrarre matrimonio (Cian, Trabucchi, 163). La promessa di matrimonio non è un negozio giuridico (Bianca C. M., 2014): tuttavia, il fatto di non mantenerla può dar luogo a conseguenze giuridiche indennitarie. La dottrina suole distinguere la promessa in «solenne» e «semplice». È solenne la promessa fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, secondo, dunque, le prescrizioni formali tipizzate nell'art. 81. La promessa semplice è invece quella perfezionatasi senza particolari formalità e consistente in una dichiarazione espressa o tacita, normalmente resa pubblica nell'ambito della parentela, delle amicizie e delle conoscenze, di volersi frequentare con il serio proposito di sposarsi, affinché ciascuno dei promessi possa acquisire la maturazione necessaria per celebrare responsabilmente il matrimonio (Cass. n. 3015/1983). L'istituto trova la sua disciplina giuridica negli artt. 79, 80 e 81: quanto agli effetti (art. 79), la promessa di matrimonio non obbliga mai a contrarlo; quanto alle conseguenze del matrimonio non contratto nonostante la promessa (art. 80), l'amante deluso ha diritto alla restituzione dei doni fatti a causa del fidanzamento, ma non altro; quanto all'eventuale risarcimento del danno/indennizzo (art. 81), dove previsto ed ammesso dalla legge, corrisponde unicamente alla refusione delle spese sostenute in vista e preparazione del matrimonio (Buffone, 2014, XIII). Libertà matrimonialeIl carattere non vincolante degli sponsali è collegato al fondamentale principio della libertà matrimoniale (Sesta, 295) secondo il noto brocardo antiquitus placuit libera matrimonia esse. Il diritto di sposarsi configura un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello sovranazionale (artt. 12 e 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948, artt. 8 e 12 Cedu e ora all'artt. 7 e 9 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea proclamata a Nizza il 7-12-2000), sia a livello costituzionale (artt. 2, 29 Cost.). Al lume di questa libertà, il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, il frutto di una libera scelta autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae ad ogni forma di condizionamento, anche indiretto (Corte cost. n. 1/1992, Corte cost. n. 450/1991, Corte cost. n. 189/1991). Ove questa libertà venga lesa dall'autonomia dei privati, si germina un negozio invalido: l'art. 79 contiene una massima d'ordine pubblico (Loi, 87) ed è per questo che la sua violazione determina nullità. Sulla scorta di questi principi, la giurisprudenza ha ritenuto nulla la condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini la efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, in quanto contraria alla esplicazione della libertà matrimoniale, fornita di copertura costituzionale attraverso gli artt. 2 e 29 Cost. Pertanto, essa si considera non apposta, salvo che risulti che abbia rappresentato il solo motivo ad indurre il testatore a disporre, ipotesi nella quale rende nulla la disposizione testamentaria” (Cass. n. 8941/2009). Sempre a difesa della libertà matrimoniale, la dottrina è concorde nell'affermare la nullità non solo di ogni tipo di penale apposta alla promessa di future nozze, ma anche di un'eventuale caparra (Oberto, 333). Perplessità sono invece sorte in riferimento all'obbligazione assunta da un terzo di pagare una somma al fidanzato abbandonato in caso di inadempimento della promessa. Alcuni autori predicano la nullità di queste clausole, tesi che sembrerebbe ricevere conforto dal dato letterale costituito dall'uso della forma impersonale (“...si fosse convenuto”); altri, tuttavia, ne affermano la nullità poiché negozi di questo genere non colliderebbero con la ratio della disposizione. La nullità della clausola in questione andrebbe, invero, verificata indagando i rapporti interni tra garante e garantito: ove, ad esempio, per effetto del pagamento della somma all'amante che subisce la rottura della promessa, il terzo avesse diritto a rivalersi verso il garantito, indubbiamente si verificherebbe una influenza indiretta sulla libertà matrimoniale, sufficiente a condurre alla patologia caducante. Deve, al contrario, stimarsi valida la pattuizione con cui il terzo si impegni a versare una somma di denaro allo sponsale ove mantenga la promessa di matrimonio: questa clausola premiale non ha altro fine se non quello di incoraggiare le nozze, così non incidendo in modo limitante sulla libertà matrimoniale (Sesta, 296). D'altro canto, è comune ad alcuni costumi che, in alcuni casi, i genitori degli sponsali si impegnino a future liberalità in favore degli sponsali, sotto condizione del loro matrimonio: in disparte altre considerazioni (v. ad es., artt. 771, 785), certamente queste clausole non ledono la libertà matrimoniale perché ricadono sempre in un'ottica premiale. RilevanzaL'affinità, come si è detto, assume rilevanza per effetto del matrimonio: da qui, in passato, la locuzione «affinità legittima». La dottrina nega, in linea di principio, che possa avere rilevanza l'affinità a fronte di unioni non fondate sul matrimonio o in caso di adozione. Per quanto riguarda quest'ultima, cd. affinità civile, è, invero, un effetto dell'art. 300 quello di escludere la nascita di relazioni di affinità. Per quanto riguarda, invece, la cd. affinità naturale (ma, si ricordi, le etichette “legittimi” e “naturali” è stata rimossa dall'ordinamento dalla l. n. 219/2012 e dal d.lgs. n. 154/2013), a fronte di una tesi maggioritaria che esclude radicalmente l'affinità nei rapporti matrimoniali, taluni la predicano in ragione di norme che vi alluderebbero, come gli artt. 87 n. 4, 251 e 2399 (per le tesi: v. Salito, 25). BibliografiaBuffone, La seduzione con promessa di matrimonio, in Cendon, Rossi, Trattato di Famiglia e Responsabilità Civile, 2014, XIII; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Milano, 1943; Loi, voce Promessa di matrimonio, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988; Oberto, La promessa di matrimonio in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti, Milano,2011; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Salito, Parentela e affinità, in Stanzione, Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Torino, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |