Codice Civile art. 182 - Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi (1).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Amministrazione affidata ad uno solo dei coniugi (1).

[I]. In caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi l'altro, in mancanza di procura del primo risultante da atto pubblico o da scrittura privata autenticata [1392], può compiere, previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite, gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'articolo 180, il consenso di entrambi i coniugi.

[II]. Nel caso di gestione comune di azienda, uno dei coniugi può essere delegato dall'altro al compimento di tutti gli atti necessari all'attività dell'impresa [2204].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 61 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi.

Inquadramento

L'amministrazione dei beni in comunione, richiedendo la co-gestione dei coniugi, ex art. 180, resterebbe paralizzata in caso di lontananza o di altro impedimento di uno dei coniugi. Ove ciò avvenga, un primo strumento risolutivo è quello rappresentativo: il coniuge impedito o assente può rilasciare procura all'altro con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In difetto di procura, il coniuge rimasto solo nell'amministrazione, per impedimento dell'altro può comunque compiere gli atti necessari per i quali è richiesto, a norma dell'art. 180, il consenso di entrambi i coniugi ma ciò previa autorizzazione del giudice e con le cautele eventualmente da questo stabilite.

Impedimento

La circonferenza applicativa dell'art. 182 è oggetto di polifonia interpretativa. Secondo un primo orientamento, i concetti di “lontananza” e “impedimento” andrebbero intesi in senso ampio, così da potere assumere rilevanza, in funzione dell'istituto, anche gli eventi temporanei idonee ad impedire al coniuge di prestare il consenso al compimento degli atti di amministrazione. Secondo altro orientamento, l'art. 182, poiché eccezionale, dovrebbe essere sottoposto a interpretazione restrittiva e dunque gli eventi impeditivi dovrebbero distinguersi per il loro carattere assoluto e insuperabile oltre che non temporaneo, come il caso della grave malattia che comprometta la capacità di intendere e volere, la latitanza di uno dei coniugi, etc. La domanda per ottenere l'autorizzazione ex art. 182 si propone al giudice del luogo di residenza del coniugi, in persona del Tribunale ordinario. Il Tribunale procede nelle forme camerali, ex artt. 737 e ss. c.p.c.

Bibliografia

Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015.

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