Codice Civile art. 218 - Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge (1).

Giuseppe Buffone
aggiornato da Annachiara Massafra

Obbligazioni del coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge (1).

[I]. Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario [1001 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 86 l. 19 maggio 1975, n. 151. L'art. 82 della stessa legge, ha modificato l'intitolazione di questa Sezione.

Inquadramento

In virtù dell'art. 218, il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

Regime giuridico

La disposizione di cui all'art. 218 stabilisce che il coniuge che gode dei beni dell'altro è soggetto a tutte le obbligazioni gravanti sull'usufruttuario.

Tale norma, che si riferisce al profilo del godimento materiale, si affianca all'art. 217 che attiene invece al profilo del compimento di atti giuridici (Sesta, 920).

Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, la norma ex art. 218, dettata in tema di regime di separazione dei beni dei coniugi, va intesa solo come previsione integrativa del precedente art. 217 (Amministrazione e godimento dei beni), di guisa che la complessiva regolamentazione recata dalle disposizioni dei due articoli è inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218 (Cass. n. 6192/2007).

Casa familiare

In tema di imposta comunale sugli immobili, la Suprema Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il coniuge affidatario dei figli al quale sia assegnata la casa di abitazione posta nell'immobile di proprietà (anche in parte) dell'altro coniuge non è soggetto passivo dell'imposta per la quota dell'immobile stesso sulla quale non vanti il diritto di proprietà ovvero un qualche diritto reale di godimento, come previsto dall'art. 3 d.lgs. n. 504/1992 (Cass. n. 16514/ 2010). Ciò ha affermato rilevando che con il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa coniugale in sede di separazione personale o di divorzio viene riconosciuto al coniuge un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale, ragion per cui in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno di quei diritti reali di godimento, specificamente previsti dalla norma, costituenti l'unico elemento di identificazione del soggetto tenuto al pagamento dell'imposta in parola sull'immobile. Secondo la Corte — e qui questa giurisprudenza rileva ai fini della indagine in esame — né in proposito rileva il disposto dell'art. 218 inapplicabile in tutte le ipotesi in cui il godimento del bene del coniuge da parte dell'altro coniuge sia fondato da un rapporto diverso da quello disciplinato da dette norme, come nell'ipotesi di assegnazione (volontaria o giudiziale) al coniuge affidatario dei figli minori della casa di abitazione di proprietà dell'altro coniuge, atteso che il potere del primo non deriva né da un mandato conferito dal secondo, né dal godimento di fatto del bene (ipotizzante il necessario consenso dell'altro coniuge), di cui si occupa l'art. 218, (Cass. n. 4445/2009).

Bibliografia

Cian, Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015.

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