Codice Civile art. 183 - Esclusione dall'amministrazione (1).Esclusione dall'amministrazione (1). [I]. Se uno dei coniugi è minore o non può amministrare ovvero se ha male amministrato [193], l'altro coniuge può chiedere al giudice di escluderlo dall'amministrazione. [II]. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato la esclusione. [III]. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione [33 att.]. (1) Articolo così sostituito dall'art. 62 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 55 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione e soppresso la suddivisione in paragrafi. InquadramentoCiascuno dei coniugi può chiedere che l'altro sia escluso dall'amministrazione, con provvedimento suscettibile di modifica e revoca. L'art. 183 prende in considerazione espressamente tre ipotesi in presenza delle quali possa essere disposta l'esclusione. Il primo caso, è quello del coniuge minore di età. In assenza di detta esclusione, ci si chiede, peraltro, se possano essere compiuti, in nome della comunione, atti eccedenti l'ordinaria gestione. Un secondo caso che giustifica l'esclusione, è la condizione del coniuge che non possa amministrare: le ipotesi possono essere le più disparate ma devono avere in comune un impedimento concreto e determinate del coniuge che gli impedisce di partecipare alla macchina amministrativa. La dottrina indica, come esempi, lo stato di detenzione di uno dei coniugi ma anche lo stato di scomparsa e l'assenza. Ultima ipotesi di esclusione, è quella del coniuge che abbia «male amministrato»: si tratta di una valutazione oggettiva che può anche prescindere dalla colpevolezza e prende di mira le ricadute sul patrimonio comune. EsclusioneIl coniuge interessa ad ottenere l'esclusione dell'altro dall'amministrazione deve rivolgere istanza al giudice, in persona del Tribunale del luogo di residenza della famiglia. Il provvedimento di esclusione comporta per l'altro coniuge il potere di compiere anche atti di straordinaria amministrazione senza bisogno di autorizzazione giudiziale. Il coniuge privato dell'amministrazione può chiedere al giudice di esservi reintegrato, se sono venuti meno i motivi che hanno determinato l'esclusione: nella domanda al tribunale è dunque tenuto ad allegare gli elementi di novità, rispetto alla situazione esistente al momento della introduzione del limite. La esclusione opera di diritto riguardo al coniuge interdetto e permane sino a quando non sia cessato lo stato di interdizione. Nulla è invece previsto per l'inabilitato o l'amministratore di sostegno per i quali, dunque, non sussiste un siffatto regime di esclusione ex lege. BibliografiaCian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |