Codice Civile art. 80 - Restituzione dei doni.Restituzione dei doni. [I]. Il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. [II]. La domanda non è proponibile dopo un anno dal giorno in cui s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promittenti [2964 ss.]. InquadramentoNell'ambito della promessa di matrimonio, si distingue quella di tipo solenne, di cui all'art. 81, soggetta a determinati requisiti (vicendevolezza, capacità di agire dei promittenti, atto pubblico o scrittura privata o richiesta di pubblicazioni di matrimonio), e produttiva di una situazione di affidamento, fonte di possibile responsabilità risarcitoria/indennitaria, da quella di tipo semplice, non soggetta ad alcun requisito di capacità o di forma, qualificabile come mero fatto sociale, e non produttiva di alcun effetto giuridico diretto, tenuto conto che la restituzione dei doni, prevista dall'art. 80, non deriva dalla promessa, ma dal mancato seguito del matrimonio. La disposizione cennata — l'art. 80 — fu introdotta dal legislatore del 1942, il quale ritenne in tal modo risolvere le questioni che sotto il vigore del codice abrogato s'erano agitate circa l'applicabilità alle liberalità tra fidanzati dell'art. 1068 cioè la norma sulle donazioni obnuziali (Oberto, 334). In virtù di questo enunciato normativo, il promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo non è stato contratto. La regola appena illustrata è mutuata dal costume che intende eliminare, non tanto l'effettuata attribuzione patrimoniale, quanto i segni di un rapporto, spesso voluto o autorizzato dalle rispettive famiglie, rimasto incompiuto, e del quale è opportuno, per i mancati nubendi, rimuovere tempestivamente ogni traccia al fine di potersi ricostruire un nuovo rapporto senza alcun ricordo di quello precedente (Cass. n. 1260/1994). Doni prenuziali e donazioni obnuzialiLa disciplina codicistica anima un regime giuridico complesso per quanto riguarda le donazioni legate a vicende matrimoniali. In materia di doni prenuziali — ossia quelli fatti a causa della promessa di matrimonio — l'art. 80 prevede un regime restitutorio, per il caso in cui il matrimonio, nonostante la promessa, non venga celebrato. In materia di donazioni obnuziali — quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio — l'art. 785 prevede la radicale inefficacia finché il matrimonio non sia contratto. Le donazioni obnuziali, dunque, rispetto ai doni prenuziali, sono inefficaci sino al momento delle nozze che operano come condizioni sospensiva; i secondi, invece, sono immediatamente efficaci e conservano efficacia ove la domanda restitutoria non venga promossa (Cian, Trabucchi, 167). In ambedue i casi, però, si tratta di vere e proprie donazioni: i «doni» tra i fidanzati, infatti, non sono equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donazioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi resi in precedenza dal donatario, né, infine, alle liberalità d'uso. I doni tra fidanzati sono vere e proprie donazioni (Cass. n. 1260/1994). Come spiegare, allora, il rapporto tra le due norme? Una prima tesi ricostruisce questa trama di norme secondo il principio di specialità considerando la disciplina contenuta nell'art. 80 come regime giuridico speciale rispetto a quello generale contenuto nell'art. 785: secondo questa lettura, l'elemento di specialità sta nel fatto che, rispetto alla previsione generale (“sposi”), il donante nella fattispecie ex art. 80 non è un semplice futuro sposo bensì un “fidanzato” e cioè il prossimo sposo che ha promesso ufficialmente il matrimonio. Questa lettura è autorevolmente da chi ritiene che la questione non possa essere risolta individuando nell'art. 80 una sottoipotesi dell'art. 785 (Oberto, 336). La dottrina citata esclude anche che elemento distintivo possano essere i motivi del lascito (art. 80: “i doni fatti a causa della promessa di matrimonio”; art. 785: “la donazione fatta in riguardo di un determinato futuro matrimonio”) osservando che chi dona in considerazione della promessa dona in considerazione dell'oggetto della promessa, cioè del matrimonio). Conclude affermando che va attribuita all'art. 80, sulla scorta del suo tenore letterale (“doni”, anziché “donazioni”), una funzione, per così dire, residuale; un ruolo, cioè, di “copertura” di tutte le attribuzioni a titolo gratuito effettuate tra promessi sposi in vista delle future nozze, in quanto non riconducibili al paradigma delle donazioni (obnuziali): ad es., l'anello di fidanzamento (Oberto, 337). Le critiche alla tesi per prima esposta appaiono, invero, superabili ove si affermi che la disciplina della promessa di matrimonio integra un vero e proprio regime speciale e settoriale (Buffone, XIII) fondato sulla considerazione che gli sponsali si sono promessi l'unione matrimoniale, ancora, però, come evento da programmare e realizzare. Si ritaglia, così, una cornice all'interno dei doni tra futuri sposi per quella fascia temporale intercorrente tra la promessa di matrimonio (come evento programmato e dichiarato voluto ma non ancora organizzato) e la vera e propria fissazione della nozze; quanto risponde, peraltro, alla prassi e ai costumi sociali. La disciplina dei doni prenuziali, dunque, riguarderà tutte le donazioni che i fidanzati si fanno tra loro, in virtù della comune idea di essere in futuro sposi; la disciplina delle donazioni obnuziali, invece, opererà riguardo a quelle liberalità fatte dopo che l'evento matrimoniale è stato ormai trasformato in evento programmato nell'imminente futuro dei nubendi. Azione restitutoriaLa domanda restitutoria può essere proposta entro un anno dal giorno in cui si è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio o dal giorno della morte di uno dei promettenti. Il termine di un anno è di decadenza. Legittimato attivo è solo il donante promittente: per i terzi, è possibile fare ricorso, eventualmente, all'art. 785. La restituzione dei doni è stabilita dall'art. 80 in relazione a qualsiasi promessa, sia tra persone capaci, sia tra minori non autorizzati, sia se la promessa è vicendevole sia che è unilaterale (Cass. n. 3015/1983). La facoltà di revocazione dell'atto di liberalità spetta indipendentemente dal fatto che il revocante sia o meno causa della rottura del fidanzamento (Cass. n. 2271/1951). L'azione di cui si discute ha effetti reali, ma ha natura personale: è diretta a far accertare l'obbligo della restituzione e a recuperare il bene nella sua individualità. Autorevolmente, essa è ricondotta alla disciplina generale dell'indebito. Ove venga acquistato un appartamento da parte di uno dei nubendi, finanziato con denaro dell'altro, in previsione del matrimonio, si realizza una donazione indiretta, che, in quanto finalizzata alle nozze, rientra nella previsione di cui all'art. 80 c.c.. Pertanto, ove il matrimonio non venga celebrato, essendo venuta meno la causa donandi si determina la caducazione dell'attribuzione patrimoniale al donatario senza che ciò incida sul rapporto fra venditore e donante, il quale, per effetto della retrocessione viene ad assumere la qualità di effettivo acquirente (Cass. n. 9980/2022). BibliografiaBuffone, La seduzione con promessa di matrimonio, in Cendon, Rossi, Trattato di Famiglia e Responsabilità Civile, 2014, XIII; Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Giorgianni, La dichiarazione di morte presunta, Milano, 1943; Loi, voce Promessa di matrimonio, in Enc. dir., XXXVII, Milano, 1988; Oberto, La promessa di matrimonio in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Paolo Zatti, Milano,2011; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Salito, Parentela e affinità, in Stanzione, Il diritto di famiglia nella dottrina e nella giurisprudenza, Torino, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |