Codice Civile art. 155 sexies - [Poteri del giudice e ascolto del minore] (1).[Poteri del giudice e ascolto del minore] (1). (1)Articolo abrogato dall’art. 106, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154. Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. Il testo, inserito dall'art. 1 2 l. 8 febbraio 2006, n. 54, recitava: «[I]. Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. [II]. Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli». InquadramentoIl d.lgs. n. 154/2013 ha abrogato gli artt 155-bis — 155-sexies: il loro contenuto è oggi riprodotto, con modifiche, dagli artt. 337-quater e ss., ai quali si rimanda per i relativi commenti. BibliografiaBruno, Le controversie familiari nell'Unione Europea. Regole, fattispecie, risposte, Milano, 2018; Buffone, Fondo a tutela del coniuge in stato di bisogno (DM 15 dicembre 2016) in Guida dir. 2017, 7, 13 e ss.; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Sesta - a cura di -, Codice della famiglia, Milano, 2015. |