Codice Civile art. 211 - Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio (1).Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio (1). [I]. I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni. (1) Articolo così sostituito dall'art. 80 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 78 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione. InquadramentoL'art. 211 non configura un debito della comunione in senso proprio (non avrebbe senso, per esempio, concedere ai relativi creditori la prelazione ex art. 189 comma 2, nei confronti degli altri creditori individuali dello stesso coniuge) bensì un debito per il quale la comunione risponde, nei limiti dell'incremento ricevuto e indipendentemente dal persistere dello stesso nel fondo comune, oltre il valore della quota spettante al coniuge donante, cioè anche per la quota dell'altro (Cian, Trabucchi, 332). Regime giuridicoLa dottrina ha chiarito che la norma contenuta nell'art. 211 non si riferisce solo alle obbligazioni contratte prima dal matrimonio ma, in generale, a tutte quelle assunte prima della stipulazione della comunione. In virtù di questo addentellato normativo, i beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio (e comunque della comunione) limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'art. 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni. La ratio della disposizione è quindi quella di tutelare i terzi creditori del singolo coniuge in base a un'obbligazione contratta dal medesimo precedentemente al matrimonio, prevedendo che questi possano ugualmente soddisfarsi sul valore — e limitatamente a questo — di beni sui quali avevano confidato, nonostante il loro inserimento in comunione (Sesta, 913). Questo articolo consente perciò di evitare che i creditori personali dei coniugi vengano post-posti ai creditori della comunione, in seguito alla stipulazione della comunione convenzionale. I creditori anteriori al matrimonio, per effetto della disposizione in rassegna ed in deroga al disposto dell'art. 189 comma 2, potrebbero agire in via principale e paritetica rispetto ai creditori della comunione. I creditori, inoltre, potrebbero godere della garanzia patrimoniale rappresentata dal valore dei beni di proprietà del singolo coniuge volontariamente immessi in comunione, in luogo della garanzia costituita dal “valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato” prevista dall'art. 189. BibliografiaCian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |