Codice Civile art. 148 - Concorso negli oneri (1).Concorso negli oneri (1). [I]. I coniugi devono adempiere l'obbligo di cui all'articolo 147, secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis. (1) L'art. 4, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito l'articolo. Il testo precedente recitava: «[I]. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari, affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. [II]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. [III]. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.[IV]. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione in quanto applicabili.[V]. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. L'articolo era stato già sostiutito dall'art. 30 l. 19 maggio 1975, n. 151. InquadramentoL'art. 148 è stato modificato dal d.lgs. n. 154/2013: in buona sostanza, il contenuto normativo che prima occupava l'art. 148 cit. è stato trasfuso nel nuovo art. 316-bis. La nuova collocazione topografica ha risolto il problema relativo al fascio applicativo dell'art. 148, pregressa versione: il vecchio testo sembrava modellato sulla sola famiglia matrimoniale (anche se la giurisprudenza gli aveva conferito carattere generale); l'attuale art. 316-bis si applica a prescindere dalla natura della filiazione (all'interno o fuori dal matrimonio) Concorso negli oneriL'art. 148 è oggi norma di mero rinvio. Per effetto del richiamo all'art. 316-bis, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie. Per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, ex art. 35 del d.lgs. n. 149/2022, si applicano le disposizioni previgenti ossia, nella specie, le norme in tema di opposizione al decreto ingiuntivo, in quanto applicabili. È bene ricordare che la norma impone un obbligo di carattere sussidiario a carico degli ascendenti (Cass. n. 10419/2018); sussidiarietà che va intesa sia nel senso di subordinazione rispetto all'obbligo gravante sui genitori, sicché agli ascendenti non può chiedersi aiuto economico a fronte dell'inadempimento di uno dei genitori, ove l'altro sia in grado di provvedervi (Cass. n. 3402/1995) sia nel senso che gli ascendenti non si sostituiscono ai genitori nell'adempimento degli obblighi economici gravanti su quest'ultimi, ma intervengono semplicemente per integrarne le risorse ove le stesse siano carenti. Ne consegue che, ai fini dell'imposizione agli ascendenti dell'obbligo sussidiario di mantenimento, occorre che il genitore ricorrente non solo dia prova dell'inadempimento — volontario o involontario — dell'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore, ma dimostri anche la propria impossibilità di provvedere al mantenimento del figlio. Dalla concezione dei genitori come responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli discende, infatti, un vincolo di solidarietà tra essi nell'adempimento di tale dovere, sicché, se, per una qualsiasi ragione, uno dei due non possa o non voglia provvedere al mantenimento, l'altro, “nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro”. RinvioPer il commento alla disposizione, si rinvia all'art. 316-bis. BibliografiaAvagliano, famiglia e accordi per la crisi, tra matrimoni, unioni civili e convivenze in Riv. not. 2017, 2, 251; Bargelli, L’autonomia privata nella famiglia legittima: il caso degli accordi conclusi in occasione o in vista del divorzio, in Riv. crit. dir. priv. 2001, 303 ss; Buffone, Misura alimentare e perequazione: le Sezioni Unite cercano di risolvere il “millennium problem” dell’assegno divorzile, in Giustiziacivile.com, 1 agosto 2018; Buffone , Volontaria Giurisdizione: tutela dei soggetti deboli, Milano, 2012.; Cian, Trabucchi - a cura di -, Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015; Servetti, Le garanzie patrimoniali nella famiglia. Corresponsione diretta, sequestro, ipoteca, Milano, 2013. |