Codice Civile art. 237 - Fatti costitutivi del possesso di stato 1 .Fatti costitutivi del possesso di stato1. [I]. Il possesso di stato risulta da una serie di fatti che nel loro complesso valgano a dimostrare le relazioni di filiazione e di parentela fra una persona e la famiglia a cui essa pretende di appartenere. [II]. In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa. che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali. che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia23.
[1] L’art. 7, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154, ha sostituito il Titolo, modificando la rubrica del Titolo (la precedente era «Della filiazione»), e sostituendo la «Sezione II: "Delle prove della filiazione legittima"» con il «Capo II: "Delle prove della filiazione"». [2] L’art. 12, d.lg. 28 dicembre 2013, n. 154 ha modificato il comma. Il testo precedente recitava: «In ogni caso devono concorrere i seguenti fatti: che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere; che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, alla educazione e al collocamento di essa; che sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia». Ai sensi dell’art. 108, d.lg. n. 154 del 2013, la modifica è entrata in vigore a partire dal 7 febbraio 2014. [3] La Corte costituzionale, con sentenza 21 dicembre 2016, n. 286, pubblicata in G.U. n. 52 del 28 dicembre 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma desumibile dal presente articolo nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. InquadramentoIl rapporto di filiazione si accerta mediante l'atto di nascita: ove manchi, la filiazione è legalmente provata dal possesso di stato (art. 236). Il possesso di stato è un godimento effettivo e socialmente riconosciuto della posizione di figlio, e necessita del requisito del nomen, ossia dell'aver sempre portato il cognome del padre che si pretende di avere; il cd. tractatus, ossia che il figlio sia stato trattato come tale, e che la famiglia abbia riconosciuto detta qualità; la fama, cioè la considerazione nei rapporti sociali sino a quel momento goduta. Regime giuridicoL'art. 237 — nella versione novellata dal d.lgs. n. 154/2013 — individua gli elementi costitutivi del possesso di stato. È necessario che: il genitore abbia trattato la persona come figlio ed abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa; la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali; sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia. Il primo requisito costituente elemento dell'art. 237 nella pregressa versione normativa viene espunto (il fatto che il minore abbia sempre portato il cognome del padre che pretende di avere). Prova del possesso di statoLa prova dei fatti costitutivi il possesso di stato può essere data con qualunque mezzo, fatta eccezione per la confessione e il giuramento, in virtù del principio di indisponibilità dello stato delle persone (Sesta, 973). Corte costituzionale n. 286/2016La norma – seppur in combinato disposto con altre disposizioni – è stata oggetto di scrutinio di costituzionalità, conclusosi in senso favorevole al remittente. In particolare, la Consulta, con sentenza n. 286/2016 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c.; 72, comma 1, r.d. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile); e 33 e 34 d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2, comma 12, l. 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno. L'applicazione della sentenza della Corte Cost. n. 286/2016 è immediata per cui, in attuazione della pronuncia, sostanzialmente innovativa della disciplina della materia di che trattasi, l'ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione (Min. Interno, Circolare 19 gennaio 2017 n. 1). Occorre chiarire che lo scrutinio ha, invero, avuto riguardo all’art. 237 c.c. ma nella “vecchia” formulazione, ossia quella preesistente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 154/2013. Vi è, infatti, che prima della riscrittura ad opera del detto decreto, l’art. 237 prevedeva che il possesso di stato fosse desumibile, tra l’altro, dal fatto «che la persona abbia sempre portato il cognome del padre che essa pretende di avere». Questa disposizione, oggi, non è più vigente per espunzione. BibliografiaAuletta, Diritto di famiglia, Torino, 2014; Bianca C. M., Istituzioni di diritto privato, Milano, 2014; Buffone, Le novità del “decreto filiazione”, Milano, 2014; Cian-Trabucchi (a cura di), Commentario breve al codice civile, Padova, 2011; Finocchiaro F., in Comm. S. B., artt. 84-158, Bologna-Roma, 1993; Jemolo, in La famiglia e il diritto, in Ann. fac. giur. Univ. Catania, Napoli, 1949, 57; Oberto, La comunione legale tra i coniugi, in Tr. C.M., Milano, 2010; Perlingieri, Manuale di Diritto Civile, Napoli, 2005; Sesta (a cura di), Codice della famiglia, Milano, 2015. |